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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.117
Data decisione, Autorità: 25.07.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00117
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 19 giugno 1995
in materia di: IC 93/94 (IC 97/95)
presentato da:
__________, __________ __________ __________, rappr. da: __________, __________ & __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 26 gennaio 1995 __________ __________ si rivolgeva all' Ufficio cantonale di esazione, reclamando contro la notifica di tassazione, segnatamente il valore della sostanza immobiliare considerato nella tassazione. Il reclamo veniva immediatamente trasmesso per competenza all' Ufficio di tassazione, il quale con decisione del 19 giugno 1995 ne constatava innanzi tutto la tardività, ribadendo nel merito che il valore della sostanza immobiliare al 1° gennaio 1993 è costituito dal valore di stima ufficiale a quella data.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento della tassazione IC 1993-94, contestando il valore della sostanza immobiliare in Ticino, che le causerebbe una doppia imposizione con altri Cantoni.
Contro la notifica della tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità di tassazione entro 30 giorni dall'intimazione della tassazione (cfr. art. 176 cpv. 1 LT). La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Orbene, nel caso di specie il reclamo presentato da __________ __________ contro la notifica di tassazione del 12 dicembre 1994 è manifestamente tardivo. Esso è infatti stato spedito soltanto il 26 gennaio 1995, quando il termine utile di trenta giorni era ormai decorso da almeno una decina di giorni nell'ipotesi più favorevole, vale a dire nel caso in cui in cui la tassazione le fosse stata notificata per posta B.
La ricorrente d'altronde non fa valere nessun motivo, verificatosi senza sua colpa, atto a giustificare la restituzione del termine (servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante) secondo l' art. 157 cpv. 4 LT (CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173).
A questa Camera è quindi preclusa la facoltà di entrare nel merito della contestazione sollevata dalla ricorrente con il ricorso del 19 giugno 1995.
Indiscutibilmente, a quella data, il valore di stima ufficiale dell'immobile di __________ __________ era quello considerato dall' Ufficio di tassazione: fr. 84'612.--. È questo dunque il valore che deve far stato anche nell'ambito del riparto intercantonale volto a evitare la doppia imposizione e non il valore di fr. 355'000.--, che corrisponde verosimilmente al valore di acquisto, come parrebbe pretendere la ricorrente, Non è quindi la tassazione, segnatamente il riparto ticinese a dover essere modificata, bensì quello degli altri cantoni.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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