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Numero d'incarto:
80.1995.109
Data decisione, Autorità:
29.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00109
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 9 giugno 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94 (IC/IFD 90/95)
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con reclamo del 25
ottobre 1994, __________ __________, separato, impugnava le tassazioni IC/IFD
1991/92 e IC/IFD 1993/94, contestando fra l'altro il valore locativo attribuito
al suo appartamento di __________. Il reddito dell'immobile era infatti stato
commisurato in fr. 8'000.– in media annua per il periodo 1991/92 ed in fr.
18'000.– nel periodo successivo. Il contribuente chiedeva invece di ridurlo,
rispettivamente, a fr. 4'800.– e fr. 7'200.–, in modo tale da conformarlo al
valore imposto alla comproprietaria __________ __________, dalla quale egli
aveva acquistato il 50% della quota di PPP il 30 aprile 1990.
L' Ufficio di tassazione
accoglieva solo in parte il reclamo contro la tassazione IC/IFD 1991/92, mentre
respingeva quello contro la tassazione 1993/94. Argomentava di avere stabilito
il valore locativo dell'appartamento, ricavandolo dalla dichiarazione fiscale
della comproprietaria __________ __________: quest'ultima, infatti, aveva
dichiarato, fino al momento della vendita della metà dell'appartamento al reclamante,
di avergliene locato la metà per fr. 3'000.– al mese.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta
nuovamente il valore locativo attribuito all'appartamento di cui è comproprietario
insieme alla signora __________ __________. Spiega che quest'ultima aveva
dichiarato un canone di locazione di fr. 3'000.– solo perché, prima di alienare
a lui metà dell'appartamento, tutti gli interessi ipotecari erano a suo carico;
il ricorrente contribuiva tuttavia al pagamento degli interessi in questione,
essendo stato fin dal principio condebitore solidale.
-
All'udienza del 5
dicembre 1995, le parti, con il consenso del Presidente della Camera, hanno
concordato di ridurre il valore locativo della metà dell'appartamento occupata
dal ricorrente a fr. 13'200.– in media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 29 maggio 1995 sono riformate nel
senso che il valore locativo della metà dell'appartamento occupata dal
ricorrente è ridotto a fr. 13'200.– in media annua.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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