AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.250
Data decisione, Autorità: 13.02.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00250
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 28 novembre 1995
in materia di: IC 93/94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 15 maggio 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a __________ __________, domiciliata a __________, la tassazione IC 1993/94, nella quale il reddito imponibile era stabilito in via valutativa in fr. 36'000.–, non avendo la contribuente collaborato all'accertamento dei fattori imponibili;
che, con una lettera indirizzata all'autorità di tassazione il 19 maggio 1995, la contribuente comunicava la propria intenzione di interporre reclamo, riservandosi di motivare il proprio gravame in uno scritto successivo;
che, non avendo ricevuto alcuna motivazione, l'autorità fiscale scriveva alla reclamante, in data 4 luglio 1995, attribuendole un termine fino al 31 agosto 1995 per completare il reclamo ed avvertendola nel contempo che quest'ultimo sarebbe altrimenti stato dichiarato irricevibile;
che, non essendo pervenuto alcun cenno di risposta da parte della contribuente, l' Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 27 novembre 1995;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ lamenta la propria grave situazione personale, con due figli a carico e notevoli spese da sostenere;
che, invitata dalla Camera di diritto tributario a trasmetterle la documentazione necessaria per entrare nel merito delle sue generiche censure – in particolare, i conteggi dell'indennità di disoccupazione, il dettaglio degli aiuti ricevuti, le spese sostenute per i figli e per la locazione –, la ricorrente non ha risposto;
che, per l'art. 227 cpv. 2 LT 1994, il ricorrente deve indicare, nell'atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente;
che lo stesso articolo, al capoverso 3, stabilisce che, se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell'irricevibilità;
che, come detto, la Camera si è rivolta alla ricorrente, chiedendole di emendare il proprio ricorso, con lettera del 4 dicembre 1995 e con un successivo scritto del 15 gennaio 1996, con il quale le è stato attribuito un ultimo termine di dieci giorni, con comminatoria di irricevibilità del ricorso;
che, non essendo pervenuto alcuno scritto da parte della ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 180.–, sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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