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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.244
Data decisione, Autorità: 29.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00244
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 20 novembre 1995
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l’UT di Locarno ha esposto in via di apprezzamento a __________ __________ un reddito aziendale di fr. 27’000.-- di media annua, dal quale ha dedotto oneri assicurativi per fr. 3’300.-- all’anno (cfr. decisione su reclamo del 13 novembre 1995). La decisione su reclamo è motivata con il fatto che i margini di utili lordo denunciati sono manifestamente inferiori a quelli rilevati in analoghi saloni della zona e che comunque le disponibilità finanziarie del biennio, considerati gli esborsi, risultano insufficienti per far fronte al dispendio.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta il reddito aziendale espostole dall’UT. Rileva di avere un giro di clienti molto modesto, di risentire della crisi e di vedersi costretta a continuare l’attività fino alla scadenza del contratto di locazione, non avendo trovato una persona interessata cui cedere il proprio salone. Quanto alla disponibilità monetaria, osserva di aver potuto contare sull’aiuto dei genitori, presso i quali alloggia e di aver vissuto in modo assai modesto.
All’udienza del 6 dicembre 1995, dopo aver sentito le spiegazioni della ricorrente ed aver preso visione della documentazione comprovante gli sforzi fatti per cedere l'attività e il salone, il cui affitto incide considerevolmente sugli utili, su proposta del giudice si è convenuto di stabilire il reddito aziendale in fr. 23'500.-- di media annua.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT e l'art. 111 DIFD
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 novembre 1995 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto a fr. 23'500.--.
§§ Gli atti del pocedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né spese né tasse di giudizio.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale Losanna entro 30 giorni (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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