AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.231
Data decisione, Autorità: 29.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00231
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 2 novembre 1995
in materia di: IC 93/94 int.
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nel 1994 la contribuente, terminato il congedo maternità, ha ripreso l'attività presso la medesima ditta, percependo da gennaio ad aprile un salario lordo di fr. 3'500.-- e da ottobre a dicembre un salario mensile di fr. 4'500.-- per i mesi di ottobre e di novembre e di fr. 6'792.-- per il mese di dicembre, per complessivi fr. 29'792.--. Da maggio a settembre ha beneficiato di un congedo non pagato (cfr. lettere del 9 novembre 1993, risp. del 16 novembre 1994 della __________ __________ alla contribuente; inoltre ricapitolazione manoscritta non datata dei salari 1994). Il 30 aprile 1995 __________ __________ ha cessato definitivamente l'attività presso la __________ __________.
Con decisione del 17 gennaio 1995 l'UT respingeva la domanda di tassazione intermedia IC, negando che fossero concretamente dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 99 cpv. 1 lett. e LT.
La contribuente presentava reclamo in tempo utile, riproponendo all'UT la domanda di tassazione intermedia.
Dopo averla sentita e aver raccolto ulteriore documentazione, l'UT, con decisione del 26 settembre 1995, respingeva il reclamo, osservando:
«Nel caso in esame, la moglie del contribuente ha iniziato un'attività indipendente a tempo parziale dal 17.1.94, dopo aver lavorato a tempo pieno fino a giugno 1993 e dopo un periodo d'inattività durato da luglio 1993 a dicembre 1993. Lo stipendio è passato da fr. 6'700.-- (stipendio intero giugno 1993) a fr. 3'500.--. Dopo aver lavorato fino al 30.04.94 a metà tempo a fr. 3'500.--, ha interrotto l'attività, riprendendola poi dal 1.10.94 con uno stipendio mensile di fr. 4'500.--. Dal 1.05.95 ha cessato definitivamente l'attività.
In questa sede si ritiene non si avverino i presupposti per l'effettuazione della tassazione intermedia in quanto lo stipendio non si riduce durevolmente nella misura di almeno il 50%».
In occasione dell’udienza del 5 dicembre 1995 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
La vigente legge tributaria si basa sul sistema della tassazione sul passato ("praenumerando"), secondo cui nel periodo fiscale si considera il reddito conseguito nel periodo di computo, vale a dire nei due anni civili precedenti (art. 95 cpv. 1 LT; si veda inoltre per il diritto federale l'art. 41 cpv. 1 DIFD). Tale sistema si fonda sul presupposto che il reddito conseguito nel periodo fiscale sia analogo a quello conseguito nel periodo di computo. Tuttavia, sia la legislazione fiscale cantonale che quella federale prevedono dei correttivi. Dati determinati presupposti stabiliti dalla legge (art. 99 LT; si vedano per l'IFD gli articoli 42 e 96 DIFD), l'elemento imponibile viene fissato in base ai redditi conseguiti a partire dal momento in cui tali presupposti si sono verificati. Si parla in simili casi di tassazione intermedia, voluta per evitare che una modifica permanente delle basi della tassazione, che altrimenti sarebbe presa in considerazione soltanto nel periodo successivo di tassazione, abbia conseguenze inaccettabili dal profilo di un'imposizione rispettosa dell'effettiva capacità contributiva (cfr. RTT 1989 p. 253 ss. con rif. STF del 10 settembre 1985 in re M.N.; inoltre Messaggio del Consiglio federale concernente l'ordinamento delle finanze dal 1951 al 1954, del 19 luglio 1950 in FF 1950 p. 561; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, ad art. 96 p. 416 ss. Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 262 e ss.).
Di conseguenza, l'onere fiscale viene adattato alle mutate condizioni di reddito del contribuente.
4.2.
Per quanto concerne la legislazione cantonale, l'art. 99 LT enumera i casi in cui il reddito e la sostanza sono oggetto di tassazione intermedia. In particolare, secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. e LT si fa luogo ad intermedia in caso «di modificazione durevole del reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata a titolo principale nella misura di almeno il 50%». La lettera e dell'art. 99 LT è stata introdotta con la modifica del 3 novembre 1986, in vigore dal 1° gennaio 1987, (BU 86, pag. 323) al fine di adeguare la legislazione tributaria in materia di intermedia alle mutate condizioni sociali (cfr. Messaggio finanze N. 3077 del 26 agosto 1986), poiché era sempre più frequente che una persona – a causa di svariati motivi, personali, congiunturali, od altri – in luogo di cessare definitivamente la sua attività lucrativa, scegliesse o fosse costretta a svolgere una professione a tempo parziale. Al Legislatore è quindi parso opportuno concedere la tassazione intermedia ogni qualvolta si realizzi una durevole modificazione del reddito in ragione di almeno il 50%, a prescindere dal contemporaneo verificarsi di eventi quali l'età, la malattia, l'impegno familiare o la disoccupazione, poiché, simili condizioni, non facilmente definibili, avrebbero dato adito a seri problemi interpretativi, con conseguente stato di incertezza giuridica (Messaggio finanze N. 3077, cit., p. 3).
Dal citato Messaggio e dal relativo Rapporto (Rapporto della speciale Commissione del Gran Consiglio, N. 3077R, del 27 ottobre 1986) appare chiaro che il legislatore ha richiesto il verificarsi cumulativo delle seguenti tre condizioni:
– la prima, qualitativa, riferita ad una variazione del reddito da attività lucrativa dipendente;
– la seconda, temporale, riferita alla durevolezza della variazione;
– la terza, quantitativa, riferita all'entità della variazione, stabilita dalla lettera della norma nel 50%.
4.3.
Attorno a quest'ultima condizione si è sviluppata un'ampia giurisprudenza, che ha consentito di precisare diversi aspetti.
Va ricordato, innanzi tutto, che la norma nella sua formulazione esprime in modo chiaro la volontà del legislatore e non concede spazio a interpretazioni diverse da quella che sgorga dal significato letterale delle parole. La modificazione é riferita al reddito (non all'attività) e deve esserlo nella misura di almeno il 50%; questa proporzione costituisce la soglia minima della riduzione del salario. È quindi dato il caso di intermedia anche quando l'attività fosse ridotta in misura inferiore al 50%, a condizione ce il reddito lo sia per almeno la metà.(cfr. CDT n. 130 del 22 maggio 1989 in re T.F.). Occorre poi riferire la variazione ad uno stesso e unico momento, che è chiaramente quello in cui l'attività viene ridotta o aumentata. Il reddito "modificato" va confrontato con quello che sarebbe stato conseguito senza l'aumento o la riduzione dell'attività. Altrimenti detto, occorre prendere in considerazione due grandezze omogenee, proprio per evitare che, in tempi di marcata inflazione, un semplice adeguamento salariale faccia scendere la diminuzione salariale al di sotto del 50% (RTT 1989 p. 225; inoltre CDT n. 57 del 14 aprile 1994 in re P. e A. A.). Occorre inoltre che la modifica del reddito sia la conseguenza di un evento generatore, vale a dire di un aumento o di una riduzione dell'orario lavorativo e non una semplice oscillazione di reddito (RDAT I-1992 p. 217; Soldini, La tassazione intermedia per modificazione del reddito da attività dipendente del 50%, in Rep. 1991 215 ss.; inoltre CDT n. 118 del 21 giugno 1993 in re S.P.).
Come si evince dalla documentazione versata agli atti, la ricorrente, dopo il congedo di cui ha beneficiato in relazione alla maternità, ha ripreso il lavoro presso la __________ __________ a partire dall’inizio del 1994, più o meno a metà orario, per una durata che va da metà gennaio a metà maggio circa e da inizio ottobre a fine dicembre. Il salario è stato fissato inizialmente in fr. 3’500.-- mensili, riservato un conguaglio sulla base delle prestazioni effettive, ritenuta una base annua di fr. 91’000.--, vale a dire il salario corrispondente al tempo pieno. Per il resto hanno continuato a vigere le precedenti condizioni del Regolamento di servizio (cfr. modifica contrattuale del 9 novembre 1993).
5.2.
Viene dunque sostanzialmente sottoposta al giudizio della Camera una variante sinora mai esaminata: quella della modifica del contratto di lavoro, che prevede lo svolgimento dell’attività salariata a orario ridotto limitatamente ad alcuni periodi sull’arco di un anno, che produce una diminuzione sia del salario sia della durata del lavoro superiore alla metà sulla media dell’anno, con punte di salario e di durata dell’orario lavorativo superiori alla metà durante determinati periodi e con flessione a zero durante altri.
5.3.
Ci si trova in sostanza confrontati con un caso particolare di lavoro part time.
La dottrina distingue quattro ipotesi principali di lavoro a tempo parziale a dipendenza dello svolgimento regolare o irregolare dell'attività lavorativa e della durata, determinata o indeterminata, del rapporto di lavoro, segnatamente:
a. prestazione lavorativa regolare e contratto di durata indeterminata;
b. prestazione lavorativa regolare e contratto di durata determinata;
c. prestazione lavorativa irregolare e contratto di durata indeterminata;
d. prestazione lavorativa irregolare e contratto di durata determinata.
Il caso della ricorrente rientra nella terza ipotesi (c), vale a dire in quella di un contratto di lavoro a tempo parziale di durata indeterminata che prevede uno svolgimento irregolare dell'attività. Si tratta del caso denominato dalla dottrina di lavoro su chiamata (travail sur appel, Arbeit auf Abruf), vale a dire di una forma di attività irregolare, in cui il lavoratore si impegna a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (cfr. Thévenoz, Le travail intérimaire, tesi, Ginevra/Losanna 1987, p. 26; Brunner/Bühler/Wäber, Commentaire du contrat de travail, p. 282 s.; Saviaux, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, tesi, Losanna 1993, p. 152).
Si tratta di una forma di lavoro diffusa in determinati settori, ad esempio in quello della vendita al dettaglio (grandi magazzini) o in quello sanitario (cfr. Thévenoz, loc. cit.), che risponde a precise esigenze del datore di lavoro, ma può incontrarsi anche con quelle del lavoratore (cfr. Saviaux, loc. cit.).
5.4.
Non diverso da quelli appena ricordati è il caso della ricorrente, che lavora alle dipendenze di una società fiduciaria di revisione, che conosce punte di lavoro diversificate durante i vari periodi dell'anno. A seguito della maternità, terminato il periodo di congedo, la ricorrente ha trovato compatibile con le proprie esigenze di madre, considerata anche la prevedibilità della chiamate, lo svolgimento di un'attività a metà tempo o leggermente superiore durante un numero limitato di mesi all'anno, che le lasciava la primavera inoltrata e l'estate a completa disposizione della famiglia.
Mediamente sull'arco dell'anno la durata del lavoro è scesa, come si è visto, ben al di sotto della metà e il salario a circa un terzo di quello che avrebbe percepito, se avesse continuato a lavorare a tempo pieno.
5.5.
Sono quindi soddisfatte, per quanto precede, le condizioni sia qualitative che quantitative poste dall'art. 99 lett. e LT. La legge non esige d'altronde, vigente il medesimo contratto di lavoro, che la riduzione del salario sia regolare, vale a dire la conseguenza di una riduzione altrettanto regolare dell'attività lavorativa. In casi come il presente, in cui non vi è continuo cambiamento di datore di lavoro con alternanza di attività con retribuzioni e orari diversi, basta che la riduzione del salario sia mediamente del 50% e ciò sia la conseguenza di una più o meno riduzione della durata del lavoro.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 28 settembre 1995 è riformata nel senso che è accolta la domanda di tassazione intermedia secondo l'art. 99 lett. e LT con effetto dal 17 gennaio 1994. Il reddito del lavoro è stabilito in fr. 29'792.– di media annua.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'autorità di tassazione per l'emissione del nuovo conteggio d'imposta dal 17 gennaio al 31 dicembre 1994.
Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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