Money laundering and drug offenses after remand; prescription

72.2003.52Altro tribunale17 ott 2007Convicted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The court, sitting after remand, found that only money-laundering transfers made in 2000 were not time-barred. It convicted AC 1 and AC 2 as co-perpetrators of money laundering for transferring about CHF 15,000 abroad from criminal proceeds. AC 2 was further convicted of repeated narcotics offenses for delivery and offer of cocaine and for personal consumption of cocaine and marijuana. The court imposed a suspended 23-month prison sentence and a CHF 7,000 fine on AC 1, and a suspended 2-year prison sentence and a CHF 4,000 fine on AC 2, with a five-year probation period for both. Costs were split equally.

Massima Omnilex

Art. 305bis CP; prescription of money laundering after legislative change; when only part of the alleged transfer period remains within limitation, the court must delimit the punishable portion and acquit for the time-barred segment. For sentence determination, all final convictions must be aggregated under the applicable sentencing rules, and conditional suspension may still be granted if the statutory prerequisites are met. Repeated narcotics offenses under Art. 19 ch. 1 and Art. 19a LStup may be cumulatively punished with a custodial sentence and a fine; procedural costs may be allocated equally to the convicted persons (consid. prescription and sentencing).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 72.2003.52

Data decisione, Autorità: 17.10.2007, PENAL

Titolo: Riciclato denaro proveniente dalla tratta di 40 ragazze avviate alla prostituzione + venduto risp. consegnato a terzi 100 g cocaina e consumato cocaina e marijuana. Rinvio dal TF. Prescrizione

Incarto n. 72.2003.52 72.2007.40

Lugano, 17 ottobre 2007/nk

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Leventina

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Frida Andreotti, vicecancelliera

preso atto della sentenza 23 maggio 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale, che, in esecuzione della sentenza 29 aprile 2002 del Tribunale federale, ha stabilito:

"

  1. I ricorsi di AC 1 e AC 2 sono parzialmente accolti, i dispositivi n. 1.2, 2.2, 2.1 di pag. 35, 2.2 di pag. 35, 4 e 7 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

  2. Il ricorso del Procuratore pubblico è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1.1.1 e 2.1.1 della sentenza impugnata sono riformati nel senso che AC 1 e AC 2 sono riconosciuti autori colpevoli di tratta di esseri umani per avere avviato alla prostituzione circa 40 donne, tra novembre del 1998 e il maggio del 2000, nell'osteria "__________ da loro gestita congiuntamente. Inoltre i dispositivi n. 1.2, 2.2, 2.1 di pag. 35, 2.2 di pag. 35, 4, 5.1, 5.2, 6 e 7 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi",

considerato che i dispositivi della sentenza 17 gennaio 2001 del Presidente della Corte delle Assise correzionali di __________ annullati sono concretamente i seguenti:

a) a motivo del parziale accoglimento del ricorso di AC 1 e di AC 2:

aa) il dispositivo n. 1.2 relativo alla condanna di AC 1 per:

" riciclaggio di denaro, avendo inviato all'estero almeno

fr. 10'000.-- provenienti da un crimine";

ab) il dispositivo n. 2.2 relativo alla condanna di AC 2 per:

" riciclaggio di denaro avendo inviato all'estero almeno

fr. 10'000.-- provenienti da un crimine";

ac) il dispositivo n. 2.1 pag. 35:

" AC 1 è condannata:

2.1.1 alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.1.2 al pagamento di una multa di fr. 7'000.--;

2.1.3 all'espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 3 (tre) anni."

ad) il dispositivo n 2.2 pag. 35:

" AC 2 è condannato:

2.2.1 alla pena di 14 (quattordici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2.2 al pagamento di una multa di fr. 5'000.-- (parzialmente aggiuntiva alla multa di fr. 200.-- inflittagli con decreto 27.9.1999 MP)".

ae) il dispositivo n. 4:

" L'esecuzione delle pene detentive inflitte ai due condannati e di quella d'espulsione inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni".

af) il dispositivo n. 7:

" La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati, in solido e in parti uguali".

b) a motivo del parziale accoglimento del ricorso del Procuratore pubblico:

ba) i già riprodotti dispositivi ni. 1.2, 2.2 relativi alle imputazioni di riciclaggio, ni. 2.1 e 2.2 di pag. 35 relativi alla condanna degli accusati, n. 4 relativo alla concessione della sospensione condizionale;

bb) nonché i dispositivi ni. 5.1 e 5.2 relativi alla confisca di fr. 20'000.-- e di fr. 19’806.10 e il dispositivo n. 6 relativo al dissequestro sugli altri beni;

considerato altresì che, con la citata sentenza 23 maggio 2003, la Corte di Cassazione e di revisione penale, in esecuzione della sentenza 29 aprile 2002 del Tribunale federale, riformando i dispositivi ni. 1.1.1 e 2.1.1 della sentenza 17 gennaio 2001 del Presidente della Corte della Assise Correzionali di __________ ha riconosciuto AC 1 e AC 2 autori colpevoli di tratta degli esseri umani per aver avviato alla prostituzione circa 40 donne, tra il novembre del 1998 e il maggio del 2000, nell'osteria "__________" a __________ da loro gestita congiuntamente,

constatato che, per quanto ancora riguarda il reato di tratta degli umani, sono cresciuti in giudicato i dispositivi ni. 1.1.2 e 2.1.2 della sentenza 17.1.2001, per il che si ha :

  • che AC 1 è altresì autrice colpevole di tratta di esseri umani per aver avviato alla prostituzione 38 ragazze attive in differenti locali ticinesi, nel periodo settembre 1998 - 5.3.2000 (dispositivo n. 1.1.2);

  • che AC 2 è altresì autore colpevole di tratta di esseri umani per aver avviato alla prostituzione 5/6 donne attive presso il ristorante __________, nel periodo agosto 1999/settembre 1999 (dispositivo n. 2.1.2);

ritenuto inoltre che - come indica l'evocata sentenza 23 maggio 2003 della Corte di Cassazione di revisione penale (a pag. 9) - formano oggetto di condanna definitiva (da considerare nella ricommisurazione della pena) i seguenti dispositivi:

  • dispositivo n. 1.3 che dichiara AC 1 autrice colpevole di infrazione e contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri;

  • dispositivo n. 1.4 che dichiara AC 1 autrice colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

  • dispositivo n. 2.3 che dichiara AC 2 autore colpevole di infrazione e contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri;

  • dispositivo n. 2.4 che dichiara AC 2 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

  • dispositivo n. 2.5 che dichiara AC 2 autore colpevole di infrazione alla LF sulle armi;

-dispositivo n. 5.3 che ordina la confisca di una pistola;

ricordato che: - con la sentenza di primo grado evocata già erano stati dissequestrati tutti i beni e gli oggetti in sequestro ad eccezione di fr. 20'000.-- e fr. 19'806,10 confiscati (confische quest’ultime cassate in sede di cassazione);

  • in data 18 giugno 2001 a AC 2 sono stati restituiti, risp. liberati, deduzion fatta della TG, della multa e delle spese, i suddetti averi, per cui alla data dell’odierno dibattimento nulla più vi è in sequestro;

considerato che, in tali condizioni, le questioni oggetto del rinvio a questa Corte correzionale sono le seguenti:

  • sono AC 1 e AC 2 autori colpevoli di riciclaggio di denaro?

  • tenuto conto di tutti i reati loro ascritti, quale pena deve essere loro inflitta?

  • possono beneficiare della sospensione condizionale?

considerato inoltre che con atto d'accusa 40/2007 del 19 aprile 2007 il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio AC 2

siccome accusato di

  1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel corso dell'estate 2005 e fino a fine settembre 2005,

a __________, senza essere autorizzato,

venduto, rispettivamente consegnato affinché ne procedesse

alla vendita, a __________, complessivamente ca. 100 grammi

di cocaina (grado purezza sconosciuto), al prezzo di fr. 110.--

il grammo rispettivamente a credito, sottoforma di minigrip,

nonché offerto, in almeno una decina di occasioni, a __________, ca. 5 grammi di cocaina;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________ e in altre località del Ticino,

nel corso del 2005 e fino al 20 giugno 2006,

senza essere autorizzato,

consumato ca. 10 grammi di cocaina e ca. 5 grammi di marijuana;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 1 e 19a LStup;

e per il che AC 2 viene in questa sede giudicato anche per tali imputazioni;

conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliata a

detenuta dal 3 maggio 2000 al 17 gennaio 2001;

AC 2 e domiciliato a

detenuto dal 3 maggio al 26 giugno 2000;

Presenti

§ Il procuratore pubblico . § Gli accusati AC 1 e AC 2 assistiti dal difensore di fiducia avv. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore alle ore 14:15 alle ore 18:00.

Viene discussa dalla Presidente con le Parti, avuto riguardo all’imputazione di riciclaggio, la questione della prescrizione, col risultato che non è lex mitior il diritto in vigore all’epoca dei fatti (1998-2000) e che non è lex mitior il diritto in vigore dal 1.1.2007, nella misura in cui prevede che la prescrizione si estingue dopo la sentenza di primo grado (art. 97 cpv. 3 n.CP).

Le Parti convengono che il diritto applicabile è quello in vigore dopo la riforma del 1.10.2002, che ha stabilito per i delitti la prescrizione di 7 anni, ritenuto che non conta il periodo in cui sono stati pendenti i ricorsi presso il TF (art. 70 cpv. 3 v.CP).

Le Parti sono d’accordo, alla luce di quanto sopra, che venga ritenuto non prescritto il reato di riciclaggio per gli importi spediti in __________ nel corso del 2000, che l’EFIN e la Polizia avevano a suo tempo cifrato in fr. 15'298,90.

Siamo quindi in un reato di riciclaggio di portata analoga a quello a suo tempo ritenuto dalla sentenza di primo grado. Vi sono infatti difficoltà non da poco nell’accertamento dell’importo che fu eventualmente spedito a partire dall’aprile 1999 fino al dicembre 1999.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma integrale del rinvio a giudizio, ricordando che, come concordato durante l’odierno dibattimento, per il reato di riciclaggio di denaro devonsi considerare gli importi spediti in Lettonia nel corso del 2000, pari a circa fr. 15'000.--. Chiede pure la conferma dell’atto d’accusa aggiuntivo.

Conclude chiedendo che AC 1 venga condannata alla pena detentiva di mesi 23, pena totalmente aggiuntiva a quelle inflittele con DA 10.11.2003 e che AC 2 venga condannato alla pena detentiva di mesi 24. Non si oppone al beneficio della sospensione condizionale, tuttavia chiede che sia imposto ai condannati un periodo di prova di anni 5.

Chiede inoltre, in applicazione dell’art. 196 cpv. 3 v.CP, che venga inflitta la multa di fr. 7'000.-- a AC 1 e di fr. 5'000.-- a AC 2.

§ Il Difensore, il quale contesta il reato di riciclaggio imputato ai suoi assistiti, così pure come l’infrazione alla LStup relativa al commercio di gr. 100 di cocaina, imputata a AC 2. Conclude chiedendo:

  • che AC 1 venga condannata alla pena detentiva di mesi 20, da porsi al beneficio della sospensione condizionale, asserendo che la sua assistita ha già pagato la multa a suo tempo inflittale con sentenza di primo grado;

  • che AC 2 venga condannato alla pena detentiva massima di mesi 18, da porsi al beneficio della sospensione condizionale e che la multa di fr. 5'000.-- postulata dal PP venga ridotta a fr. 4'000.--, peraltro importo già saldato in data 18.6.2001. Non si oppone che ad entrambi i suoi patrocinati venga impartito un periodo di prova lungo.

Posti dalla Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: A. AC 1

1.è autrice colpevole di riciclaggio di denaro

per avere inviato all’estero somme di denaro provenienti

da un crimine?

  1. può beneficiare della sospensione condizionale?

B. AC 2

  1. è autore colpevole di:

1.1. riciclaggio di denaro

per avere inviato all’estero somme di denaro provenienti da un crimine?

1.2. infrazione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato,

a __________, nel corso dell’estate 2005 e fino a fine settembre 2005,

1.2.1. venduto, risp. consegnato a __________, ca. 100 gr. di cocaina (grado purezza sconosciuto)?

1.2.2. offerto a __________ ca. 5 gr. di cocaina?

1.3. contravvenzione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato,

a __________ e in altre località,

nel corso del 2005 e fino al 20 giugno 2006,

consumato piccoli quantitativi di cocaina e di marijuana?

  1. può beneficiare della sospensione condizionale?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 97 e ss., 182, 305bis n.CP;

18, 41, 63, 68, 69, 70 e ss., 196, 305bis v.CP;

19 cifra 1 e 19a LStup; 23 LDDS;

4, 5 e 33 LF sulle armi, gli accessori di armi e munizioni;

9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.AC 1 e AC 2

sono coautori colpevoli di riciclaggio di denaro,

per avere,

sapendo o dovendo presumere che si trattava di denaro provento da crimini, inviato all’estero somme di denaro

per un ordine di grandezza di circa fr. 15'000.--,

da diverse località del Ticino,

nel periodo gennaio - 3 maggio 2000.

  1. AC 1 e AC 2

sono prosciolti dal reato di riciclaggio di denaro

per la spedizione all’estero di ulteriori somme di denaro,

nel periodo ottobre 1998 - fine 1999.

  1. AC 2 è autore colpevole di:

3.1. ripetuta infrazione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato,

a __________, nel periodo estate 2005 - fine settembre 2005,

3.1.1. consegnato a __________ ca. 100 gr. di cocaina;

3.1.2. offerto a __________ ca. 5 gr. di cocaina;

3.2. ripetuta contravvenzione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato,

a __________ e in altre località in Ticino,

nel corso del 2005 e fino al 20 giugno 2006,

consumato personalmente ca. 10 gr. di cocaina e

ca. 5 gr. di marijuana.

  1. Di conseguenza, considerato che la pena odierna deve essere commisurata tenendo conto per entrambi dei reati già cresciuti in giudicato di tratta di esseri umani, di infrazione e contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

nonché, per il solo AC 2, di infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e munizioni,

4.1. AC 1 è condannata:

4.1.1. alla pena detentiva di mesi 23 (ventitré), da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quelle di giorni 15 di detenzione e di fr. 1'000.-- di multa, inflittele con DA del 10.11.2003;

4.1.2. alla multa di fr. 7'000.--.

4.2. AC 2 è condannato:

4.2.1. alla pena detentiva di anni due (2), da dedursi il carcere preventivo sofferto;

4.2.2. alla multa di fr. 4'000.--.

5.La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese processuali sono a carico dei condannati, in ragione di ½ ciascuno.

6.L’esecuzione della pena detentiva inflitta ai condannati è sospesa e ad essi è impartito un periodo di prova di anni cinque.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 400.--

Inchiesta preliminare fr. 6'195.60

Multe fr. 11'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 17'645.60

============

Distinta spese a carico di AC 1

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 2'997.80

Multa fr. 7'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 10'222.80

============

Distinta spese a carico di AC 2

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 3'197.80

Multa fr. 4'000.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 7'422.80

============

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

money launderingprescriptiondrug traffickingcocainemarijuanaconditional suspensionsentencingcostsremand

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the money-laundering conduct in 1998-1999 was time-barred

Decisione estratta

Only the transfers made in 2000 were still punishable; the earlier transfers from October 1998 to end 1999 were no longer punishable.

Motivazione estratta

The applicable limitation regime was the one introduced on 1 October 2002; the court treated the period pending before the Federal Tribunal as irrelevant for prescription and accepted the parties' position that only the 2000 transfers remained within time.

Questione giuridica chiave

Whether AC 1 and AC 2 were guilty of money laundering for transfers abroad of criminal proceeds

Decisione estratta

Both accused were convicted as co-perpetrators for sending abroad about CHF 15,000 of criminal proceeds from several places in Ticino during January to 3 May 2000.

Motivazione estratta

They knew or should have assumed the money derived from crimes, and the proven 2000 transfers were sufficient for conviction.

Questione giuridica chiave

Whether AC 2 was guilty of repeated drug trafficking and drug consumption offenses

Decisione estratta

AC 2 was convicted of repeated narcotics offenses for handing over about 100 grams of cocaine, offering about 5 grams of cocaine, and personally consuming about 10 grams of cocaine and about 5 grams of marijuana.

Motivazione estratta

The court accepted the indictment's factual allegations and found the conduct proved beyond the disputed points.

Questione giuridica chiave

What sentences, fines, and probation period should be imposed

Decisione estratta

AC 1 received 23 months' imprisonment and a CHF 7,000 fine; AC 2 received 2 years' imprisonment and a CHF 4,000 fine; both prison sentences were conditionally suspended with a five-year probation period.

Motivazione estratta

The court reassessed sentencing in light of the final convictions already entered for human trafficking, immigration offenses, drug contraventions, and, for AC 2, weapons offenses.

Questione giuridica chiave

How procedural costs should be allocated

Decisione estratta

The court costs of CHF 400 were charged half to each convicted accused.

Motivazione estratta

Costs followed the convictions and were split equally between the two defendants.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.