AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.238
Data decisione, Autorità: 07.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00238
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 8 novembre 1995
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliata a __________, ha intrapreso l'attività di docente presso le scuole comunali di __________ il 1° settembre 1990. Nella dichiarazione fiscale 1991/92, dichiarava pertanto un reddito di fr. 19'112.–, relativo a quest'ultimo lavoro, oltre a redditi da attività indipendente per fr. 18'000.– nel 1989 e per fr. 6'000.– nel 1990.
Notificandole la tassazione IC/IFD 1991/92, con decisione del 24 luglio 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ aggiungeva peraltro ai redditi dichiarati un ulteriore reddito d'altra fonte di fr. 30'000.– in media annua. L'allegata motivazione spiegava trattarsi del valore di proventi in natura e/o prestazioni valutabili in denaro. In concreto, l'autorità fiscale aveva aggiunto un reddito d'altra fonte, per tenere conto dell'avvenuto acquisto, da parte della contribuente, di un terreno pagato fr. 440'000.–, di cui fr. 90'000.– versati in contanti agli alienanti.
Con reclamo del 27 luglio 1995, la contribuente postulava lo stralcio del reddito d'altra fonte argomentando di aver potuto finanziare l'acquisto del fondo grazie ad un mutuo gratuito concessole da una zia residente a __________ (__________). L'autorità fiscale respingeva però il gravame con decisione del 9 ottobre 1995, nella quale sottolineava come la reclamante non fosse stata in grado di documentare la provenienza dei capitali serviti al finanziamento dell'acquisto immobiliare.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone gli argomenti già addotti con il reclamo all' Ufficio di tassazione. Allega però anche una dichiarazione della signora __________ __________, sua zia, che conferma di averle prestato 50 milioni di lire nel 1989.
3.1.
La procedura fiscale, retta dal principio indagatorio (cfr. art. 172 LT), è caratterizzata soprattutto dalla collaborazione che il contribuente deve prestare per assicurare una tassazione completa ed esatta, tant'è che, sotto questo profilo, si parla di principio di collaborazione (cfr. art. 168 LT).
La giurisprudenza e la dottrina concernenti la legislazione tributaria zurighese, sostanzialmente analoga a quella ticinese, hanno recentemente distinto, all'interno della collaborazione che il contribuente deve prestare alla propria tassazione esatta e completa, quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali di collaborazione e quelli che invece sono dei semplici diritti procedurali (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, in ASA 49, pp. 513 - 547; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340, con riferimenti alla giurisprudenza zurighese; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 48 ss.).
3.2.
La distinzione è di estrema importanza, nel caso della legge tributaria ticinese, per i riflessi che ha sull'applicazione dell'art. 202 LT . Ma essa può esserlo anche - sia detto di transenna - in relazione ad altre norme procedurali, come nel caso del Canton Zurigo, in merito alle norme relative alla tassazione per apprezzamento e al ribaltamento dell'onere della prova (cfr. art. 90 cpv. 3 StG ZH; Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, cit., pp. 515, 519 e soprattutto 546).
3.3.
Non sempre la distinzione tra obblighi e diritti procedurali è agevole, soprattutto quando ci si trova in presenza di norme legali positive che sanciscono l'obbligo di provare determinate circostanze che fondano la tassazione (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, cit., pp. 521 ss., in particolare p. 524 s., sub c.c; inoltre Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, cit., p. 50 ss.).
È tuttavia indiscusso che le norme concernenti l'onere di provare circostanze che diminuiscono l'onere fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai diritti procedurali del contribuente e non agli obblighi (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, cit., p. 520, in particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti; inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, op. cit., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340).
3.4.
I diritti procedurali, a differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà che consente al contribuente di farne uso a sua discrezione. L'autorità fiscale non può infatti obbligarlo a farne uso. Deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in caso di mancato uso del diritto procedurale in questione le circostanze che diminuiscono l'onere fiscale (debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.) non verranno prese in considerazione (cfr. Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata).
Ne consegue anche che l'autorità fiscale non potrà infliggere al contribuente una multa disciplinare per violazione dei propri obblighi procedurali (cfr. art. 202 cpv. 1 LT), perchè egli non ha fatto uso di un diritto che la procedura gli concede.
Ciò consente altresì di risolvere alla radice, nel caso in cui per denegata ipotesi venisse ammessa una violazione procedurale per mancato uso di un diritto procedurale, il non facile quesito di stabilire l'entità della colpa e della gravità dell'infrazione, giacché il mancato uso di un simile diritto non pregiudica minimamente il fisco bensì esclusivamente il contribuente, che si vedrà tassato maggiormente.
La giurisprudenza ha già, pertanto, ripetutamente negato la deduzione di debiti e relativi interessi, in casi in cui il creditore ha domicilio o sede all'estero, in particolare in "paradisi fiscali" oppure l'identità del creditore non viene resa nota (Känzig/Be-hnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 123 s. e giurisprudenza citata; inoltre, CDT 253/87 in re V. e 246-301/87 in re B. del 7 settembre 1987). Con le elevate esigenze probatorie, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il creditore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 124).
Si è detto che, essendo il debito un elemento che riduce l'onere fiscale a carico del contribuente, la prova della sua esistenza e della sua misura compete esclusivamente a lui.
Ebbene, esaminato l'insieme delle circostanze che hanno caratterizzato la comunicazione dell'esistenza di tale debito all'autorità di tassazione, non si può giungere ad una conclusione che si discosta da quella cui è pervenuto l' Ufficio di tassazione.
Diversi sono infatti gli elementi che inducono a dubitare dell'esistenza del debito nei confronti di __________ __________:
in primo luogo, il fatto stesso che la contribuente ne abbia dichiarata l'esistenza solo nel reclamo interposto contro la decisione dell'autorità fiscale, nella quale era stato aggiunto ai fattori dichiarati un reddito d'altra fonte, per tenere conto della sproporzione fra entrate e uscite;
quindi, la circostanza che anche l'unico documento relativo al mutuo in questione sia stato prodotto solo al momento del ricorso alla Camera di diritto tributario: nel reclamo si accenna solo ad un prestito di fr. 90'000.–, ricevuto «da una mia parente residente in Italia»; nel corso della successiva audizione dinanzi all' Ufficio di tassazione il prestito ricevuto ammonta a circa fr. 60'000.– e «la contribuente non è in grado di produrre nessuna documentazione»; infine, nelle osservazioni presentate dalla reclamante dopo l'audizione, precisamente in data 13 settembre 1995, viene finalmente nominata la signora Cantelmo, con la precisazione tuttavia che vi sarebbe stato un mero accordo verbale, «senza ricevute né tanto meno condizioni»;
la totale inesistenza di ogni altro mezzo di prova, all'infuori del suddetto scritto: né documentazione bancaria, né testimonianze, né documentazione relativa alla situazione fiscale della pretesa creditrice;
il fatto che la pretesa creditrice non sia soggetto fiscale in Svizzera;
l'inesistenza di ogni forma di garanzia e di ogni pattuizione di interessi passivi.
5.2.
Da quanto precede risulta ineccepibile la decisione dell' Ufficio di tassazione, che ha ritenuto insufficientemente provata l'esistenza del debito fatto valere dalla contribuente. È senz'altro vero che l'autorità fiscale non può pretendere forme contrattuali o legali che vanno al di là di quanto prescrive il Codice delle obbligazioni; ma è anche vero che il contribuente non può pretendere che l'autorità fiscale ammetta in deduzione un debito, quando la sua esistenza non è provata in modo ineccepibile e, anzi, vi sono diversi elementi che inducono a dubitare delle affermazioni del contribuente. Ciò non presuppone, come è stato ricordato in una recente sentenza della Camera (CDT n. ..__________ del 27 ottobre 1995 in re S.R.), che l'autorità fiscale accerti la falsità dei documenti prodotti; è sufficiente, al contrario, constatare che il contribuente non è stato in grado di apportare la prova di una circostanza che egli era tenuto a comprovare.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 550.-
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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