AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.241
Data decisione, Autorità: 29.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00241
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 17 novembre 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l'UT ha esposto in media annua a __________ __________, nata nel 1920, un reddito della sostanza di fr. 665.--, la rendita AVS di fr. 10'877.-- e un ulteriore importo di fr. 26'799.-- per la rendita vitalizia versatagli dal fratello, conformemente a quanto da lei stessa indicato nella dichiarazione d'imposta presentata il 6 settembre 1993 (cfr. notifica della tassazione del 12 dicembre 1994).
Con decisione del 30 ottobre 1995 l'UT confermava la notifica di tassazione del 12 dicembre 1994, argomentando che gli importi esposti nella tassazione 1993-94 riflettono i redditi conseguiti nel periodo di computo 1991-92.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone lo stralcio della rendita vitalizia, che il fratello non le ha più versato dal mese di settembre del
Lamenta altresì di non aver mai ricevuto le notifiche d'imposta e le bollette, che sarebbero sempre state indirizzate al Buffet della __________ e non al suo domicilio di __________.
Va rilevato, preliminarmente, che la doglianza relativa all'invio della notifica di tassazione e delle bollette ad un recapito diverso dal domicilio civile della contribuente non è di rilievo, poiché in concreto non ha minimamente pregiudicato l'impugnazione dei rimedi giuridici ordinari. In effetti la contribuente ha potuto contestare in tempo utile la notifica di tassazione, come pure la decisione su reclamo, che per altro le era stata spedita correttamente al domicilio civile.
Sia l'imposta federale diretta sul reddito sia l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT).
Ne viene del tutto pacificamente che l'UT non poteva decidere diversamente, non poteva cioè far altro che imporre nel periodo fiscale 1993-94 i redditi conseguiti negli anni 1991-92, quindi anche la rendita vitalizia versata alla ricorrente dal fratello in quegli anni.
È appena il caso di notare che la cessazione del versamento della rendita vitalizia non è in alcun modo motivo di tassazione intermedia. Non figura tra i motivi espressamente previsti dall'art. 99 LT né tra quelli indicati dall'art. 96 cpv. 1 DIFD.
Il ricorso si avvera manifestamente privo di fondamento.
Appare quindi doveroso segnalare alla ricorrente la possibilità di presentare una domanda di condono. L'art. 224 cpv. 1 LT consente infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che, a seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa, tornerebbe loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento degli importi dovuti.
La domanda deve essere motivata e corredata dei mezzi di prova necessari. Essa va presentata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT). La decisione dell'autorità cantonale fa stato anche per il condono delle imposte comunali (art. 268 cpv. 2 LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT-1976 e 230 cpv. 3 LT-1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD e 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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