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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.32
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, CDT
Incarto n. 80.94.00032
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 1994
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
__________ e __________ __________ __________ __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________ negli anni 1989-90 era rappresentante della __________ __________ ________ Nella notifica di tassazione IC 1991-92 l’ Ufficio di tassazione di Locarno ha aggiunto ai redditi dichiarati un reddito accessorio di fr. 12’000.-- di media annua derivante dal rimborso spese e gli ha inoltre negato la deduzione di fr. 4’000.-- dal salario . La ripresa è stata motivata dal fatto che il rimborso spese ammonta nel biennio mediamente al 52,31% del salario e quindi conterrebbe un’integrazione di salario (cfr. decisione su reclamo del 21 novembre 1994).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta sia la ripresa sul rimborso spese di fr. 12’000.-- sia la mancata deduzione dal salario di fr. 4’000.--. Fa presente che il raggio d’azione della sua attività copre oltre al Ticino le regioni della Svizzera centrale, dell’ alto Vallese e dell’ Oberland bernese: tutte zone raggiungibili con grande dispendio di chilometri e senza possibilità di rincasare. Attira l’attenzione sulla disparità di trattamento con un collega tassato dal un altro Ufficio di tassazione.
All'udienza dell' 11 maggio 1995 il ricorrente ha spiegato il genere d'attività da lui svolto, il numero dei chilometri percorsi in un anno (circa quarantamila), le modalità del rimborso spese basate su quanto effettivamente documentato, come è emerso dai relativi conteggi mostrati all'udienza. Preso atto di queste circostanze l'UT ha dichiarato di aderire al ricorso. Deve pertanto essere stralciata la ripresa di fr. 12'000.-- sul rimborso spese; deve altresì essere concessa la deduzione massima di fr. 4'000.-- dal salario del ricorrente.
Sempre in occasione dell'udienza dell' 11 maggio l'UT ha pure dichiarato di accogliere anche il reclamo presentato dal contribuente contro la tassazione IC/IFD 1993-94 e di stralciare la ripresa di fr. fr. 5'000.--.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 21 novembre 1994 è annullata; gli atti del procedimento sono retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi (consid. 3).
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del tribunale di appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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