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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.62
Data decisione, Autorità: 14.04.1995, CDT
Incarto n. 80.94.00062
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 1994
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 3 dicembre 1993 veniva aperta nei confronti di __________ __________ una procedura per sottrazione d'imposta relativa al periodo di tassazione 1991-92. L'autorità fiscale rinunciava nondimeno a riaprire la tassazione IC/IFD 1991-92, in considerazione dell'esiguità dell'importo sottratto, decidendo di aggiungerlo ai redditi imponibili nel periodo di tassazione IC/IFD 1993-94, conformemente alla costante prassi seguita dall' autorità fiscale per sottrazioni di lieve entità, la quale ammette di imporre gli importi sottratti aggiungendoli ai redditi del successivo periodo di tassazione ancora aperto (cfr. notifica di tassazione IC/IFD 1993-94 del 21 febbraio 1994; inoltre comunicazione del 23 dicembre 1993 dell' Ufficio di tassazione di Locarno all' Amministrazione cantonale delle contribuzioni, Ufficio procedure speciali).
__________ __________ presentava ricorso in tempo utile, il 9 marzo 1994, contro la notifica di tassazione IC/IFD 1993-94, chiedendo tra l'altro lo stralcio del reddito di fr. 15'000.-- di media annua relativo alla tassazione 1991-92 ma aggiunto alla tassazione 1993-94.
Con decisione del 12 settembre 1994 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo su questo punto.
Con il presente ricorso, il contribuente contesta nuovamente in questa sede l' aggiunta di tali importi ai fattori imponibili nella tassazione 1993-94.
Considerato come il contribuente, contestando l'aggiunta ai redditi imponibili nel periodo di tassazione IC/IFD 1993-94 di quelli del periodo precedente per i quali era stata aperta una procedura di tassazione, abbia di fatto negato il proprio consenso alla soluzione che l'autorità fiscale aveva adottato a suo vantaggio (cfr. Bernasconi, Contravvenzioni e delitti fiscali, p. 88), questa Camera ha retrocesso gli atti all' Ufficio procedure speciali perché procedesse nei propri incombenti, segnatamente perché riattivasse la procedura di sottrazione, tenendo in sospeso l'esame del presente ricorso, il cui esito manifestamente subordinato all' esito della procedura di sottrazione.
In data 15 marzo 1995 il contribuente ha dato la propria adesione all'Ufficio procedure speciali a procedere in maniera semplificata, acconsentendo di aggiungere i redditi 1991-92 alla tassazione 1993-94, non ancora cresciuta in giudicato, stabilendo nel contempo il reddito aziendale in fr. 45'000.-- di media annua. L'autorità fiscale, dal canto suo, ha rinunciato ad aprire una procedura di sottrazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 111 DIFD
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 settembre 1994 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto da fr. 50'000.-- a fr. 45'000.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, entro 30 giorni (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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