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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.109
Data decisione, Autorità: 29.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00109
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 9 giugno 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94 (IC/IFD 90/95)
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L' Ufficio di tassazione accoglieva solo in parte il reclamo contro la tassazione IC/IFD 1991/92, mentre respingeva quello contro la tassazione 1993/94. Argomentava di avere stabilito il valore locativo dell'appartamento, ricavandolo dalla dichiarazione fiscale della comproprietaria __________ __________: quest'ultima, infatti, aveva dichiarato, fino al momento della vendita della metà dell'appartamento al reclamante, di avergliene locato la metà per fr. 3'000.– al mese.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta nuovamente il valore locativo attribuito all'appartamento di cui è comproprietario insieme alla signora __________ __________. Spiega che quest'ultima aveva dichiarato un canone di locazione di fr. 3'000.– solo perché, prima di alienare a lui metà dell'appartamento, tutti gli interessi ipotecari erano a suo carico; il ricorrente contribuiva tuttavia al pagamento degli interessi in questione, essendo stato fin dal principio condebitore solidale.
All'udienza del 5 dicembre 1995, le parti, con il consenso del Presidente della Camera, hanno concordato di ridurre il valore locativo della metà dell'appartamento occupata dal ricorrente a fr. 13'200.– in media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 29 maggio 1995 sono riformate nel senso che il valore locativo della metà dell'appartamento occupata dal ricorrente è ridotto a fr. 13'200.– in media annua.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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