AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.161
Data decisione, Autorità: 07.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00161
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 8 agosto 1995
in materia di: IC/IFD 89/90
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il reclamo presentato dal contribuente veniva dichiarato irricevibile con decisione del 24 luglio 1995, poiché egli non aveva dato seguito alla richiesta del 26 maggio 1995 di produrre copia della dichiarazione fiscale presentata nel Canton Zurigo e copia del riparto intercantonale notificato dall'autorità fiscale zurighese.
Questa Camera, con raccomandata del 30 agosto 1995, spiegava al ricorrente le ragioni per cui era necessario che egli producesse il riparto intercantonale (Steuerausscheidung) del Canton Zurigo relativo al periodo di tassazione 1989-90. Senza tale documento, all'autorità fiscale ticinese non sarebbe stato possibile effettuare la ripartizione proporzionale dei debiti e quindi stabilire la parte deducibile in Ticino. Il termine impartitogli, scadeva infruttuoso. Il 13 settembre, con ulteriore lettera raccomandata, la Camera accordava al ricorrente un termine di grazia fino al 20 settembre per produrre finalmente il documento richiesto. Anche questo termine scadeva senza seguito da parte del ricorrente.
Il reclamo deve essere motivato in fatto e in diritto, indicare le prove e contenere una proposta. Se un reclamo non soddisfa questi requisiti, un termine ragionevole é impartito al reclamante per adeguarvisi, con la comminatoria d'irricevibilità (cfr. art. 176 cpv. 1 LT).
L'autorità fiscale non può respingere un reclamo, adducendo l'assenza di documentazione, senza aver soddisfatto questa norma procedurale (cfr. CDT del 4 settembre 1978 in re Ga.; inoltre CDT n. 16 del 29 gennaio 1981 in re G.D.).
Scaduto infruttuoso il termine assegnato, il reclamo è dichiarato irricevibile. Irrilevante è il fatto che il contribuente abbia prodotto la documentazione o parte di essa dopo la scadenza del termine o dopo l'intimazione della decisione su reclamo (cfr. CDT n. 16 del 29 gennaio 198i in re G.D.).
3.2.
Va inoltre ricordato che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.-
per un totale di fr. 280.-
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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