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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.26
Data decisione, Autorità: 14.04.1995, CDT
Incarto n. 80.94.00026
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 1994
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Tale reddito è stato confermato dall' Ufficio di tassazione anche in sede di reclamo, poiché gli elementi di reddito e di sostanza dichiarati sarebbero insufficienti per coprire il normale dispendio negli anni di computo (cfr. decisione su reclamo del 14 novembre 1994 in materia di tassazione intermedia e del 28 novembre 1994 in materia di tassazione ordinaria).
Rileva in particolare di aver già posseduto parte dell'attrezzatura prima di iniziare l'attività in proprio e per il resto di aver attinto ai fondi della previdenza aziendale.
L' Ufficio di tassazione ha dato la propria adesione seduta stante; il ricorrente con lettera del 16 marzo 1995.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 14 novembre 1994 (IC/IFD 1990) e del 28 novembre 1994 (IC/IFD 1991- 92) sono riformate nel senso che il reddito imponibile è stabilito in fr. 18'000.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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