__________,
__________ e __________ __________,
__________ __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________ __________,
-
che, non avendo i signori
__________, __________ e __________ __________, domiciliati a __________,
inoltrato tempestivamente il questionario per le indivisioni, cui erano tenuti
in quanto comproprietari di un immobile a __________, l' Ufficio di tassazione
di __________ intimava loro, in data 13 luglio 1995, una diffida raccomandata,
con cui gli attribuiva un ultimo termine di dieci giorni;
-
che, con lettera del 20 luglio
i contribuenti contestavano l'obbligo di pagare la tassa di diffida di fr.
30.–, argomentando di avere ottenuto una proroga per la presentazione delle
proprie dichiarazioni fiscali personali;
-
che, con decisione su
reclamo del 28 luglio 1995, l' Ufficio di tassazione respingeva il gravame,
richiamandosi ad una lettera già indirizzata loro in data 24 maggio 1995, in
cui era stato spiegato che dall'obbligo di presentare le dichiarazioni
personali doveva essere distinto quello di inoltrare il questionario per le comproprietà
e le altre indivisioni;
-
che, con ulteriore
decisione del 14 settembre 1995, non avendo ancora ricevuto il formulario
richiesto, l'autorità fiscale infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare
di fr. 50.–;
-
che la multa veniva poi
confermata con decisione del 27 settembre 1995, successiva ad un reclamo con
cui i contribuenti sostenevano nuovamente di avere rispettato i termini per
l'inoltro delle dichiarazioni fiscali personali;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, __________ e __________
__________ postulano l'annullamento della tassa di diffida e della multa
disciplinare;
-
che l'art. 202 LT 1994, in
materia di imposta cantonale, e l'art. 128 LIFD, in materia di imposta federale
diretta, stabiliscono che i soci, i comproprietari e i proprietari in comune
devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro
rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza;
-
che su tale presupposto
l'autorità fiscale ha preteso dai ricorrenti l'inoltro dell'apposito modulo n.
__________, cioè del Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni,
per le comproprietà;
-
che, secondo gli art. 198
cpv. 3 LT 1994 e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la
dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a
rimediarvi entro un congruo termine;
-
che la legge tributaria
precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita
dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo
all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30
giorni (art. 198 cpvv. 4 e 5 LT 1994);
-
che l'art. 19 del
Regolamento della legge tributaria, del 18 ottobre 1994, stabilisce che «per
ogni diffida inviata al ricorrente che non osserva i termini di consegna della
dichiarazione d'imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte
viene percepita una tassa di fr. 30.–»;
-
che di conseguenza il
ricorso, nella misura in cui si riferisce alla decisione in materia di diffida,
è manifestamente irricevibile, in quanto tardivo, essendo intercorsi fra la
data dell'intimazione della decisione e il ricevimento del ricorso da parte di
questa Camera ben due mesi e mezzo;
-
che chiunque, nonostante
diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe
giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste
ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);
-
che, nel caso concreto, si
è già rilevato come i ricorrenti abbiano violato l'obbligo di collaborazione
cui erano tenuti in qualità di comproprietari o proprietari in comune,
omettendo di inoltrare, debitamente compilato, il modulo 134;
-
che, tuttavia, il
formulario per le indivisioni, così come la diffida e la multa, sono stati
inviati al solo signor __________ __________ e non separatamente ai tre comproprietari,
obbligati a prestare la propria collaborazione all'autorità fiscale;
-
che, in simili
circostanze, non si giustifica di infliggere una qualsivoglia sanzione a due
dei ricorrenti, cioè ai signori __________ e __________ __________, cui non è
mai stata direttamente richiesta la collaborazione prevista dagli articoli 202
LT 1994 e 128 LIFD;
-
che, comunque, in virtù
dei principi generali del diritto penale, applicabili anche alle
contravvenzioni fiscali, in nessun modo avrebbe potuto giustificarsi
l'inflizione di un'unica multa a più persone, senza tener conto della
rispettiva posizione penale e della responsabilità soggettiva di ciascuno;
-
che, pertanto, la multa,
inflitta ai tre ricorrenti, deve essere annullata.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994