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Numero d'incarto:
80.1995.173
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00173
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 22 agosto 1995
in
materia di: IC 91/92 int. - IC 93/94
presentato
da:
__________ e __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
nella dichiarazione fiscale 1993-94 ha chiesto di poter dedurre gli alimenti
versati alla ex moglie nel corso degli anni 1991-92 e, meglio, per un importo
di fr. 19'070.-- nel 1991 e di fr. 43'000.-- nel 1992, quest'ultimo comprensivo
di un importo capitalizzato di fr. 34'000.--, pari a 18 mensilità a decorrere
dal marzo 1992 a definitiva liquidazione dei reciproci rapporti.
Preso atto di questa
circostanza, l' Ufficio di tassazione provvedeva ad allestire una tassazione
intermedia con effetto dal 10 marzo 1992 fino alla fine del periodo di tassazione
1991-92, stralciando la deduzione per alimenti versati al coniuge divorziato
(cfr. tassazione intermedia del 13 settembre 1993). Come si legge nella
motivazione della decisione su reclamo del 24 luglio 1995, con cui l'UT ha
confermato la tassazione intermedia, il versamento effettuato alla ex moglie è
da considerare alla stregua di un versamento unico in capitale, che tocca la
sostanza ma non il reddito.
Quale conseguenza della
tassazione intermedia, l'UT ha negato anche nella successiva tassazione
ordinaria IC 1993-94, notificata il 30 agosto 1993, la deduzione degli alimenti.
La tassazione IC 1993-94 è poi stata confermata, su questo punto, con decisione
su reclamo del 31 luglio 1995.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ e sua moglie __________ contestano la
tassazione intermedia IC 1991-92, con effetto dal 10 marzo 1992 e la mancata
deduzione degli alimenti dalla tassazione IC 1993-94. Fanno osservare che il
versamento di fr. 40'000.-- era comprensivo di fr. 6'000.-- di alimenti
arretrati e di fr. 34'000.-- per 18 mensilità a partire dal marzo 1992, ma non
di altre pretese finanziarie, che erano già state liquidate in precedenza con
la sentenza del Pretore di Locarno-Campagna del 12 luglio 1983. Il motivo del
versamento globale dell'importo è da ricercare nella rottura definitiva dei
rapporti tra gli ex coniugi.
-
3.1
Il reddito e la sostanza
fanno oggetto di tassazione intermedia in caso di matrimonio, di divorzio o di
separazione dei coniugi (art. 99 cpv. 1 lett. a LT).
Gli alimenti percepiti in
caso di divorzio o separazione hanno la loro causa nel diritto di famiglia (art.
145, 152 CC); in caso di disgiunzione delle partite a' sensi dell'art. 10 LT,
la pensione alimentare è imposta al coniuge beneficiario quale reddito d'altra
fonte (art. 21 lett. g LT) e viene invece dedotta nella partita fiscale del
coniuge che la versa (art. 31 cpv. 1 lett. c LT).
Secondo la giurisprudenza
di questa Camera, se il contributo alimentare subisce delle variazioni in
funzione di una decisione giudiziaria, se ne tiene conto ai fini fiscali sia
nella partita del beneficiario sia in quella del debitore. Altrimenti detto, la
norma dell'art. 99 cpv. 1 lett. a LT, che concede l'intermedia in caso di
divorzio o di separazione viene estesa - ritenendola immanente - anche alle
variazioni che, pendente causa, discendono dalle misure provvisionali o da
decisioni altrimenti prese o omologate dal giudice (CDT no 192
del 30 aprile 1980; CDT no 358 del 5 novembre 1987; CDT
233/92 del 21 settembre 1992 - in re N. G.). Ciò consente d’altronde di
rispondere alla preoccupazione di meglio tener conto della capacità
contributiva dell’uno e dell’altro coniuge (RDAF 46 - 1990 - pp.
467 ss., in particolare p. 473, consid. 2c).
Secondo la più recente
dottrina, l'applicazione estensiva della menzionata lett. a è giustificata non
soltanto se vi è modifica dell'importo degli alimenti per decisione del
magistrato civile (CDT n. 145/88 in re A. L.), ma anche, in ossequio
al modificato diritto di famiglia, se la modifica degli obblighi fra divorziati
discende da un accordo extragiudiziale (Epiney-Colombo,
Convenzioni sui contributi alimentari e fisco: è necessaria l'omologazione del
giudice?, in RDAT I 1993, p. 453; Deschenaux/Tercier,
Le mariage et le divorce, 3.a ed., p. 137; RDAF 46 - 1990 - pp.
467 ss., consid. 4b).
3.2
Non v’è quindi dubbio che
la modifica apportata dagli ex coniugi, con l’ausilio dei rispettivi legali,
alla convenzione del 1° giugno 1983, omologata dal Pretore con la sentenza di
divorzio dell’12 luglio 1983, sia idonea a provocare, secondo la costante e
risalente giurisprudenza di questa Camera, l’allestimento di una tassazione
intermedia con effetto dalla data in cui è stata sottoscritta la nuova
convenzione, vale a dire dal 10 marzo 1992. La nuova convenzione stipulata tra
le parti ha in effetti portato alla liquidazione di qualsiasi pretesa passata,
presente e futura, mediante versamento di un importo di fr. 40’000.--, di cui,
come si evince dalla corrispondenza scambiata tra le parti interessate, fr.
6’000.-- per alimenti arretrati e fr. 34’000.-- quale capitalizzazione della
rendita mensile calcolata su un periodo di diciotto mesi (cfr. lettera dell’11
febbraio 1992 dell’avv. __________. all’avv. __________.).
- Da quanto precede,
emerge che il problema sollevato nel ricorso riguarda in sostanza il rifiuto dell’
Ufficio di tassazione di considerare l’importo capitalizzato di fr. 34’000.--
alla stregua di una prestazione periodica e di ammetterne la deduzione nella
partita fiscale del ricorrente e di imporlo in quella dell’ex coniuge. Il
problema, in altre parole, è quello del versamento effettuato una tantum
a tacitazione delle pretese per alimenti del coniuge divorziato.
4.1
Secondo l’art. 31 cpv. 1
lett. c LT, sono deducibili gli alimenti versati al coniuge divorziato o
separato durevolmente ai sensi dell'art. 10, cpv. 2, per sé e per i figli sotto
la sua autorità parentale. L'art. 23 lett. b LT prevede, d'altra parte, che non
sono soggette all'imposta sul reddito le prestazioni fondate sul diritto di
famiglia, ad eccezione degli alimenti di cui all'art. 21 lett. g LT. In altri
termini, per quelli che la legge tributaria chiama alimenti è stabilito
che debbano essere imposti al beneficiario, quali redditi di altra fonte,
potendo peraltro essere dedotti dall'imponibile di chi è obbligato a versarli.
Questa Camera ha già avuto
modo di decidere che la nozione di alimenti, di cui all’art. 31 cpv. 1 lett. c
LT, va riferita unicamente ai versamenti periodici con caratteristica quindi di
onere permanente e non può essere invece estesa ai versamenti effettuati a
titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti e altre (RTT
1982 p. 582 s.; CDT n. 280 del 29 agosto 1989 in re M.P.; STF
del 24 agosto 1987 in re E.M.; STF dell’8 marzo 1990). In
effetti, alla possibilità di dedurre dal reddito del debitore l'onere
permanente rappresentato dagli alimenti corrisponde un pari aumento dei fattori
di reddito imponibile del beneficiario degli stessi. La liquidazione in
capitale costituisce invece per colui che è gravato da tale onere una
diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde a un aumento di quella
del beneficiario della prestazione.
Anche il versamento a rate
di un importo prestabilito viene quindi trattato alla stessa stregua del
versamento unico in capitale, perché tocca la sostanza e non il reddito (CDT
n. 49 del 19 aprile 1991 in re F.; Patrick Holtz, Steurrechtliche
Folgen der Ehescheidung, Bern-Stuttgart: Haupt 1989, pag. 169).
4.2
Va altresì rilevato che le
parti hanno la facoltà di scegliere tra rendita periodica e liquidazione una
tantum. Quando scelgono il pagamento in capitale invece di una pensione
sono libere di fissarne l'importo tenendo conto delle conseguenze fiscali che
questa scelta comporta per l'uno e per l'altro ex coniuge, non diversamente da
quanto avviene in occasione della fissazione dell'importo della rendita (RDAF
46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 3c).
4.3
La soluzione adottata dal
Legislatore ticinese corrisponde d’altronde a quella adottata da numerosi altri
cantoni (RF 49 -1994 - p. 599 s.), quali per es. Zurigo, Berna,
San Gallo, Argovia, Vaud e Ginevra, che ammettono la deduzione dal reddito soltanto
delle prestazioni a carattere periodico, cioè rendite, pensioni e sussidi per
il mantenimento, non invece delle prestazioni in capitale versate per il
mantenimento dell' ex-coniuge e dei figli di cui ha la custodia, neppure se
sono versate sulla base dell' art. 152 CCS (RDAF 46 - 1990 - pp.
467 ss., consid. 3d, con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
4.4
L'autorità fiscale, nello
stabilire la natura e il carattere di una liquidazione in capitale versata all'
ex coniuge, si atterrà, di regola, al testo della sentenza del giudice civile o
della convenzione omologata. Se del caso, le interpreterà alla luce degli
ulteriori mezzi di prova prodotti dalle parti. Ciò vale, a maggior ragione,
quando le parti, senza più dover ricorrere al giudice civile, hanno modificato
di comune accordo la regolamentazione degli effetti patrimoniali del divorzio
stabilita dal giudice (RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid. 4b; supra
consid. 3.1).
- Con la convenzione
stipulata il 10 marzo 1990 __________ __________ si è impegnato, come già si è
visto, a versare alla ex moglie un importo di fr. 40'000.-- a tacitazione di
ogni e qualsiasi pretesa passata presente e futura.
I mezzi di prova prodotti
dal ricorrente nella procedura di tassazione consentono di stabilire innanzi
tutto che l'importo di fr. 40'000.-- riguarda soltanto gli alimenti, poiché le
altre pretese finanziarie erano già state liquidate in precedenza, come si
evince dal punto 8 della convenzione del 1° giugno 1983, omologata dal Pretore
di Locarno-Campagna con sentenza del 12 luglio 1983. Le trattative che hanno
condotto alla modifica della convenzione del 1° giugno 1983, omologata dal
giudice, permettono di stabilire, al di là di ogni possibile dubbio e come
d'altronde afferma anche il ricorrente nel ricorso, che la liquidazione patrimoniale
per alimenti non ancora scaduti ammonta a fr. 34'000.--. La rimanenza di fr.
6'000.-- si riferisce invece ad arretrati, quindi a pensioni alimentari già
scadute e non ancora pagate e che quindi, proprio per questo motivo, rientrano
tra le deduzioni ammesse fino al momento della tassazione intermedia.
Non può invece esservi
dubbio che il versamento di fr. 34'000.--, anche se calcolato in base a
diciotto mensilità, non possa essere più considerato come una prestazione periodica,
ma debba essere invece qualificato, proprio perché effettuato globalmente, alla
stregua di una liquidazione una tantum, non più deducibile a titolo di
alimenti. La modalità, liberamente scelta dagli ex coniugi a modifica della
precedente convenzione e a definitiva liquidazione dei reciproci rapporti,
configura fiscalmente per il coniuge che la versa una diminuzione patrimoniale
e per quello che la riceve un incremento patrimoniale, che non influiscono sui
rispettivi redditi (cfr. anche RDAF 46 - 1990 - pp. 467 ss., consid.
5 e 6).
Per quanto precede,
quindi, a decisione con cui l'UT ha allestito una tassazione intermedia per
modifica degli alimenti o, meglio, per cessazione del versamento periodico
degli alimenti sfugge a ogni critica. Del pari sfugge a critica la successiva tassazione
ordinaria, nell'ambito della quale non è più stato preso in considerazione
alcun versamento periodico di alimenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 250.--
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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