AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.222
Data decisione, Autorità:
29.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00222
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 20 ottobre 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ __________,
domiciliata a , è segretaria comunale del Comune di __________
__________ (). Notificandole la tassazione IC/IFD 1993/94, con
decisione del 16 gennaio 1995, l' Ufficio di tassazione di __________
commisurava il suo reddito imponibile in fr. 59'866.– in media annua e la
sostanza in fr. 155'436.–. La contribuente impugnava la suddetta decisione con
reclamo, postulando le seguenti deduzioni dal reddito:
– fr.
95.– in media annua per l'affitto di una cassetta di sicurezza presso la Banca
__________ __________,
– fr.
700.– per le spese di doppia economia domestica (pranzo di mezzogiorno il 50%
dei giorni lavorativi),
– fr.
500.– per spese di perfezionamento, avendo frequentato un corso per segretari
comunali, organizzato dal canton Ticino, ed un corso di lingua tedesca.
Chiedeva inoltre lo
stralcio del reddito proveniente dalla partecipazione ad una comunione
ereditaria, essendo la casa in oggetto abitata da una usufruttuaria.
L'autorità fiscale
accoglieva il gravame limitatamente a quest'ultimo petitum. Negava per
contro le deduzioni per la cassetta di sicurezza, per la doppia economia domestica,
e per il perfezionamento. A quest'ultimo riguardo, faceva notare come il costo
del corso di lingua tedesca fosse stato ammesso in deduzione, a differenza del
corso per segretari comunali, che era stato considerato non spesa di perfezionamento
ma di formazione professionale.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone le
richieste già formulate in sede di reclamo all'autorità di tassazione. In relazione
alla deduzione per l'affitto della cassetta di sicurezza, pur condividendo la
decisione impugnata, osserva che la stessa le era stata concessa nel precedente
periodo fiscale. Quanto alla doppia economia domestica, contesta la tesi del
fisco, secondo cui essa potrebbe essere riconosciuta solo se il contribuente
non può rientrare "regolarmente" al proprio domicilio. Nega infine
che il corso per segretari comunali, da lei frequentato, le sia servito per un
avanzamento professionale, essendo ella già stata assunta dal Comune di
__________ __________, al momento di iscriversi.
All'udienza del 14
dicembre 1995, le parti hanno concordato, con l'assenso del Presidente della
Camera di diritto tributario, di concedere una deduzione di fr. 500.– per spese
di perfezionamento e una di fr. 875.– per spese di doppia economia domestica.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 18 settembre 1995 è riformata nel
senso che è concessa una deduzione di fr. 500.– per spese di perfezionamento,
per l'imposta cantonale, e una di fr. 875.– per spese di doppia economia domestica,
per le imposte cantonale e federale diretta.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster