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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.179
Data decisione, Autorità: 07.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00179
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 28 agosto 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________, domiciliato a __________, è economista. Nel periodo di computo 1991/92 ha svolto diverse attività di consulenza, su mandato del Dipartimento delle opere sociali (studio sulle nuove forme familiari in Ticino, studio sul rapporto medico-paziente) e del Comune di __________, per il quale ha svolto pure la funzione di animatore del Centro giovanile.
Nella dichiarazione fiscale 1993/94 esponeva pertanto redditi per complessivi fr. 47'345.-, comprensivi anche di alcune indennità dell'assicurazione disoccupazione; chiedeva peraltro la deduzione di complessivi fr. 21'167.- a titolo di spese per il conseguimento del reddito, spiegando che i mandati conferitigli lo avevano obbligato a sostenere spese elevate per telefono, trasferte in automobile, affitto di un locale eccetera.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 13 marzo 1995, l' Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito del lavoro del contribuente in fr. 40'000.- in media annua, da cui deduceva quindi fr. 4'000.- a titolo di deduzione da attività dipendente nonché fr. 2'400.- per spese di doppia economia domestica.
L' Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 14 agosto 1995 ribadendo i limiti cui sottostà la deduzione delle spese professionali per i lavoratori dipendenti e facendo notare al reclamante come questi avesse già beneficiato della soluzione a lui più favorevole.
All'udienza del 16 novembre 1995, le parti hanno concordato, con l'assenso del Presidente della Camera di diritto tributario, di stabilire il reddito imponibile netto annuo in fr. 28'674.– per l'IC e in fr. 28'493.– per l'IFD.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 agosto 1995 è riformata nel senso che il reddito imponibile è ridotto a fr. 28'674.– per l'IC e in fr. 28'493.– per l'IFD.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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