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Numero d'incarto:
80.1995.15
Data decisione, Autorità:
23.06.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00015
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 27 gennaio 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92 (IC/IFD 14/95)
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr.
da: ____________________ __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella tassazione
IC/IFD 1991-92 l'UT ha esposto ai coniugi __________,
tra gli altri redditi, un reddito della sostanza lordo di fr. 287'869.-- di
media annua, ammettendo deduzioni da tale reddito per fr. 160'379.-- di media
annua (cfr. notifica della tassazione del 18 aprile 1994).
Con tempestivo reclamo i
contribuenti hanno contestato l'importo delle deduzioni dal reddito della
sostanza, lamentando un errore di calcolo nella deduzione forfetaria e la
mancata deduzione della fatture di fr. 67'323.-- della ditta __________ __________
per opere di isolazione termica.
L' Ufficio di tassazione,
con decisione del 16 gennaio 1995, ha parzialmente ammesso il reclamo: ha
rettificato l'importo delle spese di manutenzione deducibili per l'immobile di __________; ha invece negato la deduzione
analitica delle spese di isolazione termica in aggiunta alla deduzione
forfetaria.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________
chiedono la deduzione delle spese di isolazione termica in aggiunta a quelle
forfetarie già ammesse dall' Ufficio di tassazione, poiché si tratterebbe di
spese di miglioria per le quali viene eccezionalmente ammessa la deduzione. La
deduzione forfetaria per spese di manutenzione non può quindi contenerle per
definizione.
-
La legge tributaria
consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive
di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi
ricorrenti ad esclusione di quelli versati una tantum (art. 30 cpv. 1 LT). Analogamente
la legge federale ammette la deduzione dal reddito lordo delle spese di
manutenzione di fondi e fabbricati durante il periodo di computo (art. 22 cpv.
1 lett. e DIFD).
3.1.
Sono considerate spese
di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne
preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT
n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di
diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; CDT n. 52
del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
In linea di principio è
ammessa anche la deduzione delle spese di amministrazione e di gestione
(cfr. Bottoli, op. cit., p. 66; Känzig, loc. cit.; Feldmeier,
Die steuerliche Behandlung der Liegenschaftsunterhaltskosten, in RF
41/1986, p. 456).
3.2.
Per facilitare il lavoro
sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti è stata ammessa la
possibilità di una deduzione globale (a forfait), che ammonta al 15% delle
pigioni lorde o del valore locativo per gli stabili fino a dieci anni di età e
al 25% delle pigioni lorde o del valore locativo per gli stabili di oltre dieci
anni (cfr. Circolare ACC n. 33/1 del 15 gennaio 1985). Questo
tipo di deduzione non è un diritto del contribuente, ma solo una facilitazione
che gli viene concessa (Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per
spese di amministrazione e manutenzione di immobili, in RDAT II-1991 p.
310 s.).
Questa agevolazione entra
in considerazione solo per gli immobili appartenenti alla sostanza privata (v.
in particolare la Circolare del 31 ottobre 1967 dell'Amministrazione federale
delle contribuzioni, pubbl. in Masshardt/Tatti, Commentario IFD,
Lugano 1985, p. 185 s., nonché la Circolare n. 33/1 dell'ACC,
cit.). Tale limitazione deriva in primo luogo dal fatto che l'accertamento dell'utile
aziendale imponibile e dei costi che gli si riferiscono avviene in base alla
contabilità aziendale. Pertanto si devono prendere in considerazione i costi di
manutenzione degli stabili, che risultano dalla contabilità del contribuente (Känzig,
op. cit., p. 663).
C'è però un'altra ragione
per cui non si concede la deduzione forfetaria nel caso degli immobili
affittati o locati: una deduzione forfetaria non può essere concessa, se
conduce a lungo termine ad un risultato manifestamente inesatto. Ebbene, con i
contratti di locazione, il proprietario fa sopportare ai conduttori gran parte
dei costi di gestione, amministrazione e di parte dei costi di amministrazione,
sicché non vi è ragione di consentire al locatore di beneficiare di una
deduzione globale per spese che egli stesso finisce per non doversi assumere.
Tale principio, già sostenuto dalla giurisprudenza di diversi cantoni, è ora
stato adottato anche dal Tribunale federale in materia di imposta federale
diretta; tale limitazione vale anche nel caso in cui gli immobili locati appartengano
alla sostanza privata (ASA 63 p. 739 s.).
3.3.
Da quanto detto discende
che, nella fattispecie, l'autorità fiscale avrebbe dovuto concedere ai
ricorrenti non la deduzione forfetaria delle spese di manutenzione, bensì
quella analitica delle sole spese effettivamente sopportate dai contribuenti,
per il fatto che l'immobile di __________,
per il quale è chiesta la deduzione dei costi per le opere di isolazione
termica, è interamente locato a terze persone. Poiché si deve pertanto
procedere ad un nuovo accertamento delle spese deducibili, si giustifica il
rinvio degli atti all' Ufficio di tassazione.
È vero, infatti, che né la
LT né il DIFD prevedono la possibilità di una restituzione degli atti
all'autorità di tassazione, ma al contrario l'autorità di ricorso dispone del
più ampio potere di indagine e di decisione, sicché essa dovrebbe in linea di
massima pronunciarsi nel merito di un gravame; tuttavia il Tribunale federale,
pronunciandosi in materia di imposta federale diretta, ha precisato che, in
determinate circostanze, si giustifica una restituzione degli atti all'autorità
inferiore, in particolare quando, dopo che la stessa autorità di ricorso ha
stabilito di nuovo i fattori imponibili, si tratti di procedere ad un nuovo
accertamento degli importi corrispondenti, per il quale l'autorità di
tassazione incontra minori difficoltà (cfr. ASA 43 p. 49 e p.
387; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol.
III, Basilea 1992, p. 278).
- Come detto, la
questione che i ricorrenti hanno sottoposto alla Camera di diritto tributario
concerne la possibilità di aggiungere le spese di miglioria per misure volte al
risparmio energetico alla deduzione globale delle spese di manutenzione.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, ed in particolare della decisione di ammettere in
casu la deduzione delle spese effettive di manutenzione, è evidente che
tale problema di principio può essere lasciato aperto, per il semplice fatto
che i ricorrenti hanno diritto alla deduzione di tutte le spese effettive, sia
che rientrino nella categoria dei costi di manutenzione, di amministrazione e
di gestione, sia che invece si configurino come spese per l'isolazione di
edifici o per altri impianti destinati a risparmiare energia.
In sede di istruzione del
ricorso, la Camera di diritto tributario ha avvertito i ricorrenti della
decisione che andava delineandosi e ha consentito loro di prendere posizione a
tale riguardo. Essi si sono pronunciati con uno scritto del 17 maggio 1995, nel
quale osservano in particolare che la soluzione descritta, consistente nel
negare la deduzione forfetaria nel caso di immobili locati o affittati,
limiterebbe il diritto di dedurre le spese di miglioria volte al risparmio
energetico ai soli proprietari di casette unifamiliari usate personalmente dai
contribuenti stessi; tale conclusione è contraddetta proprio dalla fattispecie
in esame, ove si concede la deduzione delle spese effettive, ivi comprese
quelle per le misure ecologiche in questione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di
Lugano-Campagna, perché emetta nuovi conteggi, computando, a titolo di spese di
manutenzione e gestione immobiliari le spese effettive.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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