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Numero d'incarto:
80.1995.157
Data decisione, Autorità:
07.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00157
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 4 agosto 1995
in
materia di: imposta preventiva
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 27 gennaio 1994
__________ e __________ __________ inoltravano l’elenco titoli 1991-92 con il
quale domandavano tra l’altro il rimborso dell’imposta preventiva di fr.
35’000.-- trattenuta su un dividendo di fr. 100’000.-- versato loro dalla
__________ __________ __________ nel corso del 1990.
Il 30 giugno 1994 l’
Ufficio di tassazione di Locarno respingeva la domanda di rimborso dell’imposta
preventiva in quanto tardiva. Secondo l’UT essa avrebbe dovuto essere presentata,
in ossequio all’art. 32 cpv. 1 LIP, al più tardi entro il 31 dicembre 1993.
- I coniugi
__________, assistiti dall’avv. __________, presentavano reclamo in tempo utile
all’UT di Locarno. Argomentano che, nel quadro dell’esame del reclamo presentato
il 16 marzo 1993 contro la tassazione IC/IFD 1991-92, l’UT aveva loro chiesto
di presentare tutta la documentazione atta all’evasione del reclamo e che tale
richiesta era loro stata rinnovata il 17 dicembre 1993 con proroga fino al 31
gennaio 1994. Rilevano che nella documentazione prodotta sono incorsi in un
errore di registrazione relativo al dividendo 1989 della __________ __________
__________: deciso dall’assemblea generale del 5 dicembre 1990 che ha approvato
i conti e il bilancio del 1989, sarebbe stato esigibile soltanto il 10 gennaio
- Il termine per esigerne il rimborso sarebbe pertanto scaduto soltanto
alla fine del 1994. Fanno inoltre presenti i problemi e i disagi provocati, fin
nel secondo semestre del 1990, dalla fiduciaria incaricata della tenuta della
contabilità, la __________ __________ di __________, contro il cui
amministratore è stata aperta un’azione penale per amministrazione infedele,
appropriazione indebita e truffa.
Con decisione del 7 luglio
1995 l’ Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, ribadendo come dal modulo
n. 103, presentato dalla __________ __________ __________ all’ Amministrazione
federale delle contribuzioni risulti che la scadenza della prestazione soggetta
all’imposta preventiva era il 10 dicembre 1990, con conseguente scadenza del
diritto al rimborso il 31 dicembre 1993.
- Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti dall’avv. __________,
ripropongono la tesi già sollevata in sede di reclamo, segnatamente l’esigibilità
del dividendo stabilita dall’assemblea generale della __________ __________
__________ per il 10 gennaio 1991. Vi sarebbe stato, a seguito dei problemi
incontrati con la __________ __________, incaricata della tenuta della
contabilità della farmacia, un errore di registrazione contabile relativo al
dividendo di fr. 100’000.-- per il 1989.
L’ Amministrazione
federale delle contribuzioni, Divisione principale tasse di bollo e imposta
preventiva, chiede invece di respingere il ricorso.
- I Cantoni rimborsano
di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e
comunali dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti (art. 31 cpv. 1 LIP). Il
diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni
successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione
imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere prorogato (ASA
47 267; Stockar/Fagetti, Le tasse di bollo e l'imposta
preventiva, I.a ed., p. 24; Stockar/Hochreutner, Die Praxis der Bundessteuern,
II Teil: Stempelabgaben, vol. 2, ad art. 32, num. 10 e 22; inoltre CDT
n. 308 del 30 dicembre 1994 in re P.).
Chiunque chiede il
rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità
competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento
nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a
compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i
questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni
relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP).
L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo
ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP; art. 4 cpv. 1 Reg. cantonale di applicazione
della LIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e
se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni
chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).
- Nel caso in esame,
la tesi ricorsuale, si fonda essenzialmente sul verbale dell’assemblea generale
della __________ __________ __________, del 5 dicembre 1990, da cui risulta che
il dividendo di fr. 100’000.-- era da pagare a partire dal 10 gennaio 1991.
Anche facendo astrazione dal fatto che il verbale, sul quale i ricorrenti
fondano la loro tesi ricorsuale, è stato prodotto solo in un secondo tempo e,
meglio, in sede di reclamo, altri e più convincenti indizi stanno invece a
indicare una diversa scadenza della prestazione. Dal modulo relativo
all’imposta preventiva sul reddito delle azioni, inviato il 18 dicembre 1990
dalla __________ __________ __________ all’AFC, Divisione principale tasse di
bollo e imposta preventiva, la scadenza del dividendo è chiaramente indicata
per il 10 dicembre 1990 (e non, come nel verbale assembleare, il 10 gennaio
1991). Ma ciò che più conta è che l’importo di fr. 35’000.-- trattenuto sul
dividendo, è stato versato già il 20 dicembre 1990, nel rispetto del termine di
trenta giorni dalla nascita del credito fiscale stabilito dalla legge (art. 12
e 16 cpv. 1 lett. c LIP; art. 21 cpv. 2 e 3 OIP). Si tratta di atti concludenti
che contraddicono clamorosamente l’indicazione, contenuta nel verbale
dell’assemblea generale del 5 dicembre 1990, di una scadenza del dividendo 1989
posticipata al 10 gennaio 1991.
Non solo, che la
prestazione sia effettivamente scaduta e stata pagata nel 1990 - sia notato a
titolo abbondanziale - è confermato anche dall’iscrizione del dividendo tra i
redditi conseguiti nel 1990 nell’elenco titoli 1991/92, come pure dalla sua imposizione
nella tassazione IC/IFD 1991/92 e non nella successiva 1993/94, come avrebbe
invece dovuto essere il caso, se il dividendo fosse stato pagato nel 1991.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Reg. cant. d'applicazione
e 185 cpv. 1 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 60.--
per un totale di fr. 560.--
sono a carico dei
ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Contro il presente giudizio
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, entro
30 giorni (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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