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Numero d'incarto:
80.1995.238
Data decisione, Autorità:
07.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00238
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 8 novembre 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliata a __________, ha intrapreso l'attività di docente
presso le scuole comunali di __________ il 1° settembre 1990. Nella dichiarazione
fiscale 1991/92, dichiarava pertanto un reddito di fr. 19'112.–, relativo a
quest'ultimo lavoro, oltre a redditi da attività indipendente per fr. 18'000.–
nel 1989 e per fr. 6'000.– nel 1990.
Notificandole la
tassazione IC/IFD 1991/92, con decisione del 24 luglio 1995, l' Ufficio di
tassazione di __________ -__________ aggiungeva peraltro ai redditi dichiarati
un ulteriore reddito d'altra fonte di fr. 30'000.– in media annua. L'allegata motivazione
spiegava trattarsi del valore di proventi in natura e/o prestazioni valutabili
in denaro. In concreto, l'autorità fiscale aveva aggiunto un reddito d'altra
fonte, per tenere conto dell'avvenuto acquisto, da parte della contribuente, di
un terreno pagato fr. 440'000.–, di cui fr. 90'000.– versati in contanti agli
alienanti.
Con reclamo del 27 luglio
1995, la contribuente postulava lo stralcio del reddito d'altra fonte
argomentando di aver potuto finanziare l'acquisto del fondo grazie ad un mutuo
gratuito concessole da una zia residente a __________ (__________). L'autorità
fiscale respingeva però il gravame con decisione del 9 ottobre 1995, nella quale
sottolineava come la reclamante non fosse stata in grado di documentare la
provenienza dei capitali serviti al finanziamento dell'acquisto immobiliare.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone gli
argomenti già addotti con il reclamo all' Ufficio di tassazione. Allega però
anche una dichiarazione della signora __________ __________, sua zia, che
conferma di averle prestato 50 milioni di lire nel 1989.
-
3.1.
La procedura fiscale,
retta dal principio indagatorio (cfr. art. 172 LT), è caratterizzata
soprattutto dalla collaborazione che il contribuente deve prestare per
assicurare una tassazione completa ed esatta, tant'è che, sotto questo profilo,
si parla di principio di collaborazione (cfr. art. 168 LT).
La giurisprudenza e la
dottrina concernenti la legislazione tributaria zurighese, sostanzialmente
analoga a quella ticinese, hanno recentemente distinto, all'interno della
collaborazione che il contribuente deve prestare alla propria tassazione esatta
e completa, quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali di
collaborazione e quelli che invece sono dei semplici diritti procedurali (cfr. Zweifel,
Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren,
in ASA 49, pp. 513 - 547; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, num.
11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340, con riferimenti alla giurisprudenza zurighese;
Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren,
Zurigo 1989, p. 48 ss.).
3.2.
La distinzione è di
estrema importanza, nel caso della legge tributaria ticinese, per i riflessi
che ha sull'applicazione dell'art. 202 LT . Ma essa può esserlo anche - sia
detto di transenna - in relazione ad altre norme procedurali, come nel caso del
Canton Zurigo, in merito alle norme relative alla tassazione per apprezzamento
e al ribaltamento dell'onere della prova (cfr. art. 90 cpv. 3 StG ZH; Zweifel,
Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren,
cit., pp. 515, 519 e soprattutto 546).
3.3.
Non sempre la distinzione
tra obblighi e diritti procedurali è agevole, soprattutto quando ci si trova in
presenza di norme legali positive che sanciscono l'obbligo di provare
determinate circostanze che fondano la tassazione (cfr. Zweifel,
Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren,
cit., pp. 521 ss., in particolare p. 524 s., sub c.c; inoltre Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, cit., p. 50 ss.).
È tuttavia indiscusso che
le norme concernenti l'onere di provare circostanze che diminuiscono l'onere
fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai diritti procedurali del
contribuente e non agli obblighi (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten
des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, cit., p. 520, in
particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti; inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
op. cit., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340).
3.4.
I diritti procedurali, a
differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà che consente al
contribuente di farne uso a sua discrezione. L'autorità fiscale non può infatti
obbligarlo a farne uso. Deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in caso di
mancato uso del diritto procedurale in questione le circostanze che diminuiscono
l'onere fiscale (debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.) non verranno
prese in considerazione (cfr. Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata).
Ne consegue anche che
l'autorità fiscale non potrà infliggere al contribuente una multa disciplinare
per violazione dei propri obblighi procedurali (cfr. art. 202 cpv. 1 LT), perchè
egli non ha fatto uso di un diritto che la procedura gli concede.
Ciò consente altresì di
risolvere alla radice, nel caso in cui per denegata ipotesi venisse ammessa una
violazione procedurale per mancato uso di un diritto procedurale, il non facile
quesito di stabilire l'entità della colpa e della gravità dell'infrazione, giacché
il mancato uso di un simile diritto non pregiudica minimamente il fisco bensì
esclusivamente il contribuente, che si vedrà tassato maggiormente.
- In un sistema
fiscale che tende ad impedire elusioni alla legge o il raggiro di norme
tributarie i fatti allegati dal contribuente devono essere provati o, a seconda
delle circostanze, resi perlomeno attendibili. Questa esigenza si fa
particolarmente sentire quando a giustificare un dispendio che non può essere
provato con il reddito conseguito il contribuente afferma di aver contratto un
mutuo.
La giurisprudenza ha già,
pertanto, ripetutamente negato la deduzione di debiti e relativi interessi, in
casi in cui il creditore ha domicilio o sede all'estero, in particolare in
"paradisi fiscali" oppure l'identità del creditore non viene resa
nota (Känzig/Be-hnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III,
Basilea 1992, p. 123 s. e giurisprudenza citata; inoltre, CDT
253/87 in re V. e 246-301/87 in re B. del 7 settembre 1987). Con le elevate esigenze
probatorie, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il
creditore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch,
op. cit., p. 124).
- 5.1.
Si è detto che, essendo il
debito un elemento che riduce l'onere fiscale a carico del contribuente, la
prova della sua esistenza e della sua misura compete esclusivamente a lui.
Ebbene, esaminato
l'insieme delle circostanze che hanno caratterizzato la comunicazione
dell'esistenza di tale debito all'autorità di tassazione, non si può giungere
ad una conclusione che si discosta da quella cui è pervenuto l' Ufficio di
tassazione.
Diversi sono infatti gli
elementi che inducono a dubitare dell'esistenza del debito nei confronti di
__________ __________:
-
in
primo luogo, il fatto stesso che la contribuente ne abbia dichiarata
l'esistenza solo nel reclamo interposto contro la decisione dell'autorità
fiscale, nella quale era stato aggiunto ai fattori dichiarati un reddito
d'altra fonte, per tenere conto della sproporzione fra entrate e uscite;
-
quindi,
la circostanza che anche l'unico documento relativo al mutuo in questione sia
stato prodotto solo al momento del ricorso alla Camera di diritto tributario:
nel reclamo si accenna solo ad un prestito di fr. 90'000.–, ricevuto «da una
mia parente residente in Italia»; nel corso della successiva audizione dinanzi all'
Ufficio di tassazione il prestito ricevuto ammonta a circa fr. 60'000.– e «la
contribuente non è in grado di produrre nessuna documentazione»; infine, nelle
osservazioni presentate dalla reclamante dopo l'audizione, precisamente in data
13 settembre 1995, viene finalmente nominata la signora Cantelmo, con la
precisazione tuttavia che vi sarebbe stato un mero accordo verbale, «senza
ricevute né tanto meno condizioni»;
-
la
totale inesistenza di ogni altro mezzo di prova, all'infuori del suddetto
scritto: né documentazione bancaria, né testimonianze, né documentazione
relativa alla situazione fiscale della pretesa creditrice;
-
il
fatto che la pretesa creditrice non sia soggetto fiscale in Svizzera;
-
l'inesistenza
di ogni forma di garanzia e di ogni pattuizione di interessi passivi.
5.2.
Da quanto precede risulta
ineccepibile la decisione dell' Ufficio di tassazione, che ha ritenuto
insufficientemente provata l'esistenza del debito fatto valere dalla contribuente.
È senz'altro vero che l'autorità fiscale non può pretendere forme contrattuali
o legali che vanno al di là di quanto prescrive il Codice delle obbligazioni;
ma è anche vero che il contribuente non può pretendere che l'autorità fiscale
ammetta in deduzione un debito, quando la sua esistenza non è provata in modo
ineccepibile e, anzi, vi sono diversi elementi che inducono a dubitare delle
affermazioni del contribuente. Ciò non presuppone, come è stato ricordato in
una recente sentenza della Camera (CDT n.
..__________ del 27 ottobre 1995 in re S.R.), che
l'autorità fiscale accerti la falsità dei documenti prodotti; è sufficiente, al
contrario, constatare che il contribuente non è stato in grado di apportare la
prova di una circostanza che egli era tenuto a comprovare.
- Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 550.-
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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