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Numero d'incarto:
80.1995.101
Data decisione, Autorità:
23.06.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00101
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 24 maggio 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92 int (IC/IFD 82/95)
presentato
da:
__________ -__________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ -__________ contesta la decisione su reclamo IC/IFD 1991-92
(tassazione intermedia dal 1° agosto 1991 al 31 dicembre 1992 per inizio
dell'assoggettamento illimitato), notificata il 28 aprile 1995, con riferimento
ai fattori di sostanza e di reddito all'estero considerati dall' Ufficio di
tassazione per la determinazione dell'aliquota.
- In
sede di udienza, sentita la ricorrente, l' Ufficio di tassazione di Locarno ha
dichiarato di aderire al ricorso nel senso di stralciare per la determinazione
dell'aliquota i supposti redditi e sostanza all'estero, in quanto inesistenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e
185 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 28 aprile 1995 è riformata a' sensi
del considerando 2.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non
si prelevano né tassa di giudizio né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è
ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112
DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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