AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.153
Data decisione, Autorità: 13.02.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00153
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 2 agosto 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
e __________ __________, __________ __________. __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 15 novembre 1994 __________ __________ presentava tempestivo reclamo. Faceva presente che dal dicembre del 1992 aveva completamente cessato per ragioni di salute l'attività di venditore e di aver ceduto ad altre persone l'attività nell'ambito dell'organizzazione di tombole per associazioni della regione per un importo di fr. 5'000.--.
L'UT, con decisione del 17 luglio 1995, ha respinto il reclamo. In base a indagini esperite nella regione, il contribuente avrebbe continuato a essere attivo nella regione quale indipendente e in particolare nell'ambito dell'organizzazione di tombole.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ribadisce d'aver cessato l'attività di venditore a seguito di un infortunio, a causa del quale soffrirebbe tuttora di continui svenimenti. Ribadisce che le tombole sono organizzate da associazioni e società della regione , come pure di aver ceduto a terzi l'inventario. Fa inoltre presente che l'AVS gli ha restituito i contributi pagati nel 1993 e che varie assicurazioni gli hanno riconosciuto delle indennità.
All'udienza del 14 dicembre 1995 il ricorrente si è riconfermato nel proprio ricorso, contestando d'aver acquistato nel corso degli anni 1993 e 1994 delle cartelle per le tombole. Le stesse sarebbero state acquistate direttamente dalle società.
4.1
Di regola sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla tassazione intermedia vi è la cessazione dell'attività lucrativa (cfr. DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit fiscale suisse, p. 262). Detto motivo è anche previsto dall'art. 99 cpv. 1 lett. b LT.
4.2
Va inoltre ricordato che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che una mera diminuzione dell'attività lucrativa globale non esclude la possibilità di una tassazione intermedia, purché il decremento del reddito tragga origine dalla cessazione completa dell'attività principale o dalla mancata sostituzione di un'attività accessoria che ha un' incidenza considerevole sul reddito complessivo (cfr. STF 25 maggio 1984, cit.; DTF 101 Ib 401; DTF 109 Ib 12).
Per quanto attiene al diritto cantonale la giurisprudenza di questa Camera ha costantemente negato che oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contri-buente sempre imposto prenumerando costituiscano motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re To.; STF 25 maggio 1984, cit., che ha ritenuto non arbitraria tale interpretazione dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1983 p. 126).
4.3
È infine appena il caso di ricordare che l'onere di provare l'esistenza di un motivo d'intermedia, segnatamente la cessazione dell'attività, incombe a chi se ne prevale.
Occorre quindi forzatamente basarsi su indizi o su altre prove.
La documentazione raccolta presso l' Amministrazione cantonale delle contribuzioni in relazione alla vendita di cartelle per le tombole consente di escludere con certezza che il ricorrente abbia cessato l'attività già dal 1° gennaio 1993 in questo remunerativo settore professionale. Risulta infatti che, se negli anni 1991 e 1992 il ricorrente ha acquistato a proprio nome cartelle per fr. 689'986.--, risp. per fr. 630'517.--, nei due anni successivi, 1993-94, ha acquistato a proprio nome cartelle per fr. 580'986, risp. per fr. 729'000.--, mediamente quindi per un importo sostanzialmente identico a quello del biennio precedente. Ma agli importi degli acquisti a proprio nome negli anni 1993 e 1994 se ne devono aggiungere altri effettuati dal ricorrente a nome di terzi, come lo comprovano i versamenti pervenuti all' Amministrazione ed anche le dichiarazioni degli interessati. Se si considerano, come è doveroso, anche tali importi, gli acquisti nel 1993 praticamente raddoppiano.
Dall'incarto fiscale emergono inoltre le dichiarazioni di una collaboratrice e di un nuovo collaboratore del ricorrente, di cui fra l'altro si è discusso in udienza, che affermano chiaramente che l'attività nel settore delle tombole è continuata regolarmente anche nel 1993 e nel 1994.
Quindi, anche astrazion fatta dalla cessazione dell'attività di vendita, vi sono sicuri indizi che dimostrano che il ricorrente ha continuato, forse addirittura con intensità accresciuta, la propria attività nel settore dell'organizzazione delle tombole.
In simili condizioni, la richiesta di tassazione intermedia a decorrere dal 1° gennaio 1993 rasenta la temerarietà.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.--
c. nelle spese di verifica di fr. --.--
per un totale di fr. 680.--
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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