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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.130
Data decisione, Autorità: 11.09.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00130
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 30 giugno 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta da un lato il reddito della sostanza, espostogli dall' Ufficio di tassazione in fr. 2'203.-- di media annua e che invece sarebbe di soli fr. 1'885.--, come pure l'importo della deduzione per spese di manutenzione della propria abitazione, che sarebbe da definire nella misura del 25%, cioè in fr. 650.-- e non in quella ridotta del 15%, cioè in fr. 390.--. A questo proposito sostiene che i lavori effettuati nella casa di __________, di cui è comproprietario al 50%, non sono tali da poter essere considerati una riattazione completa e quindi da consentire di equiparare l'abitazione a una nuova abitazione. Molti sarebbero ancora i lavori che rimangono da eseguire.
Per meglio chiarire gli aspetti controversi, segnatamente la natura e l'entità dei lavori nell'abitazione di __________, le parti sono state convocate in contraddittorio dal presidente della Camera.
In occasione dell'udienza del 23 agosto 1995, dopo aver verificato i redditi dichiarati nell'elenco titoli ed aver sentito le spiegazioni del ricorrente in merito ai lavori effettuati nella propria abitazione, su proposta del presidente della Camera si è convenuto di aumentare la deduzione per spese di mantenzione dal 15% al 25%, vale a dire da fr. 390.-- a fr. 650.-- e di confermare il reddito dei titoli in quanto conforme a quanto risulta dall'elenco.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 giugno 1995 è riformata nel senso che la deduzione dal reddito della sostanza per spese di manutenzione è aumentata da fr. 390.-- a fr. 650.--. Per il resto la decisione é confermata.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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