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Numero d'incarto:
80.1995.106
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00106
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 6 giugno 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 87/95)
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I coniugi __________
e __________ __________, domiciliati a __________, svolgono l'attività di
agricoltori e sono pertanto tenuti a redigere, oltre alla dichiarazione fiscale
delle persone fisiche, anche l'apposito Questionario concernente il reddito
degli agricoltori.
Notificando loro la
tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 30 settembre 1994, l' Ufficio di
tassazione di Locarno elevava il reddito aziendale a fr. 14'000.- in media
annua, pari al doppio di quanto dichiarato dai contribuenti.
In seguito a reclamo, l'
Ufficio di tassazione confermava la propria precedente decisione, spiegando di
avere aggiunto al reddito agricolo calcolato in base alle unità di bestiame
grosso (UBG) il reddito per il bestiame di terzi preso a sverno ed i contributi
per la superficie, per i detentori di bestiame e per la siccità, percepiti nel
periodo di computo.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
contestano il calcolo effettuato dall' Ufficio di tassazione, negando in particolare
di avere avuto bestiame a sverno. Quanto all'imposizione dei contributi per la
siccità, chiedono di tener conto anche delle spese che la stessa siccità ha loro
provocato.
-
L'art. 167 cpv. 3 LT
stabilisce l'obbligo, per le persone fisiche che esercitano una attività
lucrativa indipendente e che non sono astretti a tenere una contabilità commerciale
ed in mancanza della stessa, di accludere alla loro dichiarazione di imposta la
distinta degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite come pure
degli apporti e dei prelevamenti privati: i giustificativi relativi a tali
distinte devono essere tenuti a disposizione per un periodo di cinque anni
dalla fine del periodo fiscale. Tali principi vigono anche per i contribuenti
che conseguono un reddito agricolo a titolo indipendente. Per coloro che
tengono una contabilità, il reddito agricolo netto si determina in conformità
dei criteri generali invalsi nel diritto commerciale. In assenza della
contabilità si procede alla valutazione del reddito sociale (CDT
n. 420 del 25 novembre 1988 in re R.G.). Quello della produzione animale é
calcolato in base alle unità di bestiame grosso detenute dal contribuente
(UBG), alle quali é applicato un coefficiente di reddito sociale medio,
stabilito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni sulla base di
calcoli statistici e adattato dai singoli cantoni alle realtà regionali (cfr. Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 49 n. 5.2.3 ; AFC
per DIN, redditi sociali agricoli, tabella UBG anno 1979). I coefficienti di reddito
sociale medio per UBG esprimono delle medie di reddito che scaturiscono da una
valutazione dei costi e dei ricavi, e tengono quindi già conto degli esborsi
necessari a conseguire il reddito (cfr. Circolare dell'Amministrazione
federale delle contribuzioni sul reddito sociale nei differenti settori
agricoli, tabella 1988; CDT n. 147 del 28 giugno 1991 in re
R.S.).
-
I ricorrenti
contestano anzitutto la considerazione, nell'ambito del calcolo del reddito
sociale della produzione animale, del reddito relativo al bestiame di terzi
preso per l'alpeggio e a sverno. Affermano, infatti, di non avere mai avuto
bestiame a sverno.
La ragione per cui
l'autorità di tassazione ha aggiunto tale reddito di fr. 6'845.-, calcolato in
base alle UBG, un ulteriore importo di fr. 1'260.-, è da ricercare nel fatto
che sono stati gli stessi ricorrenti a dichiarare, compilando il Questionario
concernente il reddito degli agricoltori, di aver preso a sverno bestiame
di terzi, precisamente due vacche nel 1991 e due nel 1992. Trattandosi
verosimilmente di un errore degli stessi ricorrenti, causato dalla contiguità,
nel formulario in questione, della parte riservata al bestiame dato in
sverno ed a quello preso in sverno, la Camera di diritto tributario ha
chiesto loro, con lettera del 20 giugno 1995, di voler chiarire tale circostanza.
I contribuenti hanno
successivamente confermato la tesi dell'errore, allegando alla loro lettera del
26 giugno 1995, a comprova delle loro asserzioni, le decisioni della Sezioni
agricoltura del Dipartimento finanze ed economia, dalle quali si evince che
essi hanno beneficiato di sussidi solo per il bestiame proprio, non detenendo
vacche di terzi; per tale ragione non si giustifica più di imporre il reddito
per bestiame preso a sverno.
- I ricorrenti
chiedono poi che, se vengono imposti i contributi pubblici da loro percepiti,
in particolare quelli di superficie, quelli per detentori di bestiame e quelli
per la siccità, si conceda loro di dedurre le spese che hanno dovuto sostenere
proprio per far fronte alla siccità. Allegano al ricorso fatture comprovanti
l'acquisto di fieno e foraggi, nonché i costi per la riparazione delle macchine
agricole.
Per quanto concerne
l'imponibilità dei sussidi federali di superficie, contestata dal contribuente,
occorre rilevare che tali sussidi migliorano la situazione finanziaria dell'agricoltore,
e sono pertanto imponibili (Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano
1985, p. 96; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,
Vol. II, Berna 1971, p. 325; CDT n. 147 del 28 giugno 1991 in re
R.S.). Va detto, d'altra parte, che nelle UBG sono già presi in considerazione
i contributi per detentori di vacche e i contributi alle spese di bestiame. Non
vi sono considerati, per contro, sicché devono essere imposti separatamente, i
contributi per detentori di bestiame (cfr. Istruzione dell'Amministrazione
cantonale delle contribuzioni del 29 aprile 1992 agli Uffici circondariali di
tassazione).
Quanto ai contributi di
superficie ed a quelli per la siccità, la Camera si è rivolta alla Divisione
delle contribuzioni ed ha potuto accertare che gli stessi sono compresi nel
calcolo delle UBG fiscali.
Ne consegue che i soli
contributi che devono essere imposti in aggiunta al reddito sociale calcolato
con il sistema delle UBG sono quelli per i detentori di bestiame. Dagli stessi
non si giustifica chiaramente di ammettere alcuna deduzione, non essendovi
alcuna spesa materiale che vi sia connessa direttamente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 maggio 1995 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è ridotto a fr. 10'922.-.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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