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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.247
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00247
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 23 novembre 1995
in materia di: Imposta immobiliare comunale
presentato da:
__________, __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nel frattempo, più precisamente il 10 novembre 1993, il Comune di __________ aveva dato avviso agli interessati dell'avvenuto deposito del prospetto contenente i nuovi valori di stima attribuiti ai fabbricati nuovi o riattati e ai terreni trasformati concernenti il primo semestre del 1993 e arretrati. A seguito del reclamo presentato dalle società __________ __________ e __________ , la stima della quota di PPP, il cui valore era stato indicato dall'. __________, per quanto si può evincere dalla sua dichiarazione d'imposta IC/IFD 1993-94, in fr. 442'000.--, veniva stabilita, nell'agosto del 1994, come si afferma incontestatamente nel ricorso, in fr. 568'100.--.
In data 20 settembre 1995 il Comune di __________ emetteva un nuovo conteggio d'imposta Icom., nel quale l'imposta immobiliare per il 1994 veniva elevata da fr. 62.20 a fr. 568.10. Al contribuente veniva quindi chiesto il versamento a conguaglio della differenza di fr. 505.90.
__________ contestava questa nuova richiesta di conguaglio sostenendo che al momento dell'emissione della tassazione Icom. 1994, nel gennaio del 1995, il Comune di __________ possedeva già tutti gli elementi per determinare correttamente il valore dell'immobile e quindi l'imposta immobiliare.
Il Comune di __________, con decisione del 10 novembre 1995, respingeva il reclamo, argomentando che il geometra revisore aveva proceduto all'aggiornamento delle stime soltanto nel corso del 1995, ma con effetto retroattivo al 1° gennaio 1994.
L'autorità comunale propone invece di respingere il ricorso, ribadendo che i dati delle stime immobiliari sono stati aggiornati dal geometra soltanto nel corso del 1995 a decorrere comunque dal 1° gennaio 1994. Rileva inoltre che il reclamo contro l'aggiornamento della stima era stato interposto dalla __________ __________ per conto della __________ __________ e della __________ __________.
Le persone fisiche devono pagare al comune di situazione dell’immobile, in virtù dell’art. 262 cpv. 1 LT 1976, un’imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà all’inizio dell’anno fiscale. Secondo l’art. 264 LT 1976 l’imposta immobiliare è dell’ uno per mille del valore di stima ufficiale all’inizio dell’anno fiscale, esclusa ogni deduzione di debiti.
Fa quindi stato quale giorno determinante, come risulta chiaramente dalla lettera delle succitate disposizioni, il primo giorno di ogni singolo anno fiscale e non, come per l’imposta sulla sostanza, conformemente a quanto previsto dall’art. 98 LT 1976, il primo giorno del periodo fiscale biennale (dell' anno dispari).
4.2
L’imposta immobiliare per il 1994, così come definita nella (seconda) tassazione a conguaglio del 1994 del 29 settembre 1995, sfugge in linea di principio a ogni critica. Essa è infatti stata determinata con riferimento al valore di stima ufficiale, stabilito dalla competente autorità, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1994.
Il ricorrente d’altronde nemmeno ne contesta l’importo.
4.3
Oggetto della presente controversia è unicamente la facoltà dell’autorità fiscale comunale di rettificare la prima tassazione (a conguaglio degli acconti sull' imposta comunale), cioè quella emessa il 27 gennaio 1995 pedissequamente alla notifica di tassazione IC/IFD 1993-94 da parte dell’autorità fiscale cantonale, in cui la sostanza immobiliare veniva stabilita, come di legge, in base al valore di stima ufficiale vigente il primo giorno del periodo fiscale biennale, vale a dire il 1° gennaio 1993.
Questa Camera è stata chiamata a più riprese a occuparsi della questione relativa all’applicazione dei valori di stima ufficiali non ancora definitivi al momento della notifica della tassazione. Come rilevato in un recente giudizio, il vero problema è quello della retroattività della decisione in materia di stima ufficiale. Quali che siano cioè l'esito e la durata dell'eventuale procedura ricorsuale, la decisione in materia di valore di stima, che ne scaturirà, produrrà effetti, ai fini fiscali, a partire da un momento precedente all'emissione della stessa (CDT. n.162 del 22 agosto 1994 in re eredi C. R.).
5.2
Nel citato giudizio questa Camera era infatti partita dalla premessa che, in simili casi, ben non si vedeva quale potesse essere la base legale che consentirebbe all'autorità di tassazione di riscuotere l'imposta sulla differenza, poiché gli articoli 199 ss. LT l976, che disciplinano il recupero d’imposta, presuppongono la scoperta di mezzi di prova, che l'autorità fiscale non conosceva al momento della tassazione, ma che tuttavia erano già disponibili.
5.3
A maggior ragione il recupero d’imposta deve essere categoricamente escluso quando il contribuente effettua, come nel presente caso, una dichiarazione completa, in cui indica il nuovo valore di stima ufficiale, precisando pure che esso è ancora sub iudice, cioè non ancora definitivo, per effetto del reclamo da lui interposto.
Vero è però che l'autorità fiscale comunale non ha conoscenza diretta della dichiarazione d’imposta, che viene inoltrata all’autorità cantonale di tassazione, vale a dire all’ Ufficio di tassazione competente ratione loci, ma altrettanto vero è che l’autorità fiscale comunale non può non aver conoscenza di tale circostanza. Meglio detto: essa ne è necessariamente a conoscenza, poiché è il comune medesimo a farsi promotore dell’aggiornamento delle stime dei fabbricati nuovi o riattati e dei terreni trasformati sul proprio territorio giurisdizionale.
5.4
Né il problema può essere risolto invocando l’art. 198 cpv. 1 LT 1976 relativo alla rettifica degli errori di calcolo e di scrittura contenuti in una decisione passata in giudicato, nel senso esatto dalla giurisprudenza, ovvero di una svista di natura contabile che si insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta o di un errore di trascrizione (STF del 24 giugno 1985 in re B. SA Sammlung BGE no 632; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A. G.; CDT 185 del 3 settembre 1990 in re A.W.; CDT n. 32 del 10 gennaio 1978 in re Wi.J.; inoltre: StE 1995 B 97.3 n. 3; StE 1995 B 97.3 n. 2 ).
La possibilità più immediata per evitare le difficoltà connesse con la necessità di modificare una tassazione cresciuta in giudicato, tutelando nel contempo la certezza del diritto, sarebbe dunque quella di sospendere la tassazione fino alla decisione del ricorso sulla stima. In tal caso, vi sarebbe però il pericolo, non indifferente, della prescrizione; inoltre, sarebbe disatteso il legittimo interesse del contribuente a conoscere in termini ragionevoli i fattori imponibili determinanti per la tassazione del periodo fiscale in corso.
6.2
Orbene, nel caso di specie, come rileva il ricorrente, la tassazione Icom. 1994 del 27 gennaio 1995, che riprende il vecchio valore di stima ufficiale, è posteriore alla decisione su reclamo, crescita in giudicato, relativa al nuovo valore di stima.
L’autorità comunale invoca tuttavia una duplice giustificazione: da un lato, il fatto che il reclamo contro la nuova stima era stato interposto da una società fiduciaria per conto delle società immobiliari promotrici dell’attività edificatoria; dall’altro, l’aggiornamento delle schede effettuato dal geometra revisore solo nel corso del 1995.
6.3
Pur nella sua specificità il problema sollevato dal presente ricorso, non diversamente da altri casi già giudicati da questa Camera è e rimane quello della retroattività della decisione in materia di stima ufficiale, segnatamente quello dell'armonizzazione tra tassazione ordinaria, cantonale o comunale che sia, e revisione del valore di stima ufficiale.
Per decidere la questione non si può fare astrazione dalla prassi adottata dal comune in materia di emissione delle bollette d'imposta comunali e di aggiornamento (ovvero di registrazione dell' adeguamento) delle schede sulle stime immobiliari.
6.4
Va subito rilevato che l'emissione delle bollette d'imposta non avviene più, come in tempi passati, manualmente, ma elettronicamente, conformemente a un programma informatico prestabilito. D'altro canto, l’aggiornamento delle schede relative ai valori di stima ufficiali ai fabbricati nuovi o riattati e ai terreni trasformati, per evidenti ragioni di praticità e di uniformità, viene effettuato periodicamente dal geometra revisore. Di regola avviene, per quanto le diverse procedure pendenti siano concluse, ancora nel corso dell’anno seguente il verificarsi del motivo che ha dato causa alla revisione del valore di stima dell’immobile.
Non appare quindi irragionevole, ma ubbidisce piuttosto a ragioni di praticabilità, ad anche - come si vedrà - di equità, consentire all’autorità fiscale comunale di uniformare tutte le tassazioni in materia di imposta immobiliare comunale conformemente ai valori di stima ufficiali definitivi riportati dal geometra revisore nelle apposite schede, conguagliando per l'anno pari (in concreto, il 1994) il valore di stima ufficiale del primo giorno dell'anno dispari (in concreto, il 1° gennaio 1993), ripreso, in virtù del programma elettronico di emissione delle bollette d'imposta comunali, dalla notifica di tassazione in materia di imposta cantonale.
6.5
Decidere diversamente presenterebbe non pochi inconvenienti non solo da un mero profilo pratico, ma persino dal profilo della parità di trattamento. Verrebbe infatti sostanzialmente lasciata al caso o, meglio detto, alla durata, per altro imponderabile, della procedura ordinaria di tassazione l’emissione di una tassazione ordinaria in materia di imposta immobiliare comunale congruente con la decisione dell’autorità competente in materia in materia di valori ufficiali di stima. Tanto più si protrarrà la procedura ordinaria di tassazione, quanto più alte saranno le probabilità di una tassazione ordinaria immediatamente congruente con il valore ufficiale di stima aggiornato. L’adeguamento delle tassazioni al momento dell’ aggiornamento delle schede da parte del geometra revisore ha quindi quanto meno anche il pregio di obbligare l’autorità comunale a uniformare tutte le tassazioni indistintamente, esigendo il pagamento del conguaglio o bonificando al contribuente quanto pagato di troppo, indipendentemente da una sua richiesta, senza cioè che costui si faccia parte diligente, quando la rettifica gli è favorevole.
6.6
Occorre per altro sottolineare che il presente ricorso è l’unico scaturito dall’aggiornamento dei valori di stima dei fabbricati nuovi o riattati e dei terreni trasformati, effettuato a __________ nel corso del 1995 con effetto retroattivo al 1° gennaio 1994. Limitare l’esame della fattispecie agli argomenti ricorsuali, per altro formalmente fondati, per quanto detto in precedenza, ma ignorando il vero problema, che é quello di garantire in ogni caso la congruenza imposta immobiliare comunale e valore di stima, peccherebbe di formalismo.
Così stando le cose non mette conto esaminare se l’autorità fiscale comunale possa avvalersi anche dell’ignoranza dell’esito del reclamo presentato contro la nuova stima, sostenendo che è stato introdotto dalle società immobiliari che hanno promosso l’attività edificatoria, patrocinate da una società fiduciaria.
È infine appena il caso di rilevare che questa Camera, già quando vigeva la LT dell'11 aprile 1950, ha sempre privilegiato la sostanza del problema, consentendo che al valore di stima, ancorché fissato posteriormente all'inizio del periodo fiscale, rispettivamente all'inizio dell'assoggettamento, di esplicare effetto retroattivo all'inizio del periodo o dell’anno fiscale (Rep. 1966 p. 153 s.; CCR n. E 820 su ricorso del 12 gennaio 1964 in re G.P. e n. E 1515 del 10 gennaio 1966).
Per questi motivi,
visti per le spese l'art. 185 LT 1976 e l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976; art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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