AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.251
Data decisione, Autorità: 29.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00251
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 29 novembre 1995
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, domiciliato a __________, ha lavorato alle dipendenze della __________ __________ di __________ fino alla fine di marzo del 1995; dalla metà di aprile è occupato presso la __________ __________ __________ di . Sua moglie, invece, lavora alle dipendenze della casa per anziani dell' __________ a __________.
Nella dichiarazione d’imposta 1995 ha chiesto la deduzione dal reddito del lavoro di un importo di fr. 3’600.-- di media annua per spese di trasporto, che gli è invece stata concessa dell’ Ufficio di tassazione nella limitata misura di fr. 2’000.--; ha inoltre postulato una deduzione di fr. 756.-- di media annua per liberalità a enti di pubblica utilità, segnatamente al sindacato, che gli è stata integralmente negata (cfr. notifica della tassazione del 25 settembre 1995).
Con decisione del 20 novembre 1995 l’UT ha respinto il reclamo, argomentando, da un lato, che le deduzioni professionali devono essere determinate in base alla situazione verificatasi nel periodo di computo 1993-94 e non nel periodo fiscale in contestazione (1995-96) e, d’altro lato, che la deduzione per le quote versate al sindacato è già compresa nella deduzione forfetaria di fr. 2’000.-- per le spese necessarie all’esercizio della professione.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone le richieste disattese dall’UT con la contestata decisione su reclamo e, meglio, la deduzione di spese di trasferta per sé e per sua moglie per complessivi fr. 11’700.-- in due anni, come pure la deduzione delle quote sindacali in aggiunta a quella forfetaria per spese professionali.
4.1.
Secondo l’art. 51 cpv. 1 LT-1994 il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del periodo di computo. Esso comprende, conformemente all’art. 52 cpv. 2 LT-1994, i due anni civili precedenti il periodo fiscale.
Ne viene che, per il periodo fiscale 1995-96, fanno stato, sia per la determinazione del reddito lordo sia per la determinazione delle deduzioni dal reddito da attività dipendente gli anni di computo 1993-94.
In quegli anni __________ __________ lavorava a __________ presso la __________ ; sua moglie a __________ presso la Casa per Anziani dell’ __________. Questa situazione fa quindi stato sia per stabilire il reddito sia per determinare le relative deduzioni di carattere professionale.
4.2.
Di nessun pregio giuridico i due argomenti sollevati dal ricorrente, vale a dire che egli può pagare le imposte solo grazie al reddito che conseguirà negli anni 1995-96 e che inoltre è vittima di una ingiustizia fiscale, poiché potrebbe dedurre le spese professionali sopportate negli anni 1995-96 una sola volta, nel biennio successivo.
Il ricorrente dimentica che il nostro sistema fiscale è basato sul sistema “praenumerando”, ovvero la tassazione è eseguita sul passato, vale a dire a partire dai redditi del periodo precedente. Qualora egli in futuro, come gli si augura, dovesse nuovamente cambiare occupazione, dovesse trovarne in prossimità del luogo di domicilio meglio remunerata e non avesse più da sopportare spese professionali per la vicinanza del domicilio, continuerà a pagare per due anni le imposte sui redditi dei due anni precedenti beneficiando anche delle relative deduzioni.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
5.2.
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
5.2.1.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell' 8 novembre 1994). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell' 8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.-- al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
5.2.2.
Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quella causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche dell' 8 novembre 1994).
La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE dell' 8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.-- se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, la deduzione prevista è ammessa solo in ragione della metà. Se poi la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1995-96 la deduzione massima è di fr. 2’400.-- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, la deduzione prevista è ammessa solo in ragione della metà (art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993). Nessuna deduzione è poi ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il collaboratore può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
5.2.3.
Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software ecc.), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE dell' 8 novembre 1994). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
Anche per l’IFD sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software ecc.), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1’700.-- l’anno e un massimo di fr. 3’400.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Tuttavia la riduzione forfetaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (breve (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
5.2.4.
Le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionale sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE dell' 8 novembre 1994). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE dell' 8 novembre 1994; art. 33 lett. b LT-1994).
Anche per l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b LIFD).
5.3.
La legge cantonale prevede inoltre la deduzione delle prestazioni volontarie in contanti fino a fr. 5’000.-- a persone giuridiche con sede in Svizzera esenti da imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità, purché superino singolarmente fr. 100.-- (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. h LT). Si deve trattare di prestazioni di carattere volontario, versate, come precisa il testo della legge, in contanti ovvero non in natura. Ne sono esclusi i contributi o le tasse sociali versati a un’associazione o organizzazione di categoria, in quanto hanno carattere causale; dunque anche i contributi sindacali versati su base statutaria a copertura o partecipazione ai costi che l’organizzazione sindacale incontra per la tutela dei propri associati. Tali spese vengono invece considerate spese professionali necessarie all’esercizio della professione e sono pertanto deducibili in quel contesto a seconda del metodo di deduzione scelto: se forfetario, esse rientrano nell’importo globale della deduzione; se analitico, vengono aggiunte alle altre spese comprovate (cfr. Circolare n. 23/1995 del 28 febbraio 1995 della Divisione delle contribuzioni; Verbale del 23 febbraio 1994 della Commissione speciale in materia tributaria, p. 16).
Ciò vale anche per l'IFD. L'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD prevede, a sua volta, la deduzione delle prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera esenti da imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità, purché superino singolarmente fr. 100.--, a condizione che non superino il 10% dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli art. 23 e 33 LIFD. Non rientrano in tali prestazioni volontarie i contributi versati ad associazioni professionali e a sindacati; esse rappresentano piuttosto spese professionali che rientrano nell'art. 26 LIFD. Sono quindi compresi nella deduzione forfetaria o possono essere presi in considerazione nell'ambito della giustificazione analitica di spese più elevate (cfr. Circolare n. 26 del 22 settembre 1995 dell' Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente le deduzioni delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente).
6.1.
Conformemente alla normativa cantonale e federale sopra elencata, l’UT ha concesso, come d’altronde aveva fatto nel precedente periodo fiscale IC/IFD 1993-94, la deduzione parziale per doppia economia domestica di fr. 1’200.-- per i pasti fuori casa della moglie sul posto di lavoro, vale a dire presso la Casa per anziani di __________.
Nessuna deduzione ha invece potuto essere concessa al marito, in quanto luogo di lavoro e luogo di domicilio coincidevano. Non va comunque dimenticato, a questo proposito, che dal certificato di salario del datore di lavoro emerge un rimborso spese, non considerato dall’UT alla stregua di una integrazione di salario imponibile, per fr. 3’700.--.
6.2.
Le spese di trasporto sono state complessivamente definite in fr. 2’000.-- come per il periodo precedente, in cui erano per altro rimaste incontestate. Esse tengono adeguatamente conto, a mente di questa Corte, delle spese effettive per un viaggio di andata e di ritorno da __________ a __________, per altro quantificato dal ricorrente medesimo in sede di reclamo in fr. 728.-- all'anno, e delle eventuali spese del marito, per il quale nel periodo di computo luogo di lavoro e di domicilio coincidevano.
6.3.
La decisione dell’UT appare corretta, per quanto si è esposto sopra, anche nella misura in cui nega carattere di devoluzione volontaria ai contributi sindacali, che hanno natura causale, finalizzata, e non carattere di liberalità. Come si è visto, i contributi versati a organizzazioni di categoria, che perseguono la tutela degli interessi professionali dei loro affiliati, non sono e non possono essere parificate a liberalità disinteressate.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 150.-
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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