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Numero d'incarto:
70.2005.9
Data decisione, Autorità:
25.03.2005, PENAL
Titolo:
cancellazione casellario giudiziale
CASELLARIO GIUDIZIALE
art. 80 cf. 2 CPS
Incarto n.
70.2005.9
BARENCO
Lugano
25 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente del Tribunale penale
cantonale
Giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 14 marzo 2005 presentata da
IS 1
e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione
anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 12 mesi
di detenzione, pena sospesa per dar luogo al trattamento ambulatoriale ex art.
43/1 CP (fine della misura 24.2.2000) inflitti con sentenza 6.08.1998 del
Presidente delle Assise Correzionali di Lugano.
Preso atto che l'istante è stato nuovamente
condannato con decreto d'accusa 3.4.2003 del Ministero pubblico, Lugano, alla
pena di 20 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, per
lesioni semplici, coazione e danneggiamento;
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la
prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo
egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 6 agosto 1998 un'altra
sanzione penale, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di
cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi
essere accolta.
Visti gli art. 80
cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg. CPPT;
9
CPP e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza
14 marzo 2005 di IS 1 è respinta.
-
Non si
preleva né tassa né spese.
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).
Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale
entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione
nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate
dagli art. 268 segg. PP.
-
Intimazione:
al procuratore generale PO 1.
La
presidente
del
Tribunale penale cantonale
Giudice
Agnese Balestra-Bianchi
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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