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Numero d'incarto:
80.1995.137
Data decisione, Autorità:
13.02.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00137
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 12 luglio 1995
in
materia di: IMVI
presentato
da:
__________, __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il 17 maggio 1994
__________ __________ vendeva la part. n. __________ di __________ a __________
__________ al prezzo di fr. 540'000.--. L' Ufficio dei registri del distretto
di Locarno, autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior valore
immobiliare, determinava l'imponibile in fr. 103'138.-- (cfr. notifica della
tassazione del 29 luglio 1994). L'imponibile veniva poi ridotto in sede di reclamo
a fr. 34'120.-- con decisione su reclamo del 21 aprile 1995, che veniva confermata
dalla Divisione cantonale delle contribuzioni con decisione su ricorso del 13
giugno 1995.
-
__________ presentava tempestivo ricorso a questa Camera contro la suddetta
decisione, chiedendo l'ulteriore deduzione di fr. 20'000.-- per le maggiori
spese di scavo pagate alla ditta __________ di __________ Piano per l'edificazione
di due case sulla part. n. __________ "__________" e di una
provvigione di fr. 20'000.-- versata alla __________ __________. __________ in
occasione della vendita a __________.
- Dopo aver presentato
le proprie osservazioni, la Divisione cantonale delle contribuzioni con lettera
dell' 8 novembre 1995 chiedeva di poter verificare ulteriormente i costi, di
cui il ricorrente chiede la deduzione, esaminando i conti delle ditte, che hanno
beneficiato dei versamenti.
La Divisione cantonale
delle contribuzioni con scritto del 30 gennaio 1995 comunicava a questa Camera,
dopo ulteriore esame degli atti e audizione diretta del contribuente, di aver
concordato la riduzione dell'imponibile a fr. 10'000.--. A tale comunicazione
era allegata l'adesione del ricorrente, datata 15 gennaio.
Nulla osta all'evasione
del ricorso nel senso della proposta della Divisione cantonale delle
contribuzioni, che è stata formulata dopo attenta valutazione di tutte le spese
fatte valere dal ricorrente ed esame comparato delle stesse con i conti delle
ditte beneficiarie dei versamenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su ricorso del 13 giugno 1995 è riformata nel senso che l'imponibile
è ridotto a fr. 10'000.--.
§§ Gli atti del procedimento
vengono pertanto retrocessi all'Autorità fiscale per l'emissione di un nuovo
conteggio.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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