AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.120
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00120
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 20 giugno 1995
in materia di: IC 93/94
presentato da:
Fondazione
rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, deceduta il 14 giugno 1883, aveva nominato con testamento olografo del 14 giugno 1878 sua erede universale __________ __________, comunicandole oralmente la sua volontà di destinare un suo credito verso terza persona all'erezione di un asilo cattolico nel Comune di __________. Il 17 agosto 1889, per chiarire tra l’ altro una controversia interpretativa sorta tra Comune e __________, veniva istituita con rogito del notaio avv. __________ __________, la "Fondazione" __________ con lo scopo di istituire un asilo infantile cattolico nel Comune di __________. L’attività, esplicata per molti anni, andò però via via scemando.
Nel 1971 il Comune di __________ diede avvio, con l'approvazione e i sussidi dell'autorità cantonale, alla realizzazione di una casa per bambini comunale. Nel 1981 il vescovo di __________ autorizzava un adattamento dell’attività della "Fondazione" __________, consentendole di gestire, in sostituzione dello scopo originario, un centro per il tempo libero dei ragazzi e di organizzare giornate e corsi di formazione e educazione cristiana.
Su richiesta della "Fondazione", l’ Amministrazione cantonale delle contribuzioni la esonerava provvisoriamente per i periodi fiscali 1981-82 e 1983-84, estendendo poi l’esonero fino al periodo fiscale 1989-90 e in seguito ancora al periodo 1991-92.
Il 23 ottobre 1993 l’ Ufficio di tassazione notificava alla "Fondazione" la tassazione IC 1993-94, esponendole un utile di fr. 3’000.-- di media annua e un capitale di fr. 165’000.--; disponeva inoltre il prelievo dell’imposta immobiliare calcolata sul valore ufficiale di stima di fr. 182’454.--.
Con decisione del 18 maggio 1995 la Divisione delle contribuzioni respingeva il reclamo, argomentando che la "Fondazione" non esplica più da anni attività di pubblica utilità, né secondo l’art. 65 lett. f LT-1994, né secondo l’art. 15 lett. l LT-1976. L’immobile, dopo la cessazione nel 1975 dell’attività dell' asilo infantile, è divenuto fatiscente e non è più idoneo a accogliere un giardino d’infanzia: il pianterreno viene semplicemente messo a disposizione degli organizzatori di feste locali, mentre il piano superiore è locato a terzi. La "Fondazione", così stando le cose, non è più in grado, secondo l’Autorità fiscale, di svolgere l’attività prevista dallo scopo statutario e pertanto non svolge più da molto tempo ormai un'attività di utilità pubblica.
A questo riguardo, la Divisione delle contribuzioni nega che l’attività possa essere considerata come soltanto temporaneamente sospesa: nessuna attività è stata più svolta dal 1975 al 1982 e da quella data, a seguito dell’adattamento dello scopo, l’attività si è limitata all’organizzazione di incontri ricreativi con i ragazzi e le famiglie della Parrocchia di __________, elargendo fr. 5.-- al giorno e per persona. Si tratta, conclude la Divisione delle contribuzioni, di un’attività insufficiente affinché la "Fondazione" possa essere considerata di pubblica utilità.
La Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere il ricorso, ribadendo in sostanza che la "Fondazione" __________ non svolge più un’attività di interesse pubblico quale era quella prevista dal proprio statuto.
In occasione dell'udienza del 3 ottobre 1995 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
4.1.
Sono esenti dall'imposta le società cooperative, le associazioni e le fondazioni con sede nel Cantone, che perseguono scopi di interesse pubblico o di esclusiva utilità pubblica nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per la sostanza ed il relativo reddito esclusivamente ed irrevocabilmente adibiti a questi scopi, nella misura in cui le loro prestazioni non sono subordinate ad una corporazione del diritto privato (art. 15 cpv. 1 lett. 1 LT-1976).
4.2.
Gli scopi statutari non bastano da soli a conferire il diritto all'esenzione. Occorre che l'attività d'interesse pubblico sia nel contempo effettiva, vale a dire che lo scopo statutario trovi concreta attuazione (Niggli, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund, tesi, Berna 1945, p. 105 s., Meier, Die Besteuerung der gemeinnützigen Institutionen im Kanton Aargau, ZBl, vol. 65, p. 208; Gygax, Die Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit nach Wehrsteuerrecht, in Revue fiscale 16 p. 104; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum ZH-StG, vol. I, p. 210; Känzig, Wehrsteuerrecht, p. 175; Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 68; Richner/Frei/Weber/Brütsch, ZH-StG - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 87; Revue fiscale 48 p. 383).
La ragione consiste nel fatto che, se non vengono effettuate prestazioni o non viene svolta alcuna attività, non v'è alcuna ragione di concedere un vantaggio a un numero limitato di contribuenti, segnatamente a una cerchia limitata di persone giuridiche a dispetto delle persone fisiche (DTF 69 I 31). Ciò consente altresì di evitare che patrimoni, che rimangono bloccati, inerti per diversi anni senza svolgere effettive funzioni di pubblica utilità, sfuggano all'imposizione fiscale e che in seguito vengano per giunta distratti dal loro scopo originario (Niggli, op. cit., p. 106; Trümpy, Die Gemeinnützigkeit im Recht der direkten Bundessteuer, tesi 1987, p. 129 s.).
4.3.
Nella pratica quotidiana si pongono tuttavia determinati problemi pratici, soprattutto in relazioni alle istituzioni di nuova costituzione che dispongono, in determinati casi, solo di una sostanza modesta. Alle nuove istituzioni si è soliti concedere un congruo periodo d'avviamento per predisporre l'organizzazione e il finanziamento dell'attività (Sutter, L'esenzione dalle tasse di successione per motivo di pubblica utilità, in RTT 1972, p. 39; Niggli, op. cit., p. 107; Gygax, op. cit., p. 104; Reimann/Zuppinger/Schärrer, loc. cit.: Trümpy, op. cit. p. 129).
Esente da imposta è non solo il patrimonio direttamente adibito a scopi di pubblica utilità, ma anche il patrimonio che vi concorre indirettamente, vale a dire il cui reddito viene destinato all'attuazione degli scopi di pubblica utilità o viene lasciato gratuitamente in usufrutto ad altre istituzioni d'utilità pubblica (Känzig, loc. cit.).
I medesimi principi devono informare la prassi delle autorità fiscali quando un'istituzione di pubblica utilità interrompe la propria attività. Se l'interruzione è dovuta a ragioni di riorganizzazione, se ne terrà conto analogamente al caso delle istituzioni di nuova costituzione. Se invece l'interruzione è dovuta ad esempio ad una distrazione dagli scopi di pubblica utilità e non si può presumere ragionevolmente che l'istituzione torni a realizzarli di nuovo, l'esenzione non trova più giustificazione (Niggli, op. cit., p. 108 s.; Trümpy, op. cit., p. 130).
Nel caso in esame è del tutto pacifico che la ricorrente, a causa delle condizioni assai precarie in cui si trova l'immobile, segnatamente il salone al pianterreno, non è più in grado di adempiere il proprio scopo: non tanto quello statutario di gestire un asilo infantile cattolico, che da anni è stato abbandonato, ma nemmeno quello sostitutivo, di gestire un centro per il tempo libero dei ragazzi con l'eventuale istituzione di una biblioteca dotata di libri a carattere formativo e con la proiezione di film adatti, come pure con l’organizzazione di giornate e corsi per la formazione e l'educazione cristiana, come si legge nell'autorizzazione del Vescovo di __________ del 12 aprile 1981.
Di fatto, se si ripercorre l'attività svolta dalla "Fondazione", così come risulta dall'esposto versato in atti, ci si accorge subito che essa è stata sempre assai contenuta e per di più svolta in larga misura in altri luoghi e non nell'immobile intavolato a RF alla "Fondazione".
Si può quindi affermare, senza tema di smentita, che l'uso dell'immobile, già ridottissimo sin dalla fine degli anni settanta, è andato via via diminuendo, al punto che ora non viene e non può nemmeno più venire utilizzato a causa dello stato di progressivo abbandono.
Le modeste entrate della "Fondazione" derivano per lo più dalla locazione dell'immobile, segnatamente delle parti ancora utilizzabili e abitabili. Le uscite, dal canto loro, non sono certo in grado di documentare lo svolgimento di una attività di pubblico interesse che abbia un certo rilievo.
In simili condizioni, questa Camera non può che condividere la decisione della Divisione delle contribuzioni, che non ha potuto far altro che constatare che la ricorrente è nell’impossibilità di perseguire il proprio scopo.
Non si intravede, d’altra parte, il benché minimo indizio che possa far apparire questa situazione come soltanto transitoria. Proprio il progressivo spegnersi dell’attività dalla fine degli anni settanta ad oggi porta ad una prognosi del tutto sfavorevole circa una eventuale ripresa a breve termine dell'attività.
Di nessun rilievo, al riguardo, le cause che hanno portato a questa situazione di stallo, segnatamente la vertenza che ha opposto la ricorrente al Comune di __________. Ciò che importa ai fini del presente giudizio è unicamente l’impossibilità pratica di realizzare lo scopo.
5.2.
L’esito del ricorso esime d’altronde questa Camera dall’interrogarsi sulla legittimazione ricorsuale della ricorrente e, più in generale, sulla proprietà dell’immobile.
In effetti – sia rilevato a titolo del tutto abbondanziale – la “Fondazione” __________ non è una fondazione a’ sensi del CC. A seguito del legato (orale) della defunta __________ __________, il 17 agosto 1889 veniva raggiunto un accordo tra il Comune di __________ e la Parrocchia, che prevedeva la costruzione di un asilo infantile, che veniva offerto da __________ __________, erede universale di __________ __________, al Comune di __________, che la accettava. L’accordo era accompagnato da numerose altre condizioni, segnatamente dal deposito del capitale nelle mani dell’Amministratore Apostolico, che lo avrebbe utilizzato per onorare le suore che avrebbero gestito l'asilo; l’affidamento alle suore stesse dei compiti educativi e al Vescovo quello dell’alta direzione e amministrazione dell’asilo. Veniva inoltre stabilito che, qualora l’asilo non avesse più potuto svolgere la propria attività, il comune avrebbe potuto continuarla, rimanendo proprietario dell’asilo e di ogni sostanza pertinente. Il capitale invece sarebbe rimasto all’Amministrazio-ne apostolica.
Di questa situazione giuridica, che presta invero il fianco a interpretazione – non si dimentichi per altro che il codice civile svizzero è stato adottato il 10 dicembre 1907 – si trova traccia anche nell’intavolazione a Registro fondiario, che così descrive il proprietario della particella n. __________ RFD di : “: Asilo infantile (fondazione __________)”.
5.3.
Data la particolarità della fattispecie questa Camera fa astrazione dall’accollare spese e tassa di giustizia alla ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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