AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.22
Data decisione, Autorità: 14.04.1995, CDT
Incarto n. 80.94.00022
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 1994
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ __________, __________ Seme__________tina,
rappr. da: dott. ____________________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1993-94 ha chiesto la deduzione degli importi (fr. 11'000.-- di media annua) versati alle signore __________ __________ -__________ e __________ __________ __________ __________, che hanno accudito ai suoi figli dal 21 aprile al 31 dicembre 1992.
L' Ufficio di tassazione ha negato la chiesta deduzione sia in sede di notifica della tassazione (11 aprile 1994) sia in sede di decisione su reclamo (14 novembre 1994), argomentando che per costante giurisprudenza le spese per l'assunzione di personale domestico non sono deducili dal reddito.
Dopo aver esposto in dettaglio la delicata situazione famigliare in cui è venuto a trovarsi il ricorrente, padre di due coppie di gemelli, dopo il decesso della moglie a seguito di un male incurabile, rileva che l'art. 22 cpv. 1 lett. a DIFD consente un'interpretazione più estensiva, nel senso proposto dal ricorso. Anche per l'IC, malgrado la formulazione maggiormente restrittiva della norma (art. 25 LT), la soluzione non può che essere quella di ammettere la deduzione, poiché altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento, nel senso che non verrebbe rispettato, in casi come il presente, il principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva.
Sentito in udienza il 13 febbraio 1995 il contribuente, per il tramite del suo rappresentante, si è riconfermato nel ricorso, richiamandosi anche alla sentenza del Canton Zurigo, pubblicata in StE 1994 B __________ Nr. __________.
La Divisione delle contribuzioni, con osservazioni del 23 febbraio 1995, ha invece chiesto la reiezione del ricorso, mancando una relazione diretta e causale con il conseguimento del reddito. Rileva inoltre che nemmeno la nuova LIFD e la nuova LT prevedono una simile deduzione.
In replica, il patrocinatore del ricorrente si è riconfermato nel priprio ricorso, lamentando che la Divisione delle contribuzioni non si sarebbe pronunciata sull'eccezione di incostituzionalità della norma di diritto cantonale.
Al cospetto di queste censure, questa Camera ritiene opportuno procedere a una verifica della sua più recente giurisprudenza, in cui ha avuto modo di affrontare appronfonditamente il problema della deduzione del costo di un collaboratore domestico necessario a un contribuente invalido per conseguire il reddito (CDT n. 864 del 25 maggio 1994 in re P.R., pubblicata in RDAT 1994 II 3t).
Per semplicità e per chiarezza se ne ripropone la motivazione di quella sentenza:
Giusta l'art. 22 cpv. 1 lett. a DIFD dal reddito lordo sono dedotte le spese generali necessarie per conseguire il reddito.
3.1
Analoga regolamentazione é contenuta, per quanto concerne l'imposta cantonale, agli articoli da 25 a 31 LT.
3.2
La dottrina, in particolare, ha attribuito una notevole importanza alla relazione che deve sussistere tra reddito conseguito e spese sostenute, perché si giustifichi la deduzione di queste ultime. Circa l'intensità di tale relazione, gli autori concordano colla giurisprudenza prevalente sul fatto che si possono considerare spese per conseguire il reddito solo quelle effettuate direttamente per ottenere il reddito oppure che hanno una diretta relazione economica col conseguimento del reddito; altri parlano di una correlazione di carattere organico od addirittura causale (cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2. ediz., Zurigo 1991, p. 64 ss.).
3.3
Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare recentemente che la nozione di "spese rese necessarie dall'esercizio della professione" dev'essere interpretata estensivamente. La stretta connessione causale con la professione esercitata sussiste solo quando un contribuente affronta il perfezionamento di conoscenze che potrà poi sfruttare nell'esercizio della professione; tuttavia, ciò non significa che siano deducibili solo i costi per la conservazione e l'approfondimento di conoscenze proprie e specifiche di una certa professione; vi rientrano invece anche le spese sostenute per acquisire e conservare conoscenze, p. es. in materia linguistica, cioè non proprie di una certa professione. Ciò che importa è comunque che non si tratti di spese effettuate esclusivamente a fini di arricchimento personale, cioè di formazione culturale (ASA 57, p. 652; DTF 113 Ib 114).
Dottrina e giurisprudenza hanno precisato il concetto di spese necessarie per il conseguimento del reddito: si tratta di quelle spese che il contribuente deve assumersi per conseguire il reddito imponibile. Occorre che esista una relazione economica tra le spese e la realizzazione del reddito: affinché siano ammesse in deduzione devono necessariamente e logicamente essere connesse, per la loro stessa natura, al conseguimento del reddito (cfr. Känzig, Wehrsteuer, 1982, ad art. 22 n. 2 e giurisprudenza ivi; ASA 41 pag. 26; DTF 81 I pag. 72 in SA 24 pag. 35; RDAF 1962 pag. 45,146, 215).
Sono assimilate ai costi necessari per l'acquisizione del reddito le spese che il contribuente deve effettuare per mantenere le fonti del reddito e che ne sono la conseguenza logica (cfr. Känzig, op. cit., ad art. 22 n. 10; Rivier, L'impôt sur le revenu des personnes physiques, 1980, pag. 116 n. 1).
Non costituiscono spese per il conseguimento del reddito quelle sostenute per il mantenimento del contribuente o della sua famiglia (cfr. art. 23 DIFD, 32 lett. a LT). Si tratta, in particolare, di tutti i costi dell'economia domestica, le spese per il miglioramento o l'acquisto di beni patrimoniali e per l'estinzione di debiti, le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza, l'imposta federale diretta, e tutte le altre spese di vitto e mantenimento, inclusa la pigione. Nei costi non deducibili in quanto non considerati spese per il conseguimento del reddito rientrano pure il pagamento di collaboratrici domestiche, siano esse domestiche, bambinaie o governanti (cfr. Känzig, op. cit., ad art. 22 bis n. 9, art. 23 n. 3 pag. 701).
Anche la spesa supplementare derivante dalla circostanza che entrambi i coniugi svolgono un'attività lucrativa a tempo pieno é considerata una destinazione di reddito e non può essere dedotta come spesa per conseguire lo stesso (cfr. Rivier, op. cit., pag. 116 n. 2 e giurisprudenza ivi). Il Tribunale federale ha segnatamente precisato, con riferimento a contribuenti coniugati, che i costi per collaboratrici domestiche non costituiscono spese per il conseguimento del reddito anche nel caso in cui occorrano poiché entrambi i coniugi svolgono una attività lucrativa (DTF 81 I 71; ASA 23 pag. 426) oppure se la moglie causa malattia necessita di assistenza nei lavori domestici, o ancora se deve svolgere un'attività lucrativa perché il marito svolge studi universitari (ASA 39 pag. 513 e segg.).
Secondo il Tribunale federale in simili circostanze le spese per l'aiuto domestico così come le maggiori uscite necessarie per la custodia dei figli sono una conseguenza indiretta del conseguimento del reddito (cfr. inoltre Känzig, op. cit., n. 10 ad art. 22, n. 3 ad art. 23).
In una recente sentenza, prolata in caso per molti versi analogo a quello in rassegna, in cui la madre doveva forzatamente assumere un'attività a tempo pieno per far fronte al mantenimento dei figli (STF del 17 marzo 1986 in re dott. X. c/CCR BE in Sammlung BGE n. 643; inoltre ZBl 1983 pag. 83), il TF ha ribadito la sua precedente giurisprudenza, precisando che quanto vale per contribuenti coniugati deve valere anche per celibi, divorziati o vedovi. Non diversamente ne va per quanto è delle cure mediche necessarie al contribuente medesimo (ASA 24 423 e 34 55).
Questa Camera ha anche avuto modo di negare la deducibilità delle spese sostenute da un contribuente che, in seguito al decesso della moglie era stato costretto ad assumere un'infermiera che si occupasse dei suoi figli mentre lui lavorava (CDT 229-230 del 21 settembre 1992 in re C.M.).
4.1
Dal reddito lordo della sostanza sono deducibili i costi per l'amministrazione da parte di terzi (p. es. banca, amministratore patrimoniale, fiduciario...); vi rientrano non solo le spese amministrative necessarie ma anche quelle cui non si può pretendere che il contribuente rinunci. Se all'amministrazione del patrimonio provvede lo stesso contribuente, non è ammessa alcuna deduzione (cfr. Funk, op. cit., p. 172).
Nelle spese di amministrazione rientrano quelle per la custodia di titoli e altri valori, per il rimborso di imposte alla fonte straniere e le spese di trasferimento e di incasso (AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 388; Funk, loc. cit.).
Tali considerazioni trovano riscontro, nella legge tributaria cantonale, all'art. 30 LT.
4.2
Dalla dichiarazione fiscale del ricorrente, nonché dall'allegato __________ dei titoli, si evince che la maggior parte del reddito del patrimonio __________ da titoli vari, custoditi ed amministrati dalla Banca __________ __________, la quale ha trattenuto, a copertura delle spese di deposito, fr. 1'342.50. Altri redditi derivano da mutui alla __________ __________ e ad un cittadino tedesco, nonché dall'eredità __________ __________.
È evidente che, in simili circostanze, non si giustifica minimamente una deduzione di fr. 30'000.-- all'anno per amministrare il patrimonio.
Né si potrebbe, come sembra suggerire il ricorrente, considerare l'attività del "segretario personale" correlata al lavoro svolto dal contribuente nell'ambito della __________ __________ __________ dalla gestione di tale ditta, infatti, il ricorrente non consegue alcun reddito. D'altronde, neppure le azioni della stessa società, che egli detiene, hanno prodotto un reddito nel periodo di computo preso in esame. Si deve dunque concludere, senza voler assolutamente mettere in dubbio che per il contribuente è indispensabile la continua assistenza di una persona, che gli permetta di compiere ogni atto della vita quotidiana, che tuttavia la relativa spesa non presenta alcuna relazione con il conseguimento dei redditi da lui percepiti. Si tratta invece di una evidente destinazione di reddito, sia pure necessaria.
Analoghe considerazioni impediscono di ammettere la deduzione delle spese per l'adattamento della casa alle esigenze dell'invalido. In nessun modo può essere stabilita, infatti, una relazione fra le stesse e il conseguimento del reddito. La circostanza, inoltre, che la casa in cui tali lavori sono stati effettuati non appartenga al ricorrente non consente neppure di prendere in considerazione l'eventualità di dedurre i relativi costi dal reddito della sostanza immobiliare, a titolo di spese di manutenzione.
Occorre ora procedere, come si è detto, alla verifica del citato giudizio alla luce delle censure ricorsuali, esaminando separatamente il diritto federale da quello cantonale.
4.1
Il Tribunale federale, nella sua più recente giurisprudenza (RF 1993
Questa Camera non ha quindi alcun motivo, per quanto concerne l’imposta federale diretta di scostarsi dalla costante giurisprudenza del Tribunale federale, oggetto, come si è visto di recentissima conferma, e di ammettere la deduzione chiesta dal ricorrente.
4.2
Nemmeno la LIFD, in vigore dal 1° gennaio 1995 - sia notato a titolo del tutto abbondanziale
5.1
Nel già ricordato giudizio, la Steuer-Rekurskommission III del Canton Zurigo (StE 1994 B 22.3 Nr. 53), dopo approfondito esame della giurisprudenza di quel Cantone e di quella del Tribunale federale, ha proposto un’interpretazione estensiva del § 26 Abs. 1 lit. b STG-ZH, diversa da quella data dal TF in relazione all’art. 22bis cpv. 1 lett. c DIFD, di tenore letterale praticamente identico.
Ragioni diverse, di cui si dirà, inducono invece questa Camera a confermare, anche in materia di imposta cantonale, la propria giurisprudenza, allineata su quella del Tribunale federale e a respingere l’ interpretazione estensiva proposta dalla Steuer-Rekurskommission III del Canton Zurigo con riferimento al § 26 Abs. 1 lit. b STG-ZH.
5.2
Si vuole, in primo luogo, sottolineare la diversa formulazione dell’art. 25 LT-1976, applicabile alla presente fattispecie, rispetto al § 26 Abs. 1 lit. b STG-ZH e all’art. 22bis cpv. 1 lett. c DIFD. Diversamente da quelle leggi, l’art. 25 LT-1976 consente unicamente la deduzione delle spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa, dal pernottamento e dal lavoro a squadre (lett. c), delle spese di trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (lett. d) e delle spese per il perfezionamento della formazione richiesta dall’esercizio dell’attività professionale (lett. e). Il cpv. 2° dell’art. 25 LT-1976 precisa inoltre che le spese professionali di cui alle lettere c, d, e e sono deducibili solo se necessarie all’esercizio della professione e sempre che non siano state assunte dal datore di lavoro o un terzo, entro i limiti che il Consiglio di Stato fissa, aggiornandoli periodicamente, nell'apposito Decreto esecutivo (cfr. Raccolta della Legislazione tributaria 1976, cifra 4.1). L’art. 32 lett. a LT-1976, dal canto suo, dispone che non possono essere dedotte dal reddito le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, comprese quelle private causate dalla posizione professionale del contribuente.
5.3
Vero è che la giurisprudenza del Tribunale federale ha a più riprese ammesso che non lede il precetto dell'art. 4 Cost. l'interpretazione di una norma contro il suo tenore letterale, se a favore di una tale interpretazione possono invocarsi validi motivi, desunti dal senso o dallo scopo, oppure dalla genesi della norma stessa (cfr., per quanto concerne il diritto cantonale, STF del 14 novembre 1973 in re A. Anstalt). Un simile procedimento interpretativo non deve tuttavia contraddire il principio della legalità dell'imposta, la cui violazione implica, per costante giurisprudenza, quella dell'art. 4 Cost. (STF del 14 novembre 1973 in re A. Anstalt e riferimenti). Se il principio di legalità in quanto tale non impedisce un'interpretazione estensiva o restrittiva, così come non impedisce la possibilità di colmare lacune proprie, esso inibisce nondimeno la creazione di nuove fattispecie di imposizione, che il legislatore non ha previsto, foss'anche per dimenticanza (STF del 14 novembre 1973 in re A. Anstalt e riferimenti). In particolare la giurisprudenza del Tribunale federale ha ripetutamente precisato che, là dove il tenore della legge è inequivoco e chiaro non v'è posto per l'interpretazione condotta sulla 'ratio legis' (DTF 43 I 112; 61 I 289); ancor meno per quella condotta sui lavori legislativi, che, per costante giurisprudenza, non sono determinanti di fronte a un testo chiaro, se non vi hanno lasciato traccia (DTF 87 II 331; 83 IV 94; 84 II 103 e riferimenti; 92 I 309).
5.4
Balza subito all’occhio, nel caso concreto, la diversa formulazione della LT-1976 rispetto a quella delle due altre leggi citate, la LT-ZH e il DIFD. Se la formulazione di queste ultime appare esemplificativa, anche se entro limiti determinati, la formulazione della LT-1976, invece, è chiaramente esauriente e non consente deduzioni diverse da quelle elencate limitativamente dalle lett. c - e dell'art. 25 LT-1976. Se poi si esamina il decreto esecutivo del Consiglio di Stato, ci si avvede immediatamente che tutte le deduzioni previste dalla legge sono sottoposte a limiti precisi, persino molto restrittivi, come ad es. nel caso del perfezionamento della formazione richiesta dall’esercizio dell’attività professionale o delle spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa, dal pernottamento e dal lavoro a squadre.
L’art. 25 LT-1976 non lascia quindi alcun margine interpretativo a questa Camera. Non è quindi nemmeno possibile constatare, a maggior ragione, una lacuna propria della legge, vale a dire un errore logico insinuatosi nella legge (Höhn, Steuerrecht, VII Ed., p. 98, cifra 55).
Lo stesso patrocinatore del ricorrente riconosce d’altronde che la LT-1976 è più restrittiva del DIFD sul punto in contestazione.
In simili condizioni la richiesta di estendere l’applicazione dell’art. art. 25 LT-1976, così da includere nelle spese deducibili anche quelle per il personale di custodia dei figli minorenni, necessario per consentire al contribuente di svolgere la propria attività dipendente, si configura quindi non tanto quale richiesta di interpretazione estensiva della norma invocata, quanto piuttosto come una richiesta, rivolta all’autorità giudiziaria, di completare la legge, colmando, in via giurisprudenziale, una supposta lacuna della legge, segnatamente creando una nuova fattispecie che consenta la deduzione delle spese per la custodia dei figli. Ma ciò, come si è visto, contravverrebbe al principio di legalità, che informa il diritto tributario (Höhn, op. cit, p. 91, cifra 40).
6.1
La più volte citata sentenza della III Commissione di ricorso del Canton Zurigo, previo esame approfondito della giurisprudenza federale e di quella cantonale zurighese, riconosce, in linea di principio, le deduzioni “ der übrigen, für die Ausübung des Berufes erforderlichen Ausgaben”; occorre, come d’altronde per le deduzioni dei costi necessari per conseguire il reddito nel caso degli indipendenti, un nesso causale diretto e organico (strumentale) con l’esercizio della professione (StE 1994 B 22.3 Nr. 53 c, consid. 2c-bb). La citata autorità giudiziaria ritiene nondimeno che tale nesso qualificato sia dato anche nel caso delle spese per la custodia dei bambini, quando esse siano ineluttabili, ovvero dovute solo ed esclusivamente a motivi professionali (StE 1994 B 22.3 Nr. 53 d, consid. 4b-aa). Affrontando poi il delicato problema della delimitazione tra spese indispensabili e spese non indispensabili, essa afferma che il tratto distintivo è di natura quantitativa piuttosto che qualitativa (StE 1994 B 22.3 Nr. 53 d, consid. 4b-cc), escludendo l'indispensabilità, quando le spese siano dettate da mero desiderio o da mera scelta personale (StE 1994 B 22.3 Nr. 53 e, consid. 4c) e affermandolo invece solo quando sono strettamente necessarie per consentire al contribuente di svolgere un’attività lucrativa.
6.2
La giurisprudenza zurighese non convince, indipendentemente dal fatto che la normativa cantonale di diverso e più restrittivo tenore. A mente di questa Camera il nesso diretto, organico può essere dato soltanto da motivi di natura qualitativa. Altrimenti, come rileva la Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni (p. 6), si finisce per stravolgere il principio stesso. In mancanza di un sufficiente nesso diretto e organico si finisce, in altre parole, per affermarlo in virtù di uno stato famigliare di angustia, di indigenza o di necessità. Il nesso qualificato viene cioè posto in essere non da ragioni intrinseche connesse direttamente e strumentalmente all’esercizio dell’attività dipendente, quanto piuttosto da uno “status necessitatis”, che tuttavia, secondo questa Camera, non trasforma qualitativamente l’assenza del nesso causale diretto, che rimane invece tale.
6.3
Certo, a questa Camera non sfugge che senza la custodia dei figli da parte di terze persone, il contribuente sarebbe ostacolato nel lavoro, ma ciò non significa ancora che la custodia dei figli denoti lo stesso grado di intensità qualitativa (nesso diretto e organico) rispetto all’esercizio della professione che denotano ad es. determinati abiti o strumenti di lavoro. Il nesso tra la custodia dei figli e l’esercizio dell’attività lavorativa rimane pur sempre indiretto.
Sovviene in proposito il parallelismo con i provvedimenti sanitari destinati direttamente all’integrazione professionale di cui all’ art. 12 LAI. Anche in questo caso, senza la preventiva cura vera e propria del male, i provvedimenti sanitari d’integrazione non potrebbero nemmeno essere eseguiti o sarebbero votati a sicuro insuccesso. Ciò nondimeno, la cura vera e propria del male è premessa e come tale solo indirettamente connessa con i successivi provvedimenti sanitari d’integrazione.
6.5
Si faticherebbe d’altra parte a capire, secondo questa Camera, perché mai il nesso dovrebbe essere negato quando mancherebbe quello “status necessitatis” che consente, secondo la giurisprudenza zurighese presa in esame, di ammettere comunque il nesso organico e diretto tra l'affidamento in custodia dei figli a terzi e l’esercizio della professione. Infatti, anche chi, senza averne il bisogno impellente, va a lavorare affidando i figli ad altri, affronta una spesa che gli consente di conseguire un reddito imponibile, che in sua assenza non potrebbe essere conseguito.
6.6
Il motivo di natura sociale che, per i giudici zurighesi, consente di trasformare una premessa in un nesso organico diretto, può trovare ascolto, secondo questa Camera, unicamente in una specifica norma di legge, che consenta di porre al beneficio di un’apposita deduzione sociale chi, come il ricorrente, ma anche come altre categorie di contribuenti (persone sole con figli minorenni in tenera età a carico), si vede costretto per poter lavorare ad affidare i figli a terzi. A questo proposito, la Divisione delle contribuzioni attira opportunamente l’attenzione sull’iniziativa parlamentare depositata l’8 novembre 1993 dall’on. Storelli e confirmatari.
7.1
In un recentissimo giudizio, pronunciato in materia di parità di trattamento tra coniugati e non coniugati conviventi (STF del 18 novembre 1994, pubblicata in ZStP 1995 p. 79 ss.), il Tribunale federale ha affermato che la realizzazione del principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva lascia al legislatore cantonale ampia facoltà di scelta e che essa dipende in ampia misura da considerazioni politiche. Ha inoltre sottolineato che, data la molteplicità dei rapporti da disciplinare e dei possibili metodi di soluzione, è pressoché impossibile realizzare una completa e perfetta parità (STF del 18 novembre 1994, consid. 3). Nella misura in cui la parità di trattamento assoluta non può essere realizzata, è sufficiente che una disciplina giuridica non penalizzi in modo sistematico e sostanzialmente più oneroso certe categorie di contribuenti. L’aggravio fiscale va infatti valutato tenendo conto di tutte le circostanze e non di una singola situazione (STF del 18 novembre 1994, consid. 4c).
7.2
Astrazion fatta dalle deduzioni sociali, di cui il ricorrente ha comunque beneficiato (fr. 18’000.-- per l’ IC e fr. 23’000.-- per l’IFD), il caso in esame, pur con tutta la comprensione che merita nella sua tragica particolarità, è un caso singolo, che non basta, da solo, a ritenere sistematicamente leso, e in modo oneroso, il principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva a danno di una determinata categoria di contribuenti.
Anche questo argomento ricorsuale si rivela pertanto privo della necessaria consistenza giuridica.
Per questi motivi,
visto per le spese l' art. 111 DIFD e l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.--
per un totale di fr. 180.--
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster