AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.141
Data decisione, Autorità: 13.02.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00141
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 17 luglio 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 int. - IC/IFD 93/94 - IC/IFD 93/94 int.
presentato da:
__________. , __________ - __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nelle prime due decisioni, l'autorità di tassazione imponeva, oltre al reddito della sostanza, commisurato in fr. 50'000.– in media annua, un reddito aziendale di fr. 120'000.– determinato in via di apprezzamento; erano poi concesse deduzioni dal reddito della sostanza per fr. 74'750.– e per oneri assicurativi (rispettivamente fr. 6'000.– nella tassazione 1991/92 e fr. 6'700.– nella tassazione 1993/94). Nella tassazione 1993/94 a partire dal giugno 1994 (partenza per l'estero) era invece imposto il solo reddito della sostanza, con deduzione di fr. 40'074.–.
Il contribuente impugnava le suddette decisioni con reclamo del 12 aprile 1995, nel quale asseriva di non capire le motivazioni della tassazione e chiedeva pertanto una revisione. Allegava al suo scritto varia documentazione bancaria, attestati della __________ __________ di __________ (____________________) e altri documenti relativi a cause giudiziarie in corso.
Nel corso di un'udienza tenutasi dinanzi all'autorità fiscale, il contribuente giustificava l'inosservanza del termine di reclamo con la malattia della moglie, convalescente in Germania.
L' Ufficio di tassazione dichiarava tuttavia irricevibile il gravame con decisioni del 19 e del 26 giugno 1995, negando che fossero dati i presupposti per una restituzione del termine, non essendovi stata una partenza imprevista.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ definisce illegittime le decisioni dell'autorità di tassazione. Nel gravame, il ricorrente descrive dapprima le vicende seguite all'acquisto da parte sua di un fondo sito a __________: lamenta la perdita del diritto di passo, a causa dell'errore di un avvocato, le conseguenti liti con i proprietari limitrofi e con le autorità comunali; per queste stesse ragioni il ricorrente e sua moglie avrebbero poi deciso di trasferirsi in __________. Egli afferma peraltro di avere comunicato al Comune di __________ il trasferimento della dimora in Italia fin dal 1991 (cfr. ricorso, pag. 5, n. 4) e ricorda di avere comunicato all'autorità fiscale, già nel 1992, di non essere in grado di compilare la dichiarazione fiscale, a causa delle descritte controversie in corso; si richiama quindi ad una decisione di questa Camera, che nel dicembre 1993 ha annullato una multa disciplinare inflittagli dall' Ufficio di tassazione. Conclude postulando una modifica della sua tassazione, tale da tenere conto delle suddette difficoltà incontrate nel Canton Ticino e dell'ulteriore circostanza di non avere egli alcuna attività lucrativa.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Diritto applicabile
4.1.
Con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai rimedi giuridici, vi è effettivamente una disposizione transitoria, la quale prevede che contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente (art. 317 LT 1994). Alle decisioni di tassazione notificate a partire dal 1° gennaio 1995, dunque, si applicano le norme in materia di reclamo e di ricorso contenute nella nuova legge tributaria, anche se si tratta di tassazioni relative a periodi fiscali precedenti (Allidi, Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: AA.VV., La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, pp. 17 e 28).
4.2.
La nuova legge federale sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.).
Le disposizioni procedurali della LIFD trovano pertanto applicazione a tutti gli atti di procedura posti in essere a partire dal 1° gennaio 1995, con la sola eccezione delle norme che si rivelano più svantaggiose per il contribuente (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 515; v. anche StE 1995 B 110 n. 5).
4.3.
Da quanto detto discende chiaramente che la procedura di reclamo svoltasi davanti all'autorità di tassazione è stata retta dalle norme della vecchia legge tributaria, per quanto attiene all'imposta cantonale, per il fatto che la decisione di tassazione contestata è stata intimata in data 12 dicembre 1994. Il fatto che la tassazione sia stata notificata prima dell'entrata in vigore della nuova legge federale non si oppone per contro all'applicazione della procedura contenuta nella LIFD, essendo la stessa stata avviata nel corso del 1995, con il reclamo del ricorrente.
È bene precisare che comunque la decisione non muterebbe in alcun modo, se anche si applicasse alla fattispecie la procedura contenuta nell'abrogato Decreto concernente l'imposta federale diretta (DIFD), data la rilevante analogia delle disposizioni ivi contenute.
L'art. 175 cpv. 1 LT 1976 per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. L'art. 157 cpv. 1 LT 1976 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio; un'analoga disposizione è prevista all'art. 119 cpv. 1 LIFD.
Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT 1976 e art. 133 cpv. 3 LIFD; in precedenza, art. 99 cpv. 4 DIFD);
5.2.
Dalle norme citate la giurisprudenza (in sintonia con quella relativa a norme analoghe, es. art. 35 OG) ha dedotto il principio che la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante.
Per quanto attiene alla restituzione dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) la giurisprudenza la ammette nei casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere al contribuente o al suo rappresentante di dare le necessarie disposizioni per incombenti che possono rendersi necessari prima del ritorno (CDT 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata). Secondo la dottrina è colpevole e non scusabile colui che si assenta per un lungo periodo senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui propri affari e viene così a ignorare la decorrenza di un termine (cfr. Birchmeier, Com. OG ad art. 35 pag. 39 no 3 in fine).
5.3.
Richiesto di giustificare l'inoltro tardivo del reclamo, il contribuente ha spiegato, all'udienza del 29 maggio 1995, tenutasi presso l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città, di aver dovuto raggiungere in Germania la moglie gravemente malata. Egli avrebbe «saputo di dover rimanere vicino alla moglie solamente all'ultimo momento, quando si trovava già in Germania». Tale affermazione è suffragata da un certificato medico, da cui si evince che in effetti il medico di fiducia della signora __________ avrebbe invitato il ricorrente a star vicino alla moglie, in seguito all'intervento chirurgico del novembre 1994, per non comprometterne la riabilitazione fisica e psichica (cfr. certificato del dott. __________ __________, __________, del 4 maggio 1995).
Dal certificato in questione emerge comunque anche in modo chiaro che la malattia della moglie non è stata né improvvisa né particolarmente grave. Al contrario, i disturbi lamentati dalla signora __________ consistono essenzialmente in una distorsione del piede ed in un eczema di origine psicosomatica. Tali malanni avrebbero avuto inizio addirittura negli anni 1989/90 e non vi è alcuna indicazione che possa permettere di ritenere che vi sia stato un successivo aggravamento del quadro clinico, tale da giustificare la repentina decisione del ricorrente di lasciare la propria casa di __________, con ogni attività che là si svolgeva, per raggiungere la moglie malata.
Bisogna, d'altronde ricordare che è stato proprio il ricorrente stesso, nel mese di agosto del 1992, a chiedere all'autorità fiscale di recapitargli tutta la corrispondenza a __________ (cfr. in particolare la sentenza di questa Camera del 6 dicembre 1993, con la quale è stata annullata una multa disciplinare intimata al domicilio di __________). Nulla avrebbe impedito al contribuente di comunicare all' Ufficio di tassazione un ulteriore cambiamento del proprio recapito o di provvedere altrimenti, incaricando una persona di fiducia di trasmettergli la corrispondenza in Germania.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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