AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.24
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, CDT
Incarto n. 80.94.00024
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 1994
in materia di: imposta annua intera a fine assoggettamento o in caso di intermedia 1987
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il reclamo presentato dal contribuente è stato respinto con decisione su reclamo del 4 novembre 1994, in cui l' Ufficio di tassazione argomenta che anche la vendita dell'immobile di _ è da considerare quale atto del commercio professionale d'immobili.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede l'annullamento dell'imposta annua intera a fine assoggettamento notificatagli a dipendenza della vendita dell'immobile di _, fornendo una versione dei fatti sostanzialmente diversa da quella che l' Ufficio di tassazione ha posto alla base della propria decisione. L'immobile in questione era stato precedentemente di proprietà della madre _ _ (nata nel 1907), che lo aveva acquistato nel 1964 e vi aveva costruito una casa nel 1970. La vendita della casa al figlio era stata dettata dalla volontà di voler disporre, data l'età avanzata, dei beni legati alla sua successione. Egli aveva quindi ritirato la casa, liquidando le sorelle con un versamento di fr. 125'000.-- ciascuna. In altre parole, il valore dell'immobile, all'atto dell'acquisto, era di fr. 375'000.--, e non di soli fr. 250'000.--, come supposto dall' Ufficio di tassazione, per cui il guadagno netto scende a soli fr. 54'150.-- Il successivo acquisto di un'abitazione a ______ rientrava nell'ottica di un acquisto sostitutivo di dimensioni maggiori, sul quale è stato trasferito anche il diritto di abitazione che era stato costituito a favore della madre sull'immobile di _, a dimostrazione del carattere strettamente privato di questo bene immobile.
Alla luce della spiegazioni fornite nel ricorso, il Presidente della Camera ha richiesto al ricorrente ulteriori delucidazioni e la produzione della documentazione a comprova di quanto asserito. In seguito, ricevuta la documentazione, ha sottoposto l'incarto all' Ufficio cantonale imposte di successione e donazione, avendo ravvisato nell'acquisto di ________ un possibile negozio misto con donazione da madre a figlio e una donazione in denaro a ciascuna delle figlie.
L' UCISD prendeva posizione con scritto 28 febbraio 1995, che è stato portato a conoscenza delle parti in occasione dell'udienza del 4 maggio 1995.
In quell'occasione, dopo approfondita discussione, preso atto delle novità emerse dal ricorso come pure dell'ulteriore fatto nuovo emerso all'udienza - nella casa di __________, comune in cui sono domiciliate, abitano la convivente del ricorrente, signora _______, e la loro figlia comune -, l' Ufficio di tassazione ha dichiarato di rinunciare a imporre quale reddito da commercio professionale d'immobili quello conseguito dal ricorrente con la vendita dell'immobile di _. Il contribuente, a sua volta, ha preso atto che l' Ufficio cantonale imposte di successione e donazione emetterà una notifica di tassazione per la donazione di un terzo della casa di _ da madre a figlio, ritenuto che il valore di stima, riferito a un terzo della proprietà, è di fr. 58'113,30 e che l'imposta dovuta è di fr. 1'283,50. Ha quindi dato il proprio accordo all'emissione da parte dell'UCISD della relativa notifica di tassazione.
Il ricorrente ha inoltre preso atto del fatto che le tassazioni IMVI sono cresciute in giudicato e che i termini di revisioni sono prescritti, per cui non potranno più essere modificate. A questo riguardo si rileva, a titolo del tutto abbondanziale, che la madre del ricorrente ha dedotto in più dal prezzo di vendita un terzo del valore di stima dell'immobile di __________ (fr. 58'113.30) e che il ricorrente ha dedotto in occasione della vendita a terzi dell'immobile di ________unicamente il prezzo versato alla madre e non anche il terzo del valore di stima per la parte ricevuta in donazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 4 novembre, così come la notifica di tassazione del 16 dicembre 1992, relative a un'imposta annua intera a fine assoggettamento sono annullate.
§§ Gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio cantonale imposte di successione e donazione per l'emissione della tassazione di sua competenza, conformemente a quanto stabilito al consid. 3.
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.--
per un totale di fr. 380.--
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del tribunale di appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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