AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.100
Data decisione, Autorità: 25.07.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00100
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 23 maggio 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 (IC/IFD 81/95)
presentato da:
__________ __________, __________ - __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1991-92 l’ Ufficio di tassazione di Lugano-Città ha esposto ad __________ __________, limitatamente imponibile in Svizzera, un reddito della sostanza (valore locativo) di fr. 15’650.--, accordandole la deduzione forfetaria per spese di manutenzione. Per l’aliquota, l’ autorità fiscale ha preso in considerazione un reddito all’estero di fr. 150’000.-- e una sostanza di un milione di franchi (cfr. notifica della tassazione del 16 agosto 1994, confermata in sede di reclamo con decisione del 24 aprile 1995).
Con il presente, tempestivo ricorso la contribuente, assistita dall’ avv. __________. __________, contesta gli elementi di reddito e di sostanza all’estero supposti dall’ Ufficio di tassazione per determinare l’aliquota. Fa presente di vivere sostanzialmente dei proventi della pensione e da investimenti in titoli di Stato italiani che non devono essere dichiarati, ma che comunque non superano i 50 milioni di lire.
L’acquisto dell’immobile in Svizzera è stato effettuato a seguito della vendita di sostanza in Italia per garantirsi un investimento sicuro in valuta notoriamente più forte e più stabile.
Il rappresentante della ricorrente ha dato la propria adesione seduta stante a detta proposta, che appare adeguata e rispettosa della capacità contributiva complessiva della contribuente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 24 aprile 1995 è riformata a' sensi del consid. 3.
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster