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Numero d'incarto:
80.1995.164
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00164
Lugano
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 agosto 1995
in materia di: IC/IFD 87/88
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato a __________, è impiegato della __________ __________.
Nella
dichiarazione fiscale 1987/88, inoltrata in data 16 novembre 1987, esponeva un
reddito da attività dipendente di complessivi fr. 31'150.- in media annua,
oltre a redditi immobiliari per circa fr. 36'000.- in media annua e ad una
rendita dell'INSAI di fr. 5'244.-.
Con
decisione del 31 marzo 1995, l' Ufficio di tassazione di Biasca gli notificava
la tassazione IC/IFD 1987/88, nella quale aggiungeva ai redditi dichiarati un
reddito d'altra fonte di fr. 85'000.- in media annua. Nell'allegata motivazione
l' autorità fiscale spiegava di aver proceduto in tal modo, essendovi una
notevole sproporzione fra i redditi dichiarati dal contribuente e le spese
sostenute nel periodo di computo, caratterizzate in particolare da numerosi
acquisti immobiliari.
Il
contribuente contestava tale reddito d'altra fonte con reclamo del 24 aprile
1994, nel quale adduceva di avere ricevuto, in data 22 maggio 1985, un mutuo di
fr. 160'000.- dal signor __________ __________ di __________. Allegava, a comprova
dell'esistenza del debito, un riconoscimento di debito ed un vaglia cambiario
sottoscritti dallo stesso contribuente, nonché quattro ricevute con le quali il
creditore dichiarava, in data 28 settembre 1993, 22 ottobre 1993, 17 dicembre
1993 e 7 febbraio 1994, di avere ricevuto altrettante rate di rimborso del
mutuo, compresi gli interessi del 4,5%.
L'
Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 17 luglio 1995.
L'autorità fiscale osservava che in un sistema fiscale tendente ad impedire
elusioni della legge i fatti allegati dai contribuenti devono essere provati o
resi almeno verosimili, a maggior ragione quando si tratta di verificare
l'esistenza di un debito al portatore o verso una persona all'estero. Nella fattispecie,
non esistendo né un contratto scritto né alcun giustificativo bancario dell'accredito
o dell'addebito, e non essendo in particolar modo mai stato dichiarato
fiscalmente il credito, l' Ufficio di tassazione riteneva il mutuo non
comprovato e confermava pertanto l'imposizione del reddito d'altra fonte.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
contesta le conclusioni dell' Ufficio di tassazione circa l'esistenza del
debito da lui fatto valere. In particolare, il ricorrente afferma che il fatto
di non avere mai dichiarato l'esistenza del debito è riconducibile ad una mera
dimenticanza; d'altronde, neppure il codice delle obbligazioni pone requisiti
formali particolari per la validità dei contratti di mutuo, ragione per cui
neppure il fisco potrebbe pretenderne. Ritiene che, se l'autorità fiscale non
vuole riconoscere il debito, dovrebbe allora provare la falsità della
documentazione da lui prodotta.
-
Si
rileva dapprima che pendente causa, la Divisione delle contribuzioni ha
segnalato alla Camera di essere incorsa in un errore, nel alcolo dell’imposta
sulla sostanza: invece delle aliquote valide per il periodo fiscale in
questione, sono state applicate quelle per il successivo periodo 1989/90.
Non
essendo ancora cresciuta in giudicato la tassazione, nulla impedisce di modificare
l’importo corrispondente all’imposta sulla sostanza, elevando di fr. 60,50
all’anno.
- 4.1.
La
procedura fiscale, retta dal principio indagatorio (cfr. art. 172 LT), è caratterizzata
soprattutto dalla collaborazione che il contribuente deve prestare per
assicurare una tassazione completa ed esatta, tant'è che, sotto questo profilo,
si parla di principio di collaborazione (cfr. art. 168 LT).
La
giurisprudenza e la dottrina concernenti la legislazione tributaria zurighese,
sostanzialmente analoga a quella ticinese, hanno recentemente distinto,
all'interno della collaborazione che il contribuente deve prestare alla propria
tassazione esatta e completa, quelli che sono dei veri e propri obblighi
procedurali di collaborazione e quelli che invece sono dei semplici diritti
procedurali (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen
im Steuereinschätzungsverfahren, in ASA 49, pp. 513 - 547; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, num.
11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340, con riferimenti alla giurisprudenza zurighese;
Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren,
Zurigo 1989, p. 48 ss.).
4.2.
La
distinzione è di estrema importanza, nel caso della legge tributaria ticinese,
per i riflessi che ha sull'applicazione dell'art. 202 LT . Ma essa può esserlo
anche - sia detto di transenna - in relazione ad altre norme procedurali, come
nel caso del Canton Zurigo, in merito alle norme relative alla tassazione per
apprezzamento e al ribaltamento dell'onere della prova (cfr. art. 90 cpv. 3 StG
ZH; Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren,
cit., pp. 515, 519 e soprattutto 546).
4.3.
Non
sempre la distinzione tra obblighi e diritti procedurali è agevole, soprattutto
quando ci si trova in presenza di norme legali positive che sanciscono
l'obbligo di provare determinate circostanze che fondano la tassazione (cfr. Zweifel,
Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren,
cit., pp. 521 ss., in particolare p. 524 s., sub c.c; inoltre Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, cit., p. 50 ss.).
È
tuttavia indiscusso che le norme concernenti l'onere di provare circostanze che
diminuiscono l'onere fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai
diritti procedurali del contribuente e non agli obblighi (cfr. Zweifel,
Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren,
cit., p. 520, in particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti;
inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, op. cit., num. 11-14 all'art.
72 StG ZH, p. 340).
4.4.
I
diritti procedurali, a differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà che
consente al contribuente di farne uso a sua discrezione. L'autorità fiscale non
può infatti obbligarlo a farne uso. Deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che
in caso di mancato uso del diritto procedurale in questione le circostanze che
diminuiscono l'onere fiscale (debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.)
non verranno prese in considerazione (cfr. Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata).
Ne
consegue anche che l'autorità fiscale non potrà infliggere al contribuente una
multa disciplinare per violazione dei propri obblighi procedurali (cfr. art.
202 cpv. 1 LT), perchè egli non ha fatto uso di un diritto che la procedura gli
concede.
Ciò
consente altresì di risolvere alla radice, nel caso in cui per denegata ipotesi
venisse ammessa una violazione procedurale per mancato uso di un diritto
procedurale, il non facile quesito di stabilire l'entità della colpa e della
gravità dell'infrazione, giacché il mancato uso di un simile diritto non
pregiudica minimamente il fisco bensì esclusivamente il contribuente, che si
vedrà tassato maggiormente.
- Come
ha rilevato l'autorità fiscale, nella decisione impugnata, in un sistema
fiscale che tende ad impedire elusioni alla legge o il raggiro di norme
tributarie i fatti allegati dal contribuente devono essere provati o, a seconda
delle circostanze, resi perlomeno attendibili. Questa esigenza si fa
particolarmente sentire quando a giustificare un dispendio che non può essere
provato con il reddito conseguito il contribuente afferma di aver contratto un
mutuo.
La
giurisprudenza ha già, pertanto, ripetutamente negato la deduzione di debiti e
relativi interessi, in casi in cui il creditore ha domicilio o sede all'estero,
in particolare in "paradisi fiscali" oppure l'identità del creditore
non viene resa nota (Känzig/Be-hnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz.,
vol. III, Basilea 1992, p. 123 s. e giurisprudenza citata; inoltre, CDT
253/87 in re V. e 246-301/87 in re B. del 7 settembre 1987). Con le elevate
esigenze probatorie, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione
presso il creditore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch,
op. cit., p. 124).
- 6.1.
Nel
caso in esame, come accennato nella descrizione della fattispecie, l'esistenza
del debito nei confronti del signor __________ è stata resa nota all'autorità
di tassazione solo nel corso del 1993, allorché l' Ufficio di tassazione,
rilevata una notevole sproporzione tra le entrate e le uscite del periodo di
computo, si era rivolto al contribuente, sottoponendogli il relativo calcolo e
invitandolo a prendere posizione (cfr. scritto del 23 novembre 1993 dell'
Ufficio di tassazione). Solo a tale momento, il rappresentante contrattuale del
contribuente comunicava all'autorità fiscale l'esistenza di non meglio
precisati debiti esistenti al 1° gennaio 1987, ma non indicati sulla
dichiarazione d'imposta, e si riservava di documentarne in seguito l'esistenza
(cfr. nota dell' Ufficio di tassazione del 14 dicembre 1993, contenuta
nell'incarto fiscale). Il successivo 7 gennaio 1994 il procuratore del
contribuente trasmetteva quindi all'autorità di tassazione i primi due mezzi di
prova:
-
una
dichiarazione del signor __________ __________, di __________. __________, con
la quale l'estensore affermava di essere creditore di fr. 150'000.- nei
confronti del contribuente e di essere altresì portatore delle cartelle
ipotecarie gravanti beni immobiliari di proprietà di questi;
-
una
dichiarazione del signor __________ __________, di __________, relativa ad un
credito di fr. 150'000.-.
Entrambe
le dichiarazioni erano datate dicembre 1993.
Il
successivo 10 febbraio pervenivano poi all' Ufficio di tassazione i seguenti
ulteriori documenti:
-
un
riconoscimento di debito, datato 22 maggio 1985, con il quale lo stesso contribuente
dichiarava di essere debitore di fr. 160'000.- nei confronti del signor
__________ __________. La dichiarazione era completata dall'impegno a restituire
l'importo "su esplicita richiesta" del creditore, "con preavviso
di tre mesi";
-
un vaglia
cambiario con la stessa data, sottoscritto dallo stesso contribuente.
Il
27 gennaio 1995, l'autorità di tassazione indirizzava al contribuente una nuova
richiesta, tendente ad ottenere la documentazione bancaria attestante il
versamento dell'importo di fr. 160'000.- al momento dell'accensione del mutuo,
nonché quella relativa al rimborso, oltre al contratto di mutuo stesso ed ai
giustificativi bancari inerenti il pagamento degli interessi. Il rappresentante
del contribuente rispondeva, con lettera del 1° marzo 1995, comunicando
l'inesistenza di ogni documentazione bancaria nonché di un contratto di mutuo;
allegava però una dichiarazione con cui il preteso creditore __________
certificava, in data 7 febbraio 1994, di aver ricevuto il rimborso dell'intero
credito di fr. 160'000.-.
Con
decisione del 31 marzo 1995, l' Ufficio di tassazione notificava la tassazione
1987/88, negando il riconoscimento dell'esistenza del debito. Secondo
l'autorità fiscale, infatti, la mancata presentazione di ogni documentazione
bancaria e del contratto non avrebbe consentito di verificare la veridicità
delle affermazioni del contribuente.
6.2.
Nel
reclamo, inoltrato da un nuovo rappresentante contrattuale e motivato dallo stesso
contribuente, quest'ultimo contestava le conclusioni dell'autorità e produceva,
oltre ai documenti già presentati in precedenza, tre ricevute sottoscritte dal
signor __________, relative ad altrettante rate del rimborso del debito: una
del 28 settembre 1993 (fr. 60'000.-), una del 22 ottobre 1993 (fr. 80'000.-) e
la terza del 7 febbraio 1994 (fr. 82'000.-).
L'
Ufficio di tassazione tornava allora a rivolgersi al contribuente chiedendogli
di documentare questi ultimi versamenti. Il reclamante rispondeva, con lettera
del 19 giugno 1995, che la legge non lo obbliga ad effettuare transazioni
finanziarie tramite banca.
Ritenendo
non soddisfatte le esigenze probatorie, l' Ufficio di tassazione respingeva il
reclamo, come detto, con decisione del 17 luglio 1995.
6.3.
Si
è detto che, essendo il debito un elemento che riduce l'onere fiscale a carico
del contribuente, la prova della sua esistenza e della sua misura compete
esclusivamente a lui.
Ebbene,
esaminato l'insieme delle circostanze che hanno caratterizzato la comunicazione
dell'esistenza di tale debito all'autorità di tassazione, non si può giungere
ad una conclusione che si discosta da quella cui è pervenuto l' Ufficio di
tassazione.
Diversi
sono infatti gli elementi che inducono a dubitare dell'esistenza del debito nei
confronti di __________ __________:
-
in primo luogo,
il fatto stesso che il contribuente se ne sia "ricordato" solo dopo
che l'autorità di tassazione, nel corso del 1993 - quindi a cinque anni dalla
fine del periodo di tassazione di cui si trattava - gli aveva manifestato la
propria intenzione di aggiungere ai fattori dichiarati un reddito d'altra
fonte, per tenere conto della sproporzione fra entrate e uscite;
-
quindi, la
circostanza che anche la scarsa documentazione relativa al mutuo in questione
sia stata prodotta solo in momenti successivi: dapprima solo una dichiarazione
del creditore, poi il vaglia cambiario e il riconoscimento di debito, quindi le
ricevute sottoscritte dal creditore;
-
la totale
inesistenza di ogni altro mezzo di prova, all'infuori dei suddetti scritti: né
documentazione bancaria, né testimonianze, né scritture contabili;
-
il fatto che né
__________ __________ né __________ __________ - quest'ultimo menzionato come
creditore solo in una prima lettera all' Ufficio di tassazione, ma poi non più
nominato in seguito - abbiano mai dichiarato né il credito in capitale né il
reddito (interessi, a tasso fisso, nella misura del 4% per __________ e del
4,5% per __________);
-
l'inesistenza
di ogni forma di garanzia, all'infuori del riconoscimento di debito e del
vaglia cambiario;
-
la circostanza
che il preteso creditore sia attualmente confrontato con gravi difficoltà
finanziarie e che i suoi beni siano oggetto di procedure esecutive, sicché l'eventuale
imposizione degli interessi incassati non avrebbe praticamente alcuna
conseguenza di fronte alla mole di debiti con cui è confrontato;
-
anche la
"capitalizzazione" degli interessi passivi, che, come rilevato dall'
Ufficio di tassazione, ha permesso al ricorrente di far sì che i relativi
importi annui non abbiano potuto incidere sul calcolo del dispendio, come
sarebbe invece necessariamente avvenuto se gli interessi fossero stati pagati
di anno in anno.
6.4.
Da
quanto precede risulta ineccepibile la decisione dell' Ufficio di tassazione,
che ha ritenuto insufficientemente provata l'esistenza del debito fatto valere
dal contribuente. È senz'altro vero, come afferma il ricorrente, che l'autorità
fiscale non può pretendere forme contrattuali o legali che vanno al di là di
quanto prescrive il Codice delle obbligazioni; ma è anche vero che il
contribuente non può pretendere che l'autorità fiscale ammetta in deduzione un
debito, quando la sua esistenza non è provata in modo ineccepibile e, anzi, vi
sono diversi elementi che inducono a dubitare delle affermazioni del
contribuente. Ciò non presuppone, contrariamente a quanto sostenuto nel
ricorso, che l'autorità fiscale accerti la falsità dei documenti prodotti; è sufficiente,
al contrario, constatare che il contribuente non è stato in grado di apportare
la prova di una circostanza che egli era tenuto a comprovare.
- Il
ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste
a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e
231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è respinto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 17 luglio 1995 é riformata nel senso
che l’imposta sulla sostanza é elevata di fr. 60.50 in media annua.
- Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 2'000.-
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-
per
un totale di fr. 2'050.-
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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