e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: avv. __________. , __________ __________ -,
-
che, con raccomandata
dell'11 settembre 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________
invitava i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a
__________, a produrre, entro il successivo 30 settembre, i rendiconti
aziendali relativi all'attività svolta nel periodo di computo 1993/94 ed a
chiarire la composizione dell'importo di fr. 65'000.–, dichiarato quale numerario;
-
che, non avendo ricevuto
la documentazione richiesta, l'autorità fiscale infliggeva ai contribuenti, con
decisione del 18 ottobre 1995, una multa disciplinare di fr. 75.– ed attribuiva
loro un ultimo termine di dieci giorni per produrre quanto richiesto;
-
che i contribuenti
impugnavano la suddetta decisione con reclamo all' Ufficio di tassazione,
argomentando che la diffida a presentare i documenti necessari all'autorità
fiscale avrebbe dovuto essere intimata al loro rappresentante contrattuale,
l'avv. __________ __________, che già aveva chiesto ed ottenuto per loro conto
due proroghe del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale;
-
che l' Ufficio di
tassazione respingeva il gravame con decisione del 23 ottobre 1995, nella quale
sottolineava di non avere mai ricevuto una procura dalla quale risultasse il
preteso rapporto di rappresentanza;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
postulano l'annullamento della multa, attirando l'attenzione sul fatto che
l'autorità fiscale ha considerato valida la dichiarazione fiscale da loro inoltrata
con la firma del loro rappresentante, sicché contrasta con la buona fede la
successiva affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui non
vi sarebbe un valido rapporto di rappresentanza;
-
che, sia per la legge
cantonale sia per la legge federale, il contribuente può farsi rappresentare
contrattualmente davanti alle autorità fiscali, nella misura in cui la sua
collaborazione personale non sia necessaria (artt. 190 cpv. 1 LT 1994 e 117
cpv. 1 LIFD);
-
che una procura scritta
deve essere prodotta solo qualora sia l'autorità fiscale a richiederla al
rappresentante (artt. 190 cpv. 2 LT 1994 e 117 cpv. 2 LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 400);
-
che, secondo la
giurisprudenza, quando il contribuente è assistito da un rappresentante e il
potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono
essere intimati al o anche al rappresentante, in virtù delle norme sul mandato
(cfr. CDT n. 268 del 7 settembre 1987 in re R.F. SA);
-
che, in simili casi,
l'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante,
fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (Masshardt/Tatti,
Commentario IFD, Lugano 1985, p. 431), sicché, se non procede in tal modo,
nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a
carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296);
-
che, nella fattispecie, la
dichiarazione fiscale dei ricorrenti è stata inoltrata in data 6 settembre
1995, con la sola firma dell'avv. __________ __________, e non risulta
d'altronde che l'autorità fiscale abbia ritornato ai contribuenti il
formulario, con la diffida a completarlo con le firme mancanti;
-
che, infatti, la legge
prescrive chiaramente che il modulo deve essere compilato in modo completo e
veritiero, firmato personalmente e inviato, con gli allegati prescritti,
all'autorità competente entro il termine stabilito (artt. 198 cpv. 2 LT 1994 e
124 cpv. 2 LIFD), e precisa altresì che il contribuente che omette di inviare
la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto è diffidato a
rimediarvi entro un congruo termine (artt. 198 cpv. 3 LT 1994 e 124 cpv. 3
LIFD);
-
che non vi è dubbio,
pertanto che la mancanza di firma dei contribuenti configuri un vizio di forma
della dichiarazione d'imposta (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 80 s.), tanto è vero che la legge federale
esige l'assegnazione del suddetto termine anche nel caso in cui un solo coniuge
abbia sottoscritto la dichiarazione, mentre vi sono obbligati entrambi (art.
113 cpv. 2 LIFD);
-
che il contribuente può
rinunciare a sottoscrivere personalmente la propria dichiarazione d'imposta
qualora sia rappresentato, ragione per cui l'obbligo di firma non è considerato
strettamente personale, come per esempio quello di comparire dinanzi all'autorità
fiscale per fornire informazioni a voce (Känzig/Behnisch, op.
cit. p. 79);
-
che, nel caso in esame,
avendo ammesso la validità del rapporto di rappresentanza fra i ricorrenti e
l'avv. __________, l'autorità fiscale avrebbe coerentemente dovuto notificare
anche la successiva diffida a presentare la documentazione mancante allo stesso
rappresentante contrattuale;
-
che da tale considerazione
discende necessariamente la conclusione che il pregiudizio derivato dalla
mancata intimazione della diffida al rappresentante dei ricorrenti non può
essere posto a carico di questi ultimi;
-
che la multa inflitta ai
ricorrenti deve conseguentemente essere annullata ed ai ricorrenti deve essere
attribuita una indennità per ripetibili, calcolata secondo la TOA.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 23 ottobre 1995 è riformata nel senso
che la multa disciplinare del 18 ottobre 1995 è annullata.
Ai ricorrenti è assegnata
un'indennità di fr. 200.– a titolo di ripetibili.