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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.121
Data decisione, Autorità:
14.08.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00121
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 21 giugno 1995
in
materia di: imposta comunale 1993
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che in data 19 maggio 1995
il Comune di __________ notificava a __________ __________, __________
l'imposta comunale 1993 per il periodo di assoggettamento 1.8 - 31.12.93
dell'importo di fr. 562.50;
-
che la contribuente
insorgeva con reclamo del 20 maggio 1995 contestando "l'assoggettamento
all'imposta per il periodo 1.8 - 31.12.1993";
-
che, il Municipio di
__________ con risoluzione no. __________ del 29 maggio 1995 decideva di
respingere il reclamo per carenza di motivazione dandone comunicazione a
__________ __________ con lettera raccomandata del 30 maggio 1995;
-
che, con scritto 21 giugno
1995 la contribuente ha inoltrato ricorso non motivato alla Camera di diritto
tributario contestando la decisione del Comune di __________;
-
che secondo l'art. 227
cpv. 1 LT-1994, applicabile alla fattispecie, se il ricorso non soddisfa i
requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente
deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di
prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati
esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi
con la comminatoria
dell'irricevibilità;
-
che il 23 giugno 1995 la
CDT ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per motivare il
ricorso con la comminatoria di irricevibilità;
-
che il termine di grazia è
scaduto infruttuoso;
-
che pertanto il ricorso
deve essere dichiarato irricevibile in quanto del tutto privo di motivazione;
Per questi motivi,
visto per le spese l' art. 231 LT-1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa e spese di
giustizia ammontanti a fr. 100.-- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT-1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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