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Numero d'incarto:
80.1994.72
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, CDT
Incarto n.
80.1994.00072
Lugano
7 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 luglio 1989
in materia di: suppletorie e multe IFD
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
rappr. da: __________.
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 14
luglio 1989 la __________ __________ (ora __________
__________) di __________ presentava ricorso contro le decisione datate 14
giugno 1989 dell'Amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta in
materia di recupero IFD 1983-84 e multe tributarie relative allo stesso
periodo;
-
che la
procedura si rivelava oltremodo laboriosa;
-
che in
occasione dell'udienza del 15 giugno 1993 si conveniva di tenere in sospeso
l'esame del ricorso e che la procedura sarebbe stata riattivata ad istanza di
parte;
-
che periodicamente
la Camera di diritto tributario ha chiesto informazioni alla Divisione delle
contribuzioni sullo stadio delle trattative, da ultimo con lettera del 21 settembre
2000;
-
che con
lettera 23 ottobre 2000 la __________ __________ (già __________
__________) e per essa il __________ __________
__________ hanno dichiarato di ritirare
sia i ricorsi avverso le decisioni su reclamo per l'imposta cantonale 1984,
1985, 1986 e 1987, come pure per l'imposta federale diretta 1985-86 e 1987-88
(stralciati dai ruoli con separato decreto), sia il presente ricorso relativo
alla procedura di sottrazione in materia di imposta federale diretta 1983-84;
-
che nulla
osta pertanto allo stralcio dai ruoli del ricorso a seguito di desistenza;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che più non
pone questioni di principio e non è più di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Contro la
presente decisione è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale
in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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