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Numero d'incarto:
80.1995.142
Data decisione, Autorità:
14.08.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00142
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 20 luglio 1995
in
materia di: IC/IFD 89/90 int. - IC/IFD 91/92 int. - IC/IFD
93/94 int.
presentato
da:
__________, __________ -
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ è stato tassato nei periodi fiscali IC/IFD 1987-88, 1989-90, 1991-92
e 1993-94 quale contribuente limitatamente imponibile sulla sostanza e sul
relativo reddito (valore locativo). Si vedano al riguardo:
-
per il periodo 1987-88:
decisione su reclamo del 30 aprile 1989, riformata, per quanto concerne i
fattori all'estero determinanti per la fissazione delle aliquote, dalla
sentenza CDT del 20 agosto 1990
-
per il periodo 1989-90:
decisione su reclamo del 20 gennaio 1992, cresciuta incontestata in giudicato;
-
per il periodo 1991-92:
decisione su reclamo del 29 gennaio 1993, confermata con sentenza CDT del 25
marzo 1993;
-
per il periodo 1993-94:
decisione su reclamo del 25 luglio 1994, cresciuta incontestata in giudicato.
- Il 20 giugno 1994 il
Municipio di __________, avendo avuto comunicazione dal Consolato generale
d'Italia che era stato stralciato dall'anagrafe di __________ sin dal 1976,
comunicava all' Ufficio di tassazione di aver iscritto __________ __________
retroattivamente al 1° maggio 1989, data d'arrivo nel Comune quale turista.
Successivamente, il 5 settembre 1994 il Municipio di __________ trasmetteva
all'UT copia di un suo scritto al contribuente, con cui gli chiedeva di
documentare il suo domicilio all'estero.
L' Ufficio di tassazione
acquisiva pertanto agli atti la documentazione relativa al domicilio, tra cui
le dichiarazioni del Comune di __________ dell' 8 marzo, del 21 aprile e dell'
8 dicembre 1994; le dichiarazioni dell'interessato sostitutive dell'atto di notorietà
del 22 marzo 1991, del 23 novembre 1993, del 9 settembre 1994, come pure
numerosi altri scritti e documenti, tra cui il reclamo presentato il 7 febbraio
1994 dall'avv. __________ per conto di __________ __________ contro il prelievo
di una tassa di cancelleria di fr. 200.-- a carico dei soggiornanti e dei
turisti e il dispositivo della decisione con cui il Consiglio di Stato, accogliendo
una trentina di ricorsi, ha annullato le decisioni municipali concernenti il
prelievo delle tasse di cancelleria in riferimento allo statuto di soggiornante
e di turista.
Il 17 risp. 24 aprile 1995
l' Ufficio di tassazione emetteva tre distinte tassazioni intermedie per arrivo
nel Cantone, con cui annullava e sostituiva altrettante tassazioni cresciute in
giudicato, esponendo al contribuente, oltre al reddito della sostanza, un
reddito d'altra fonte di fr. 50'000.-- di media annua, segnatamente:
-
tassazione intermedia per
arrivo nel cantone dal 1° maggio 1989 al 31 dicembre 1989:
-
tassazione intermedia
1991-92, pure per arrivo nel cantone
-
tassazione intermedia
1993-94, sempre per arrivo nel cantone.
Queste tre tassazioni
venivano poi confermate, a seguito del reclamo del contribuente, con
altrettante decisioni su reclamo, tutte del 19 risp. 26 giugno 1995, in cui si
specifica che da indagini svolte dal Municipio di __________ il contribuente
risulta domiciliato in quel Comune sin dal 1° maggio 1989, essendo stato
cancellato dall'anagrafe del Comune di __________ sin dal 1976.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________, assistito dall' avv. __________,
chiede l’annullamento delle notifiche di tassazione per i bienni fiscali
1989-90, 1991-92 e 1993-94 del 19 risp. 26 giugno 1995. Contesta sostanzialmente
il domicilio in Svizzera dal 1° maggio 1989, affermando di risiedere a
__________ con la moglie, signora __________ __________ __________, in
__________ __________, dove per altro risulta anche menzionato nell’elenco telefonico.
Degli ulteriori, ampi e circostanziati argomenti ricorsuali verrà detto in seguito,
per quanto necessario.
-
4.1
Con la notificazione della
tassazione al contribuente (art. 95 DIFD ed art. 174 LT), inizia a decorrere il
termine per interporre reclamo; se la tassazione intimata dall' Ufficio di
tassazione non viene tempestivamente impugnata, cresce in giudicato. L'autorità
fiscale non può allora ritornare su una propria decisione cresciuta in
giudicato se non in casi eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi (Pedroli,
La revisione a favore del fisco: il recupero d’imposta, in RDAT
1993 II pp. 492 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz.,
vol. III, Basilea 1992, p. 198; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts,
Zurigo 1992, p. 353; Höhn, Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 586 s.; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1128).
4.2
La principale eccezione è
rappresentata dal ricupero d'imposta, cioè dall'esistenza di fatti o prove
sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che a
torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta
(cfr. art. 199 cpv. 1 LT; per l'IFD, art. 129 DIFD). Questa norma consente di
rivedere, per quanto attiene al diritto cantonale, una tassazione definitiva
indipendentemente dall'esistenza di una sottrazione di imposta secondo l'art.
203 LT, vale a dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza
nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi,
Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Il ricupero di
imposta non può tuttavia essere eseguito, se il contribuente ha inoltrato una
dichiarazione completa e precisa del suo reddito, della sua sostanza e del suo
capitale, quando l'autorità di tassazione ne ha accettata la valutazione,
quand'anche risultasse in seguito insufficiente (cfr. art. 199 cpv. 2 LT).
4.3
Il DIFD, invece,
stabilisce uno stretto legame tra fra la procedura di contravvenzione e quella
di ricupero, per cui non è possibile procedere al ricupero dell'imposta federale
se non è integrata, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, la fattispecie
di cui all'art. 129 DIFD, cioè la sottrazione (cfr. ASA 52, 457; Sammlung
BGE no 600, STF del 21 gennaio 1983 in re G. c/ Commissione
amministrativa di ricorso Canton San Gallo; Pedroli, La revisione
a favore del fisco: il recupero d’imposta, in RDAT 1993 II pp.
492 ss.; Bernasconi, op. cit., p. 35; Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 4. ediz., Zurigo 1992, p. 282).
4.4
Altre eccezioni, sia
rammentato per completezza, sono la rettificazione di errori di calcolo e, a
favore dello stesso contribuente, la revisione (CDT n.132 del 23
giugno 1994 in re E. M.).
4.5
Ne viene, alla luce delle
considerazioni che precedono, che, trascorso il termine di impugnativa, la
sostituzione di una tassazione non può più avvenire senza violare principi
essenziali di procedura e portare ad una insicurezza giuridica inammissibile in
materia fiscale; questa Camera ha già avuto occasione di decidere quindi che
l'autorità fiscale non può semplicemente "annullare e sostituire" una
tassazione, dopo che sia trascorso il termine per impugnarla (cfr. CDT
n. 374 del 2 settembre 1983 in re C.; CDT n. 150-1 del 6 aprile
1988 in re B.; CDT n. 85 del 21 maggio 1990 in re. F.D.; CDT
n.132 del 23 giugno 1994 in re E. M.; inoltre Pedroli, La revisione
a favore del fisco: il recupero d’imposta, in RDAT 1993 II p.
496). Gli unici rimedi che l'autorità fiscale ha a sua disposizione, per
modificare una decisione, dopo che sia trascorso il termine per impugnarla,
sono, come già detto, quelli del ricupero d'imposta e della rettificazione
degli errori di calcolo.
4.6
Scendendo all’esame della
casistica giudicata da questa Camera, con sentenza del 21 maggio 1990 (cfr. CDT
n. 113-114/1990) è stato stabilito esservi motivo di recupero dell’imposta
sottratta nel caso di un contribuente che, sottacendo una sentenza del
Tribunale amministrativo che aveva stabilito il suo domicilio ex art. 23 CCS
nel Canton Ticino, dove abitava con la famiglia, aveva ottenuto d’essere
assoggettato limitatamente nel Cantone unicamente quale proprietario di
sostanza immobiliare. Nello stesso senso si è espressa anche una recente
sentenza della Commissione di ricorso del Canton Zurigo in relazione a un contribuente
che aveva annunciato la propria partenza, ottenendo così una decisione che
accertava la cessazione dell’assoggettamento illimitato, ma non aveva mai
attuato l’asserito trasferimento del domicilio (Pedroli, La
revisione a favore del fisco: il recupero d’imposta, in RDAT 1993
II p. 496; StE 1998 B 97.41 N. 5).
- 5.1
Si tratta, ora, pertanto,
di applicare i princìpi descritti alla fattispecie in esame.
Come si è visto in
narrativa, l’autorità fiscale ha semplicemente annullato e sostituito ben tre
diverse decisioni cresciute in giudicato, tra cui una dopo sentenza di questa
Camera, sostituendole con tre nuove tassazioni, denominate impropriamente tassazioni
intermedie, che accertano l’assoggettamento illimitato del contribuente retroattivamente
sin dal 1° maggio 1989.
Tale decisioni sono state
emanate in insanabile contrasto con le disposizioni procedurali che
disciplinano la revisione di tassazioni cresciute in giudicato in favore del
fisco e devono pertanto essere annullate.
Rimane comunque salva la
facoltà dell’autorità di tassazione di valutare se trasmettere l’incarto alla
Divisione delle contribuzioni, segnatamente al Servizio preposto al recupero
d’imposta e alla repressione di un’eventuale sottrazione, perché avvii, se ne
ravvisa gli estremi, la procedura di sua competenza.
5.2
Vale comunque la pena
segnalare che occorrerà attentamente valutare le argomentazioni esposte nel
ricorso, segnatamente l’esistenza di un domicilio a __________, che corrisponde
d’altronde con il recapito noto a questa Camera in relazione alla precedente
sentenza del 20 agosto 1990.
È inoltre opportuno
rilevare che nulla può essere dedotto dalla decisione con cui il Consiglio di
Stato ha annullato il prelievo di una tassa di cancelleria di fr. 200.-- a carico
dei soggiornanti e dei turisti, accogliendo il ricorso di una trentina di
persone colpite dal provvedimento, poiché con tutta evidenza si tratta di una decisione
che non concerne il caso concreto del qui ricorrente, se dimorante o
domiciliato, bensì la questione di principio relativa alla legalità di questa
tassa di cancelleria, segnatamente della sua legalità nella misura disposta
dall’apposito regolamento.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 111 DIFD
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, le
decisioni su reclamo del su reclamo 19 risp. 26 giugno 1995 e le relative
notifiche di tassazione (intermedia) del 17 risp. 24 aprile 1995 sono annullate.
-
Non si prelevano né spese
né tasse di giudizio. L'autorità fiscale verserà al ricorrente fr. 500.-- a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Contro il presente giudizio
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale Losanna, entro
30 giorni (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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