AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.138
Data decisione, Autorità: 07.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00138
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 12 luglio 1995
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________, Ing. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L'11 luglio 1995 l'Ufficio imposte alla fonte notificava a __________ __________ la ritenuta alla fonte per titolari o usufruttuari, domiciliati all'estero, di crediti garantiti da pegno immobiliare su fondi situati nel Cantone, in relazione agli interessi versati ai genitori __________ e __________ __________ negli anni 1990 - 1993 e pro rata temporis per il 1994 (cfr. notifica della tassazione dell' 11 aprile 1995), per un totale di fr. 77'662.--, cui veniva applicata l'aliquota del 35%.
La decisione di assoggettare a ritenuta alla fonte gli interessi versati ai genitori veniva confermata in sede di reclamo con decisone del 26 giugno 1995.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento della tassazione alla fonte degli interessi versati ai genitori, rifacendosi sostanzialmente a un colloquio con il signor __________ dell'UT di __________, che avrebbe deciso di accettare in via eccezionale il debito estero e i relativi interessi, a condizione che lo stesso fosse poi stato trasferito a una banca svizzera, come poi è in effetti avvenuto. La ritenuta alla fonte lederebbe le più elementari norme di correttezza e buona fede. Rileva inoltre le difficoltà che incontrerebbe nell'ottenere il rimborso da parte dell'autorità italiana della parte di imposta eccedente.
All'udienza del 28 settembre 1995 il giudice ha proposto, data la particolarità della fattispecie, di imporre gli interessi pagati dal 25 settembre 1990, data dell'arrivo in Svizzera, al 31 dicembre 1992 con l'aliquota del 12,5%, stante il ritiro del reclamo presentato dal contribuente contro la tassazione ordinaria 1993/94, con la conseguenza che gli interessi passivi pagati negli anni di computo 1991-92 non verranno dedotti dal reddito e il debito dalla sostanza.
L'autorità fiscale ha aderito alla proposta con scritto del 2 ottobre 1995, in cui quantifica l'imposta alla fonte dovuta e, meglio, per il periodo 25 settembre 1990 - 31 dicembre 1990 fr. 617,50, per gli anni 1991 e 1992 fr. 2'315,65 all'anno. Il ricorrente, preso atto di detto scritto, ha dato a sua volta la propria adesione con lettera datata 30 ottobre 1995.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 185 LT-1976, 231 LT-1994, 111 DIFD e 144 LIFD;
dichiara e pronuncia:
§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'autorità di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né spese né tasse di giudizio.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT-1976 e 230 cpv. 3 LT-1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD e 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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