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Numero d'incarto:
80.1995.114
Data decisione, Autorità:
04.11.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00114
Lugano
4 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 16 giugno 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94 int. (IC/IFD 95/95)
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________ __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, 1944, lavorava e lavora tuttora con la moglie quale dipendente del
garage __________ __________ di __________. I salari percepiti nel 1991 e 1992
ammontavano per il marito a fr. 74’496 risp. a fr. 76’200.-- e per la moglie a
fr. 14’400.-- per entrambi gli anni.
Fino alla fine del 1992
egli è stato altresì socio della società in nome collettivo Figli di __________
__________. Negli anni 1989-1990 egli ha percepito mediamente dalla snc un
reddito di fr. 95’000.-- all’anno, nel 1991-92 di fr. 90’000.--.
Il 7 marzo 1994,
presentando la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1993/94 il contribuente chiedeva
l’allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell’attività quale
socio della snc Figli di __________ __________ (cfr. dichiarazione d’imposta).
La domanda veniva respinta dall’ Ufficio di tassazione con decisione del 1°
marzo 1995 e successivamente confermata in sede di reclamo dopo audizione del
contribuente, con decisione del 22 maggio 1995. Secondo l'Ufficio di tassazione,
il richiedente sarebbe stato soltanto socio passivo della snc Figli di
__________ __________; l’attività principale sarebbe quella svolta alle dipendenze
della __________ __________ __________.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ e __________ __________ ripropongono la richiesta
di allestire una tassazione intermedia per cessazione dell’attività svolta
nella snc Figli di __________ __________ fino al 31 dicembre 1992. Contestano
in particolare che la partecipazione alla snc sarebbe stata soltanto passiva.
Il reddito annuo conseguito dalla snc corrisponderebbe infatti a circa il 20%
della quota di partecipazione e non sarebbe giustificato in assenza di una controprestazione
in termini di lavoro.
All’udienza del 16
novembre 1995, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. In
seguito, la Camera di diritto tributario ha incaricato l'Ispettorato fiscale
della Divisione delle contribuzioni di esaminare la contabilità della
__________ __________, al fine di verificare l'esistenza di eventuali relazioni
con la ditta Figli di __________ __________.
- 3.1.
Di regola sia l'imposta
federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito
medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1
DIFD e art. 95 cpv. 1 LT).
Se nel corso di un periodo
di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una
tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica
(art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi –
elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD – che danno diritto alla
tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il mutamento di professione
(cfr. DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto
pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 799; Rivier, Droit fiscal suisse,
Neuchâtel 1980, p. 262). Detti motivi sono anche previsti dall'art. 99 cpv. 1
lett. b LT. Va rilevato che, a differenza di quella di diritto federale,
la formulazione della citata norma di diritto cantonale era in origine
esemplificativa (cfr. STF 25 maggio 1984, cit.): con la modifica dell'art.
99 LT entrata in vigore il 1.1.1987 il legislatore ticinese si è tuttavia allineato
alla normativa federale (cfr. Messaggio __________ __________ del
26 agosto 1986 p. 7).
3.2.
La costante giurisprudenza
del Tribunale federale e la dottrina considerano che il cambiamento di
professione sia sempre dato quando il contribuente abbandona un'attività
dipendente per una indipendente, pur rimanendo nello stesso settore lavorativo,
o viceversa. Le differenze fondamentali tra l'imposizione del reddito dei dipendenti
e quello degli indipendenti giustificano infatti, considerate le diversità tra
i due statuti professionali, un mutamento essenziale delle basi d'imposizione
quando si verifica il passaggio da un tipo d'attività all'altro (cfr. per tutte
DTF 103 Ib 343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., cons. 4a;
inoltre Pichon, La taxation intermédiaire, II, in RF 1982, p. 514
ss.). La giurisprudenza richiede unicamente che il cambiamento sia durevole,
non invece che il mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di
oscillazione minima (cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi,
Zurigo 1979, p. 89).
3.3.
Vi è inoltre cambiamento
di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente
modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una
fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (cfr. ad esempio sent.
CDT 22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p. 216). Secondo la
giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se vi è passaggio ad altro
ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è
modificata in modo fondamentale (cfr. DTF 109 Ib 12 c.2; 101 Ib
402 c. 2b e altre) per metodo e maniera di lavorare. In campo commerciale il
cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i due
settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un
cambiamento di professione (cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B.
con riferimento a Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I,
Basilea 1982, p. 791ss., nella quale è stato negato un mutamento di professione
per il passaggio da amministratore delegato e direttore responsabile nel
settore tecnico e commerciale di una SA a direttore di una società
finanziaria). Il TF ha d'altra parte precisato che non v'è mutamento di
professione quando, restando il contribuente nella stessa posizione di
dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze
commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza
(STF dell'8 giugno 1983 in re A.K.). Di contro, semplici
oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non
costituiscono motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, sent. CDT
18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.;
17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126). Analogamente,
il mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso settore o della
medesima azienda non costituiscono, di regola, un cambiamento di professione
(cfr. Masshardt, Wehrsteuerrecht, ad art. 96 DIFD, nota 17; sent.
CDT 17 dicembre 1984 in re G. To.).
3.4.
Va infine rilevato che, in
caso di cambiamento di professione, occorre che la modifica delle fonti di
reddito sia sostanziale (cfr. DTF 109 Ib 12; Beer,
op. cit., p. 98).
- 4.1.
In una sentenza del 1975 (DTF
101 Ib 398; inoltre CDT n. 155 del 28 luglio 1993 in re B.) il
Tribunale federale aveva affermato, in palese contrasto con i princìpi sempre
enunciati, che, in presenza di una variazione quantitativa del reddito,
superiore ad una certa proporzione, si giustificano tassazioni intermedie anche
per l'inizio o la cessazione di attività accessorie.
A partire dalla sentenza 7
dicembre 1984 (cfr. DTF 110 Ib 313; ASA 54, 48; RTT
1988, 25; StE 1985 B 63.13 Nr. 6; StR 40, 399), il
Tribunale ha risolto chiaramente la questione, consentendo anche di accantonare
dei dubbi che potevano sorgere dalla lettura della sentenza del 1975.
4.2.
La sentenza del 1984 ha
pertanto espressamente dichiarato che la giurisprudenza stabilita con la
decisione precedente doveva essere modificata. Il Tribunale federale ha allora
indicato che, per decidere se l'inizio o la cessazione di una o più attività accessorie
costituisca un motivo di intermedia, non bisogna prendere in considerazione la
singola fonte di reddito, bensì la situazione professionale del contribuente ed
i redditi che ne scaturiscono nella loro globalità. L'art. 21 DIFD propone
infatti una nozione di reddito che si fonda sulla teoria dell'incremento globale
del patrimonio netto, con computo sul passato (“Vergangenheitsbemessung”);
non si giustifica pertanto di scomporre il reddito del contribuente in base
alle sue diverse fonti e di concludere che l'aggiunta o la scomparsa di una singola
fonte di reddito può giustificare una tassazione intermedia.
4.3.
Si deve dunque negare che
l'inizio di un'attività accessoria sia costitutivo di una profonda
modificazione della complessiva situazione professionale del contribuente, così
come richiede la menzionata giurisprudenza. Tale conclusione, affermata nella
citata sentenza del 1984 (in relazione al caso di un ristoratore che aveva
acquistato un secondo ristorante), è stata successivamente confermata dallo
stesso Tribunale federale, in varie altre occasioni (cfr., p. es., STF del 22
novembre 1985 in StE 1986 B 63.13 n. 8; STF del 10 dicembre 1985
in RF 41 p. 343) e già recepita, sul piano cantonale, anche da
questa Camera (cfr. sent. CDT n. 337 del 31 dicembre 1991 in re
A.G., con riferimento al caso di un impiegato comunale attivo pure come calciatore
professionista; CDT n. 155 del 28 luglio 1993 in re B.P., in RDAT
II‑1993 n. 23t pp. 430-433, relativa al caso di un architetto che, pur
continuando a svolgere la sua attività indipendente, realizza pure dei progetti
quale dipendente di una società anonima da lui stesso rilevata).
- Nella fattispecie, l'
Ufficio di tassazione ha negato la tassazione intermedia, argomentando che il ricorrente
sarebbe stato un mero socio passivo della Società collettiva Figli di
__________ __________, per la quale non avrebbe cioè esercitato alcuna
attività. Tale circostanza basterebbe ad escludere che possa esservi stato un
mutamento di professione od una cessazione dell'attività lucrativa.
5.1.
L'argomento dell'autorità
fiscale, secondo cui, non avendo esercitato personalmente alcuna attività per
la società in nome collettivo, il ricorrente non avrebbe cessato l'attività nel
momento in cui ha cessato di esserne socio, non è condivisibile.
Il reddito che egli
conseguiva fintantoché partecipava alla collettiva era, infatti, reddito da
attività lucrativa e non già reddito da partecipazioni o reddito della
sostanza, indipendentemente dall'attività personalmente prestata.
5.1.1.
La società in nome
collettivo è quella nella quale due o più persone fisiche, senza limitare la
loro responsabilità verso i creditori sociali, si riuniscono allo scopo di esercitare
sotto una ditta comune un commercio, un'industria od altra impresa in forma
commerciale (art. 552 cpv. 1 CO). I soci devono far iscrivere la società nel
registro di commercio (art. 552 cpv. 2 CO).
I rapporti dei soci tra
loro sono regolati anzitutto dal contratto di società (art. 557 cpv. 1 CO). In
mancanza di appositi patti, si applicano le disposizioni riguardanti la società
semplice, salvo le modificazioni risultanti dalle disposizioni speciali per le
società in nome collettivo (art. 557 cpv. 2 CO). In particolare, la legge stabilisce
che per ogni esercizio annuale e in conformità sia del conto dei profitti e
delle perdite sia del bilancio saranno determinati gli utili o le perdite e
sarà calcolata la parte spettante ad ogni socio (art. 558 cpv. 1 CO). Potrà
abbuonarsi ad ogni socio in conformità del contratto l'interesse della sua
quota nel patrimonio sociale, anche se essa fosse diminuita in conseguenza di
perdite verificatesi nell'esercizio annuale (art. 558 cpv. 2 CO). L'onorario
stabilito contrattualmente per il lavoro d'un socio è considerato come un
debito sociale nella determinazione degli utili e delle perdite (art. 558 cpv.
3 CO).
In difetto di patto
speciale, ogni socio ha una parte uguale nei guadagni e nelle perdite, senza
riguardo alla specie e all'ammontare della sua quota (art. 533 cpv. 1 CO).
5.1.2.
Dal profilo del diritto
fiscale, l'art. 11 cpv. 1 LT stabilisce che le società in nome collettivo,
quelle in accomandita semplice e le società semplici, come pure le unioni di
persone o di beni senza personalità giuridica non soggiacciono all'imposizione
in quanto tali. Il loro reddito e la loro sostanza viene aggiunta agli elementi
imponibili dei singoli soci; un'analoga norma è prevista, per l'imposta
federale diretta, all'art. 18 cpv. 2 DIFD.
In una decisione del 1966,
il Tribunale federale aveva affermato che l'art. 18 cpv. 2 DIFD ha per oggetto
il reddito della collettività di persone, cioè risponde alla domanda se
determinati redditi costituiscano o meno redditi imponibili, senza che si debba
più interrogarsi se gli stessi rappresentino per i soci dei redditi ai sensi dell'art.
21 DIFD (ASA 36 p. 280 ss.).
In una successiva sentenza
del 1970, l'Alta Corte ha corretto tale affermazione, facendo notare che in
realtà l'art. 18 cpv. 2 DIFD non risponde alla domanda che cosa sia
imponibile, ma solo alla domanda chi sia contribuente, laddove dispone
che il reddito di tali collettività deve essere aggiunto al rimanente reddito
dei soci, in base alla loro quota di partecipazione al reddito della società.
Alla domanda se vi sia reddito imponibile delle collettività di persone può
darsi risposta solo ricorrendo agli articoli 21 e 22 DIFD. Accade infatti che
più persone formino una società semplice non per conseguire in comune un
reddito da attività lucrativa (art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD), bensì
semplicemente per l'amministrazione comune del loro patrimonio privato o di
determinante parti di tale patrimonio (p. es. immobili). Se, dunque, la società
si limita a perseguire tale scopo, allora gli utili che essa consegue alienando
parti del patrimonio non rappresentano reddito imponibile. Simili utili della
società sono per contro imponibili ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. a
DIFD, se provengono da un'attività lucrativa esercitata dalla collettività di
persone. In un tale caso, si deve accertare il reddito imponibile secondo gli
articoli 21 e 22 DIFD, sul piano della società, ed attribuire quindi il
risultato ai singoli soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
In una simile evenienza, è del tutto irrilevante che ogni socio abbia personalmente
esercitato una effettiva attività finalizzata ad un guadagno, per conto della
collettività. È invece sufficiente che vi sia una simile attività sul piano
della collettività. Ciò accade anche nel caso in cui, p. es., solo un singolo
socio abbia esercitato un'attività lucrativa professionale. Il socio che ha
partecipato al perseguimento dello scopo lucrativo comune solo mediante il
conferimento di sostanza deve accettare allora che gli sforzi intrapresi dallo
specialista che ha guidato gli affari per conto di tutti i soci siano
considerati come un'attività lucrativa propria. In virtù degli articoli 21 e 22
DIFD, dunque, l'utile netto complessivo conseguito dalla società mediante
attività lucrativa è reddito imponibile (ASA 40 p. 346 ss., in
particolare consid. 2).
5.1.3.
Analoghe considerazioni,
circa la natura del reddito dei soci delle collettività prive di personalità
giuridica, si ricavano dalla giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali.
Ai fini del calcolo dei contributi
AVS, infatti, sono considerati redditi provenienti da un'attività lucrativa
indipendente anche le partecipazioni agli utili spettanti ai membri di società
in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone, senza
personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo (art. 17 lett. c
OAVS).
A tale proposito, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'obbligo di pagare
contributi non è subordinato alla condizione che il socio effettui personalmente
un lavoro, bastando invece che la società in quanto tale persegua un fine di
lucro; il socio che non ha contribuito alla realizzazione di uno scopo lucrativo
comune se non con un conferimento patrimoniale deve accettare che l'attività
svolta dal socio gerente per conto degli altri soci gli sia imputata come
attività lucrativa propria (DTF 105 V 4; RCC 1979
p. 422, 1985 p. 539, 184 p. 234). Con riferimento al socio passivo, che non
collabora con alcuna forma di attività personale, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ricordato che, per stabilire se vi sia obbligo di pagare contributi,
il solo elemento decisivo è che il socio partecipi alla società assumendo un rischio
personale. È il rischio personale infatti il criterio decisivo che permette di
distinguere fra reddito dell'attività lucrativa e reddito della sostanza.
Pertanto, il TFA considera anche le partecipazioni spettanti ai soci “taciti”
come un reddito proveniente da attività lucrativa indipendente, sebbene tali
soci non si assumano alcuna responsabilità agli occhi dei terzi e non corrano
alcun rischio in tal senso, ma si assumano solo una partecipazione interna alle
perdite: è qui che si situa, fra l'altro, la differenza rispetto alla società
anonima ed all'azionista (RCC 1986 p. 483 ss., consid. 4c,
e giurisprudenza citata).
5.1.4.
Certo, si potrebbe
obiettare che una simile concezione delle partecipazioni alle collettività in
questione privilegia il punto di vista civilistico, a scapito della realtà economica,
che non permette invece di distinguere in modo tanto radicale tra le partecipazioni
dei soci di società di persone e di società di capitali.
La differenza fra la
posizione dell'azionista e quella del socio di una collettività di persone non
è tuttavia rappresentata dalla mera circostanza che la società di persone non
ha personalità giuridica come la società anonima. Come ha rilevato il TFA, i rapporti
tra società di persone e socio sono comunque molto più stretti di quelli che
intercorrono tra società anonima e azionista (DTF 105 V 8, consid.
2b). Si pensi, in particolare, alla responsabilità per i debiti sociali:
nel caso delle società di persone, essa non è limitata al patrimonio sociale,
ma il creditore della società può farsi pagare sussidiariamente con il
patrimonio personale dei soci; nel caso delle società di capitali, per contro,
il solo obbligo finanziario a carico dell'azionista è quello di versare la
quota di capitale stabilita, senza che vi sia alcuna ulteriore responsabilità
personale per debiti sociali. Nelle società di persone, inoltre, i soci devono
contribuire nella misura richiesta dallo scopo sociale perseguito (Meyer-Hayoz/Forstmoser,
Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, VI ediz., Berna 1989, p. 58 ss.).
Il rilievo particolare della relazione tra persona e società si manifesta anche
sul piano dei diritti dei soci: i diritti del socio di una società di persone,
a differenza di quelli dell'azionista, non sono commisurati alla misura della
partecipazione al capitale sociale (Meyer-Hayoz/Forstmoser, op.
cit., p. 61 s.).
Si tenga presente,
d'altronde, che, proprio in tema di tassazione intermedia, vi è un caso in cui
il contribuente che continua ad esercitare la propria attività, modificando
esclusivamente la forma giuridica della ditta, viene sottoposto a tassazione
intermedia per mutamento di professione. È il caso del contribuente che
trasforma la sua ditta individuale in società anonima: in tale evenienza, il
professionista o commerciante che finora era attivo a titolo indipendente
diviene dipendente e si considera dunque realizzato un mutamento di professione
(Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993,
p. 402; Cortesi, La trasformazione di una società di persone in
una società di capitali, in RDAT I–1994 p. 426; ASA 42 p. 33; p.
400).
5.1.5.
Le considerazioni che
precedono impongono di concludere che il ricorrente svolgeva, fino al momento
dell'uscita dalla società in nome collettivo, due attività lucrative: una di
carattere dipendente, per la __________ __________, e una indipendente quale
socio della collettiva. Stando così le cose, neppure mette conto interrogarsi
circa la misura dell'attività personalmente svolta dal contribuente per la
società in nome collettivo; si fa notare, tuttavia, che l'ispettore fiscale ha
potuto constatare che parte del reddito derivante dalla snc era costituito dal
corrispettivo per le prestazioni effettuate dal ricorrente.
5.2.
Per decidere
sull'esistenza di uno dei motivi per i quali la legge impone di procedere ad
una tassazione intermedia, si tratta dunque di stabilire se l'uscita del
ricorrente dalla ditta Figli di __________ __________ sia costitutiva di una
profonda modificazione della complessiva situazione professionale del contribuente,
così come richiesto dalla giurisprudenza, oppure si presenti come la mera
cessazione di un'attività accessoria.
5.2.1.
Il Tribunale federale, che
ha introdotto la nozione di attività lucrativa «accessoria» ("Nebenerwerbstätigkeit"),
che non figura nella legge, non precisa tuttavia quali criteri permettano di distinguere
un'attività lucrativa principale da una accessoria.
La distinzione ha
un'importanza tutt'altro che trascurabile: la stessa Alta Corte ha stabilito,
infatti, che la mera estensione degli affari di un contribuente non configura
un cambiamento di professione, mentre vi è cambiamento di professione se un imprenditore
estende la sua attività a nuovi rami d'affari che diventano preponderanti
nell'impresa e che, in considerazione della loro diversità (cioè dell'assenza
di una relazione diretta con il settore di attività precedente) modificano in
modo essenziale l'attività lucrativa del contribuente (ASA 46 p.
502).
5.2.2.
In dottrina si è
opportunamente fatto notare come la distinzione tra attività lucrativa principale
ed accessoria sia difficilmente definibile, soprattutto nel caso delle
attività lucrative indipendenti, nelle quali la misura del reddito non dipende
solo dal grado di occupazione, ma anche da altri fattori. È addirittura
possibile che un reddito da attività lucrativa venga realizzato senza
l'esercizio di alcuna attività lucrativa. L'esempio proposto è proprio quello
del socio di una collettiva che lavora quale dipendente presso un terzo ma che
riceve annualmente una quota dell'utile netto della società pur non essendo
attivo per la stessa; immaginando che un simile socio consegua dalla società la
maggior parte dei mezzi di cui dispone, si dovrebbe concludere che egli
esercita un'attività accessoria, dal punto di vista dell'aggravio di lavoro, ed
una principale, dal punto di vista del reddito conseguito (Beer,
op. cit., pp. 58-59; inoltre p. 82).
Proprio in considerazione
della descritta difficoltà di delimitazione, Beer propone di intraprendere una
tassazione intermedia ogniqualvolta venga iniziata o cessata un'attività
lucrativa regolare e durevole, a prescindere dal fatto che si tratti di
attività principale, accessoria o a tempo parziale (Beer, op.
cit., pp. 72 e 73).
5.2.3.
Il ricorrente, fino al 31
dicembre 1992, svolgeva un'attività dipendente, quale meccanico e
amministratore della __________ __________, dalla quale ha percepito, negli
ultimi anni, i seguenti redditi:
1989
1990
1991
1992
1993
1994
69'720
74'172
74'496
76'200
76'196
73'980
Inoltre, quale socio della
collettiva __________ figli di __________, ha percepito i seguenti redditi da
attività lucrativa indipendente:
1989
1990
1991
1992
1993
1994
95'000
95'000
90'000
90'000
0
0
Se si prende in
considerazione il solo aspetto dell'attività personalmente esercitata,
indubbiamente deve essere esclusa la possibilità di una tassazione intermedia,
per il fatto stesso che il ricorrente esercitava prima della cessione della sua
quota sociale un'attività dipendente verosimilmente a tempo pieno o quasi e la
stessa attività sembra sia continuata nella stessa misura dopo la cessione
della quota, a giudicare dalla stabilità del relativo reddito prima e dopo il
31 dicembre 1992.
L'entità del reddito
proveniente dalla società in nome collettivo non può tuttavia essere
trascurata. Quale che sia l'impegno personalmente profuso dal contribuente, la
quota di utile che annualmente gli veniva versata rappresentava la parte più
importante del reddito complessivo da lui conseguito mediante attività
lucrativa. In altre parole, è indiscutibile che, a partire dal 1° gennaio 1993,
per effetto della cessione della sua quota sociale, il ricorrente si è visto
più che dimezzato il reddito da attività lucrativa. Come si è visto che per il
Tribunale federale vi è cambiamento di professione se un imprenditore estende
la sua attività a nuovi rami d'affari, a condizione che questi ultimi diventino
preponderanti nell'impresa e che, in considerazione della loro diversità (cioè
dell'assenza di una relazione diretta con il settore di attività precedente)
modificano in modo essenziale l'attività lucrativa del contribuente (v. supra,
consid. 5.2.1., con riferimento a ASA 46 p. 502), analogamente si
deve ritenere che vi sia cambiamento di professione quando un dipendente cessa
di svolgere l'attività indipendente dalla quale traeva la maggior parte del proprio
complessivo reddito da attività lucrativa. Il caso è ben diverso da quello, cui
si riferisce l'autorità fiscale nella decisione impugnata, dei coniugi entrambi
dipendenti che, conseguendo un reddito di oltre 100'000 franchi all'anno,
ricevono da una società in nome collettivo un reddito di fr. 20'000.– annui
(cfr. sent. CDT n. 170 del 27 agosto 1993 in re S.S.).
- In considerazione
delle particolarità della fattispecie, il ricorso è dunque accolto. Pertanto
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 22 maggio 1995 è riformata nel senso
che è accolta l'istanza di tassazione intermedia per mutamento della professione,
a partire dal 1° gennaio 1993.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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