AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.181
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00181
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 5 settembre 1995
in materia di: Revisione __________ /__________ /
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con istanza del 28 aprile 1995, __________ __________ chiedeva all' Ufficio di tassazione di __________ -__________ la revisione della tassazione __________ /__________ /, intimatale il 14 novembre 1994, adducendo di essersi avveduta di una svista manifesta in cui sarebbe incorsa l'autorità fiscale nell'accertamento degli interessi passivi pagati nel periodo di computo 1991/92;
che, con decisione del 4 agosto 1995, l' Ufficio di tassazione respingeva l'istanza, richiamandosi all'art. 196 cpv. 2 LT-1976, secondo cui la revisione è esclusa se il motivo di revisione avrebbe già potuto essere fatto valere nella procedura ordinaria qualora si avesse avuto la diligenza che si poteva ragionevolmente esigere;
che, con ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente la revisione della tassazione contestata, rilevando una svista manifesta nel fatto che l'autorità fiscale non si sia accorta che gli interessi ipotecari relativi ad un debito di fr. 4'200'000.- non potessero ammontare a soli fr. 157'375.-, come indicato nella dichiarazione;
che, con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994);
che l'unica disposizione transitoria in materia di revisione prevede che alla revisione delle decisioni già cresciute in giudicato al momento dell'entrata in vigore della nuova legge si applichino i termini del diritto precedente (art. 318 cpv. 1 LT 1994);
che, di conseguenza, il momento della crescita in giudicato della decisione determina il termine di prescrizione applicabile: se la decisione cresce in giudicato entro il 31 dicembre 1994, è applicabile il termine di 5 anni, mentre negli altri casi è applicabile il più lungo termine di prescrizione di 10 anni previsto dall'art. 233 LT 1994 (Allidi, Le principali modifiche della nuova legge tributaria: procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in RDAT I-1995 p. 469);
che l'art. 234 cpv. 1 LT 1994 attribuisce la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda, mentre in precedenza tutte le decisioni di revisione competevano alla Divisione delle contribuzioni con possibilità di ricorso alla Camera di diritto tributario;
che la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT 1994);
che, riferendosi l'art. 318 cpv. 1 delle disposizioni transitorie della nuova LT unicamente ai termini di prescrizione, la nuova competenza decisionale (dell'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda di revisione) è applicata a tutte le domande di revisione inoltrate a partire dal 1° gennaio 1995 indipendentemente dal fatto che la decisione alla quale la richiesta di revisione si riferisce sia o meno già cresciuta in giudicato in regime di vecchia LT (Allidi, op. cit., p. 470; inoltre Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1 del 26 aprile 1994, p. 67);
che pertanto l'istanza di revisione della ricorrente è stata correttamente esaminata e decisa dall' Ufficio di tassazione di __________ -__________, quale "autorità che ha emanato la decisione" ai sensi dell'art. 234 cpv. 1 LT 1994;
che, tuttavia, avendo applicato l'art. 234 LT 1994 per quanto si riferisce all'autorità competente a decidere sull'istanza di revisione, l' Ufficio di tassazione avrebbe coerentemente dovuto applicare lo stesso articolo anche per quanto si riferisce ai rimedi giuridici, segnalando pertanto all'istante la facoltà di interporre reclamo, conformemente al combinato disposto degli artt. 206 e 234 cpv. 3 LT 1994 (cfr. per questo aspetto Rapporto di maggioranza cit., p. 67 s., ove si sottolinea come proprio l'intenzione di applicare la procedura della nuova LT a tutte le istanze di revisione inoltrate a partire dal 1° gennaio 1995 abbia suggerito alla Commissione speciale di proporre l'emendamento della norma proposta dal Consiglio di Stato, che prevedeva invece l'applicazione della procedura della LT 1976);
che il ricorso deve pertanto essere rinviato all' Ufficio di tassazione, perché quest'ultimo si pronunci quale autorità di reclamo;
che un'analoga decisione deve essere presa con riferimento all'imposta federale diretta;
che infatti il Consiglio federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in vigore della nuova legge, ha scelto la data del 1° gennaio 1995 e nel diritto amministrativo vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.);
che, infatti, l'art. 149 cpv. 3 LIFD prevede, esattamente come l'art. 234 cpv. 3 LT 1994, che "la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriore";
che, dunque, poiché la decisione della quale è stata chiesta la revisione era impugnabile mediante reclamo all' Ufficio di tassazione di __________ -__________, anche la decisione che respingeva l'istanza di revisione era impugnabile con reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso del 5 settembre 1995 è rinviato all' Ufficio di tassazione di __________ -__________, perché si pronunci quale autorità di reclamo.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster