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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.65
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, CDT
Incarto n. 80.94.00065
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 26 agosto 1994
in materia di: IMVI
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 23 giugno 1993 __________ __________ vendeva a __________ __________, al prezzo di fr. 180’000.--. la quota di PPP n. __________ sulla part. n. __________ RFD di __________, che aveva acquistato per fr. 170’000.--. L’ Ufficio dei registri notificava il 24 settembre 1993 la tassazione IMVI, calcolando l’imponibile in fr. 106’968.-- e, meglio, deducendo dal valore dell’alienazione il valore ufficiale di stima di fr. 69’554.-- maggiorato del 5%. Il 26 ottobre 1993 __________, rappresentato dalla __________ __________, presentava reclamo all’ Ufficio dei registri di __________, chiedendo di determinare l’imponibile deducendo dal valore dell’alienazione il prezzo pagato per il precedente acquisto. Il reclamo veniva respinto con decisione del 5 novembre 1993 in quanto intempestivo.
Con tempestivo ricorso del 22 novembre 1993 __________ __________, con il patrocinio dell’avv. __________, riproponeva alla Divisione cantonale delle contribuzioni il diverso calcolo dell’imponibile, lamentando l’irritualità della notifica della tassazione, che non sarebbe stata fatta direttamente a lui in qualità di rappresentante incaricato dalle parti nell’atto di compravendita di effettuare tutte le iscrizioni a __________.
Con decisione del 29 luglio 1994 la Divisione cantonale delle contribuzioni respingeva il gravame, contestando l’irritualità della notifica della tassazione, segnatamente la mancanza della designazione esplicita di un rappresentante, per cui l’intimazione è avvenuta nel rispetto dell’art. 19 cpv. 1 LIMVI.
La Divisione cantonale delle contribuzioni ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
All'udienza del 30 novembre 1994 l' Amministrazione cantonale delle contribuzioni si impegnava a effettuare la ricerca postale relativa all'intimazione della lettera raccomandata della tassazione e dare conoscenza dell'esito a questa Camera, che l'ha comunicato al rappresentante del ricorrente.
Questi, con memoria del 31 gennaio 1995, osserva che l'intimazione non è avvenuta nella mani del soggetto d'imposta, secondo quanto prevede l'art. 12 RIMVI. Una semplice cameriera giornaliera non rientra d'altronde tra le persone abilitate a ricevere la corrispondenza in quanto membro adulto della famiglia che convive con il contribuente nella stessa economia domestica. Conclude quindi ribadendo la tempestività del gravame.
All'udienza del 4 maggio 1995 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell' ufficio dei registri, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Va altresì ricordato che contro la decisione su reclamo notificata dall' ufficio dei registri è dato ricorso al Dipartimento delle finanze, Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 19 cpv. 3 LIMVI). Contro la decisione del Dipartimento è proponibile il ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello (art. 19 cpv. 4 LIMVI). Il termine è di quindici giorni per il ricorso al Dipartimento, rispettivamente di trenta per il ricorso alla Camera. Esso decorre dal ricevimento della decisione impugnata (art. 20 cpv. 1 LIMVI).
Il ricorrente non può quindi eccepire che la tassazione IMVI non sarebbe stata notificata anche al notaio e che quindi, in virtù della giurisprudenza sulla rappresentanza, i termini di ricorso non sarebbero decorsi nei di lui confronti. Non può quindi prevalersi della giurisprudenza secondo cui se un contribuente ha designato un rappresentante contrattuale, le autorità fiscali devono notificare le loro decisioni all'indirizzo di quest'ultimo. Se ciò non viene fatto, non può essere messo a carico del contribuente alcun svantaggio derivante dalla notificazione irregolare (DTF 113 Ib 296; ASA 59 200; RF 1989 12 pag. 599; CDT n. 228-83 del 27 ottobre 1993 in re R.; CDT n. 268 del 7 settembre 1987 in re R.G. SA; CDT n. 423 dell'11 novembre 1986 in re M.S.).
La giurisprudenza ha d'altra parte riconosciuto che l'autorità di tassazione non agisce in modo illegale né con formalismo eccessivo allorché non conclude per un potere generale di rappresentanza del mandatario, quando la procura è limitata espressamente al reclamo interposto contro una decisione concernente l'imposta cantonale e non si estende anche alla procedura in materia d'imposta federale diretta (RF 1990 pag. 552; Sammlung BGE n. 687). Ciò vale, a maggior ragione, in un caso come il presente, in cui il mandato è chiaramente circoscritto all'iscrizione della compravendita a RF.
6.1.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (ASA 45 471; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, Vol. III, nota 3 ad art. 74, p. 33).
Quando un atto dell'autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato tramite la posta la regolarità dell'intimazione viene, di regola, giudicata in base all'Ordinanza d'esecuzione -1- (DTF 100 III 3 segg.; CDT 174/84 del 4.4.84 in re E.B), le cui norme trovano applicazione soltanto in via analogica (STF del 14 aprile 1994 in re RG SA, consid. 2b, inedita).
6.2.
Di regola è autorizzato a prendere in consegna invii postali chi è indicato nell'indirizzo quale destinatario o una persona autorizzata da quest'ultimo (art. 146 cpv. 1 Ordinanza -1-). Sono autorizzati a prendere in consegna invii postali non iscritti anche i membri della famiglia, il datore di lavoro, gli impiegati, l’affittacamere, l’ospitante o altre persone che stanno con il destinatario in rapporti analoghi, in quanto quest’ultimo non abbia dato all’ufficio postale di destinazione un ordine contrario (art. 146 cpv. 2 Ordinanza -1-).
I membri adulti della famiglia che convivono con il destinatario nella medesima economia domestica hanno diritto a prendere in consegna, in caso di assenza del destinatario, gli invii raccomandati che gli sono indirizzati (che art. 147 lett. b Ordinanza -1-).
6.3.
Né l’art. 146 cpv. 2 né l’art. 147 lett. b Ordinanza -1-, e contrario, prevedono l’autorizzazione degli impiegati a prendere in consegna invii della posta-lettere raccomandati. Nondimeno, dottrina e giurisprudenza, applicando in via analogica le norme dell’Ordinanza -1-della Legge sul servizio delle poste, hanno ammesso, in materia di imposta federale diretta, la validità della notifica fatta presso la sede di un contribuente a un cameriere (STF del 14 aprile 1994 in re R.G. SA, consid. 2b con riferimenti, inedita).
Quando poi un contribuente ha sia un recapito privato sia un recapito aziendale, dottrina e giurisprudenza ammettono che la notifica possa essere validamente effettuata al recapito aziendale (Känzig/Behnisch, loc. cit).
a __________ a conduzione familiare. Non appare quindi censurabile che la tassazione sia stata notificata, così come è lecito ammettere che avvenga per l’ulteriore corrispondenza, non iscritta e raccomandata, alla cameriera dell’esercizio pubblico, poco o nulla importando se, come afferma il ricorrente, giornaliera, vale a dire remunerata a prestazione, o assunta in pianta stabile. Il ricorrente, d’altra parte, non pretende d’aver impartito precise istruzioni all’Ufficio postale di __________ circa la presa in consegna di invii raccomandati.
La tassazione è senza dubbio entrata nella sfera di potere, nell’ Herrschaftsbereich del contribuente sin dal momento della presa in consegna dell’invio da parte della dipendente dell’esercizio pubblico, non diversamente dal caso dianzi citato.
Né vale appellarsi all’asserita assenza per vacanze. Essa potrebbe tutt’al più giustificare la restituzione del termine, se ne fossero adempiute le condizioni. Il ricorrente, tuttavia, nemmeno lo pretende.
Ne viene, per quanto precede, che il termine di ricorso di quindici giorni contro la tassazione, spedita per lettera raccomandata e presa in consegna dall’impiegata dell’esercizio pubblico del ricorrente il 27 settembre 1993, è scaduto al più tardi il 12 ottobre 1993. Il reclamo, presentato il 26 ottobre 1993 è quindi stato a giusta ragione dichiarato tardivo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 250.--
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo.
per la Camera di diritto tributario
del tribunale di appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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