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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.158
Data decisione, Autorità: 07.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00158
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 4 agosto 1995
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1991-92 l'UT ha esposto in via valutativa a __________ __________, esercente, un reddito aziendale di fr. 50'000.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione del 13 dicembre 1993, che è poi stato ridotto in sede di reclamo a fr. 42'000.-- (cfr. decisione su reclamo del 17 luglio 1995).
Con tempestivo ricorso del 4 agosto 1995 la contribuente, assistita dalla fiduciaria __________ __________, chiede che il reddito aziendale venga ridotto a fr. 29'312.-- di media annua, come dichiarato. Protesta l'esattezza dei dati contabili forniti, allestiti dalla __________ __________ __________.
Veniva quindi ordinata una verifica fiscale ad opera dell'ispettore della Camera. Dopo ricostruzione della cifra d'affari in base a coefficienti prudenziali in uso per esercizi pubblici analoghi, presenti la ricorrente e il suo rappresentante, si è convenuto, di comune accordo, di fissare il reddito aziendale per il periodo fiscale 1991-92 in fr. 40'000.-- di media annua.
In occasione della verifica veniva inoltre raggiunto un accordo sul reddito aziendale imponibile nei periodi fiscali 1993-94 e 1995-96, stante la riconferma della tassazione speciale annua per l'anno 1990 relativa all'imposizione dell'utile di liquidazione riguardante __________ __________, sorella della ricorrente.
Di tali accordi va data segnalazione, per ragioni di competenza, all' Ufficio di tassazione di Bellinzona, il quale procederà nei propri incombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza il reddito aziendale della tassazione IC/IFD 1991-92 è ridotto a fr. 40'000.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione perché emetta i nuovi conteggi d'imposta IC/IFD 1991-92 e perché proceda nei propri incombenti per i periodi successivi.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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