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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2003.145
Data decisione, Autorità:
09.01.2004, PENAL
Incarto n.
72.2003.145
Lugano,
9 gennaio 2004/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente della Corte delle assise
correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli,
vicecancelliera
Richiamato il decreto 19.12.2003 del
Presidente della Corte delle Assise correzionali di Lugano con il quale viene
revocata la sentenza contumaciale del 7.10 2003.
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
__________,
detenuto dal 21
al 27 agosto 2001;
prevenuto colpevole
di:
- infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
venduto per conto di __________,
nel __________,
dall'inizio di luglio al 18.7.2001 e dall'inizio
di agosto fino al 12.8.2001,
complessivamente ca. 200 buste dosi di eroina
corrispondenti a ca. gr. 40 di eroina,
nonché ceduto ad uno sconosciuto 3 buste dosi di
eroina acquistate da __________;
- contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
consumato a __________,
tra l'inizio di luglio ed il momento
dell'arresto,
un quantitativo imprecisato di eroina;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa _/2001
del 6 novembre 2001, emanato dal Procuratore Pubblico.
Presenti § Il procuratore pubblico __________.
§ L'accusato
__________, assistito dal Difensore d'ufficio lic.iur. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore
09.00 alle ore 09.55.
Sentiti ù Il Procuratore Pubblico, il quale confermato l'atto
d'accusa tranne che per il reato di contravvenzione alla LF stupefacenti ormai
prescritto e ritenuta la scemata responsabilità e la recidiva specifica, chiede
che l'accusato venga condannato a 5 mesi di detenzione, da sospendere per dar
luogo al collocamento in un istituto per tossicodipendenti da ordinare giusta
l'art. 44 CP. Non si oppone alla non revoca della sospensione condizionale
della pena accessoria dell'espulsione inflitta con decreto d'accusa del
10.04.2000.
ù Il Difensore, si associa, postulando di non revocare la
sospensione condizionale alla pena accessoria dell'espulsione inflitta il
10.04.2000.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: __________
- è autore
colpevole di:
1.1. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. a __________
(e dintorni),
dall'inizio di luglio al 18.7.2001 e dall'inizio
di agosto fino al 12.8.2001,
venduto, per conto di __________, a
tossicodipendenti locali, complessivamente ca. 200 buste dosi di eroina
corrispondenti a ca. gr. 40 di eroina?
1.1.2. a __________,
a fine giugno 2001,
ceduto ad uno sconosciuto 3 buste dosi di eroina
acquistate da __________?
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di eroina,
a __________,
nel periodo inizio luglio 2001 - 21 agosto 2001,
e meglio come descritto nell'atto d'accusa?
-
È egli recidivo?
-
Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
-
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
-
Deve
essere ordinata una misura e, se sì, quale?
-
Deve
subire la revoca della sospensione condizionale dell'espulsione di anni quattro
inflittagli con decreto d'accusa 10.4.2000?
Preso
atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno
rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, meno che ai quesiti nr, 1.2., 4, 6,
visti gli art. 11, 36,
41, 44, 55, 63, 66, 67, 68, 69, 70 e ss, 109 CP;
19 cifra 1 e 19a LStup;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
-
è autore colpevole di:
1.1. ripetuta
infrazione alla LFStup
per avere, senza essere autorizzato,
venduto per conto di terzi eroina per un
quantitativo complessivo dell'ordine di gr. 40 circa, nonché ceduto a terzi 3
buste di eroina, a __________ ed in altre località,
tra l'inizio di luglio del 2001 e il 12 agosto
2001;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
-
è prosciolto dall'imputazione di ripetuta contravvenzione alla Lfstup. per
intervenuta prescrizione.
- Di
conseguenza, essendo recidivo ed avendo agito in stato di scemata
responsabilità, __________ è condannato:
3.1. alla pena di
5 (cinque) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo
sofferto;
3.2. al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.
-
È ordinato
il collocamento del condannato in un istituto di cura per tossicodipendenti
giusta l'art. 44 CPS.
-
L'esecuzione
della pena detentiva è sospesa per dar luogo al collocamento di cui sopra.
-
Non è
ordinata la revoca della sospensione condizionale dell'espulsione inflittagli
con DA 10.4.2000, mentre che il condannato è ammonito.
Intimazione a:
-
__________,
-
lic.iur. __________,
-
procuratore
pubblico __________
-
Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),
Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
-
Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
-
Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp
238,
6807
Taverne
-
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino
-
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri,
6501
Bellinzona
-
Dipartimento
opere sociali, Segreteria generale, 6500 Bellinzona
-
Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003 Berna
-
Direzione __________, Dir. __________
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 400.--
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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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