AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.25
Data decisione, Autorità: 14.04.1995, CDT
Incarto n. 80.94.00025
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 1994
in materia di: IC/IFD 87/88 - IC/IFD 89/90
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
La Camera di diritto tributario (CDT), con lettera del 14 dicembre, richiamandosi all’art. 176 LT, invitava il ricorrente a completare il ricorso nel termine di dieci giorni, con la comminatoria d’irricevibilità. A seguito di uno scritto del 18 dicembre 1994, con il quale il ricorrente dichiarava che parte della documentazione era già in possesso dell’autorità fiscale, ma che non sarebbe stata presa in considerazione e chiedeva una nuova dilazione per provare l’entità del proprio debito bancario, la CDT, dando prova di considerevole indulgenza, gli concedeva un’ulteriore proroga fino al 16 gennaio 1995 per produrre la documentazione mancante. Il 15 gennaio il ricorrente, affermando di doversi recare all’estero, senza però comprovarlo, chiedeva che la proroga concessagli venisse ulteriormente dilazionata.
A diverse riprese, segnatamente il 19 e il 23 gennaio il ricorrente produceva della documentazione, in particolare fotocopie di estratti del Registro fondiario e di bollette telefoniche relative agli anni 1989-93. Ulteriore documentazione perveniva il 12 e il 13 febbraio 1995, segnatamente copia dei conti della Banca __________ __________, un conteggio-stipendio versato a una terza persona e un conteggio ricevuta. Faceva inoltre presente, nello scritto del 12 febbraio, di non poter produrre la documentazione bancaria relativa alla __________ __________, perché gli sarebbe stato chiesto un importo di fr. 350.-- per effettuare le necessarie ricerche.
Con raccomandata 22 febbraio 1995, non ritirata e rispedita per lettera semplice il 13 marzo 1995, al ricorrente veniva concesso un ultimissimo termine con scadenza al 20 marzo 1995 per produrre la prova dei debiti e degli interessi passivi versati alla Banca __________ negli anni di computo 1986-1988. Il 20 marzo il ricorrente trasmetteva a questa Camera fotocopia dell’elenco oneri 29 ottobre 1993, da cui risulta che tra i creditori figura anche la Banca __________ per un importo di fr. 451’159.25.
2.1
La procedura fiscale, retta dal principio indagatorio (art. 172 LT), è caratterizzata soprattutto dalla collaborazione che il contribuente deve prestare per assicurare una tassazione completa ed esatta, tant'è che, sotto questo profilo, si parla di principio di collaborazione (art. 168 LT). La giurisprudenza e la dottrina concernenti la legislazione tributaria zurighese, sostanzialmente analoga a quella ticinese, hanno recentemente distinto, all'interno della collaborazione che il contribuente deve prestare alla propria tassazione esatta e completa, quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali di collaborazione e quelli che invece sono dei semplici diritti procedurali (Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, in ASA 49, pp. 513 - 547; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Compendio, 2.a ed., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340, con riferimenti alla giurisprudenza zurighese).
La distinzione è di estrema importanza, ad esempio nel caso delle norme relative alla tassazione per apprezzamento e al ribaltamento dell'onere della prova o dell’ammissibilità o meno di determinate deduzioni (Zweifel, op. cit., pp. 515, 519 e 546).
Non sempre la distinzione tra obblighi e diritti procedurali è agevole, soprattutto quando ci si trova in presenza di norme legali positive che sanciscono l'obbligo di provare determinate circostanze che fondano la tassazione (Zweifel, op. cit., pp. 521 ss., in particolare p. 524 s., sub c.c). E' tuttavia indiscusso che le norme concernenti l'onere di provare circostanze che diminuiscono l'onere fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai diritti procedurali del contribuente e non agli obblighi (Zweifel, op. cit., p. 520, in particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti; inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/ Reich, Compendio, 2.a ed., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340).
I diritti procedurali, a differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà che consente al contribuente di farne uso a sua discrezione. L'autorità fiscale non può infatti obbligarlo a farne uso. Deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in caso di mancato uso del diritto procedurale in questione le circostanze che diminuiscono l'onere fiscale (debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.) non verranno prese in considerazione (Zuppinger/Schärrer/Fessler/ Reich, Compendio, 2.a ed., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata).
2.2
Non v’è chi non veda come, nel presente caso, la contestazione sollevata dal ricorrente altro non sia che una questione di uso da parte sua del diritto processuale che la legge gli conferisce di provare determinate circostanze atte a diminuire il suo onere fiscale, segnatamente, con riferimento ai periodi fiscali in contestazione, di provare i debiti verso istituti bancari o terze persone nella loro consistenza al 1° gennaio 1987 rispettivamente al 1° gennaio 1989 e gli interessi passivi pagati negli anni di computo 1985-86, rispettivamente 1987-88.
Va comunque sottolineata a questo proposito la manifesta negligenza del contribuente, che avrebbe già dovuto produrre le prove in questione allegandole alle rispettive dichiarazioni fiscali, che andavano presentate entro il 31 marzo 1987, rispettivamente 1989. La negligenza del ricorrente assurge addirittura a comportamento processuale defatigatorio e quindi temerario nella presente procedura, nella quale ha chiesto svariate proroghe, tutte concessegli, e, per finire, non ha prodotto la necessaria dichiarazione della Banca __________, sostituendola con una fotocopia dell’elenco oneri del 23 ottobre 1993, accampando una motivazione di nessuna rilevanza per il presente giudizio, segnatamente l’importo che la Banca gli avrebbe richiesto per allestire a anni di distanza la dichiarazione circa debiti e interessi passivi degli anni 1985-88.
2.3
Questa Camera, malgrado il grande disordine e la negligenza esclusivamente imputabili al ricorrente, ha nondimeno esaminato le numerose fotocopie presentate dal ricorrente, constatando che gran parte delle stesse era già stata prodotta e considerata dall’ Ufficio di tassazione e che solo una parte non era mai stata prodotta e quindi nemmeno presa in considerazione.
In particolare, il ricorrente ha prodotto l’intera documentazione relativa al proprio rapporto debitorio con la Banca __________ __________. Dal suo esame è risultato che non è stato dedotto un debito di fr. 36’000.-- circa, esistente già al 31 dicembre 1985 e ancora al 31 dicembre 1989, così come non sono stati dedotti i relativi interessi passivi.
Su questo punto il ricorso merita pertanto parziale accoglimento e gli atti vanno rinviati all’ Ufficio di tassazione perché esamini la documentazione della Banca __________ __________ prodotta in questa sede e determini nuovamente debiti e interessi deducibili.
2.4
Inconferente è invece la fotocopia dell’elenco oneri del 23 ottobre 1993. Essa non consente in nessun caso di stabilire l’esistenza e la consistenza dell’asserito debito verso la Banca __________ nel periodo di computo determinante. Si conosce unicamente l’esistenza di un debito al 23 ottobre 1993, ma non si sa quando sia stato acceso e quanti interessi e in quali anni siano stati pagati. L’asserito debito verso la Banca __________, allo stadio attuale della procedura, non può quindi essere preso in considerazione.
Si ribadisce comunque, con riferimento a quanto esposto nel consid. 2.1, l’inconferenza dell’argomento addotto dal ricorrente, segnatamente la spesa richiestagli dalla Banca per effettuare ricerche retrospettive.
2.5
Tra i diversi documenti prodotti dal ricorrenti vi è inoltre la documentazione relativa allo stipendio che il ricorrente avrebbe versato alla signora __________ nel 1985; quella relativa al 1986 era invece già agli atti.
Dalla documentazione agli atti risulta però in modo inequivocabile che il ricorrente è sempre stato considerato ed è da considerare un salariato, in parte della disciolta Cassa malati intercomunale e in parte del Comune di __________. Pertanto le deduzioni dal reddito del lavoro ammissibili sono unicamente quelle previste dalla legge, segnatamente dall' art. 22 bis DIFD e dall'art. 25 LT. La deduzione del salario che il ricorrente pretende d'aver pagato alla signora __________ per conseguire il proprio reddito da attività dipendente non può quindi essere ammessa.
La soluzione sarebbe stata diversa se invece di un salario la Cassa malati gli avesse corrisposto delle indennità o delle provvigioni, imponibili quale reddito aziendale e assoggettate all'AVS quale reddito indipendente. In tal caso, i salari versati ai collaboratori sarebbero stati pacificamente considerati costi aziendali deducibili. Tale non è però, per quanto si è visto, data la quanto meno singolare impostazione scelta dal ricorrente. D'altronde la deduzione di tali importi non era stata ammessa nemmeno nei precedenti periodi.
2.6
Infine, la documentazione relativa alla vertenza __________ -__________, prodotta in questa sede, si riferisce agli anni 1989-90, che formano il periodo di computo della tassazione 1991-92. Essa potrà quindi essere considerata soltanto in quella tassazione, posto che la notifica sia stata contestata tempestivamente.
Orbene, è del tutto palese che la presente vertenza si è resa sostanzialmente necessaria per le reiterate negligenze che hanno contraddistinto il comportamento processuale del ricorrente, dapprima nella procedura di tassazione, poi in quella di reclamo e da ultimo in quella di ricorso. Anche il presente giudizio, con cui questa Camera si vede costretta a retrocedere gli atti all’ Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, dipende dalla ritardata e confusa produzione di numerosi documenti, che rendono necessario un riesame dei debiti e degli interessi deducibili, nei limiti sopra enunciati.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo IC/IFD 1987-88 e 1989- 90, entrambe del 14 novembre 1994, sono annullate.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente al consid. 2.3.
a. nella tassa di giustizia complessiva di fr. 300.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 120.--
c. nelle spese di verifica di fr. --.--
per un totale di fr. 420.--
sono a carico del ricorrente
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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