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Numero d'incarto:
80.1995.262
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00262
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 11 dicembre 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________ svolge attività di consulente della Compagnia
d’assicurazioni __________ __________ a __________. Nella tassazione IC/IFD
1993-94 l’Ufficio di tassazione di __________ gli esponeva, conformemente ai
certificati di salario presentati, un salario annuo medio di fr. 49’899.--
(cfr. notifica di tassazione del 21 febbraio 1994).
Il contribuente presentava
reclamo chiedendo tra l’altro la deduzione delle spese professionali di
dipendente, affermando di non essere assicuratore d’ufficio, bensì consulente
esterno.
Con decisione del 13
novembre 1995 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, ribadendo che dai
certificati di salario non risultano rifusioni di spese e considerando d’altro
lato inattendibile il formulario ATIAA, poiché conterrebbe importi puramente
valutativi.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ __________ chiede nuovamente la
deduzione delle spese professionali, ribadendo di essere consulente esterno e
quindi di dover effettuare parecchi spostamenti, indipendentemente dal fatto
che il suo posto di lavoro sia a __________. Afferma inoltre di aver
frequentato dei corsi di formazione e di aver dovuto compiere, per poterli
frequentare, onerose trasferte.
-
All'udienza del 7
marzo 1996, dopo aver sentito dal ricorrente spiegazioni in merito all'attività
svolta e aver constatato come i certificati di salario siano da intendersi, alla
luce dei conteggi mensili, al lordo della rifusione spese, si è convenuto di
fissare il reddito del lavoro in fr. 35'000.-- di media annua e di confermare
in ogni altro suo punto la tassazione contestata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo del 13 novembre 1995 è riformata nel senso che il reddito
del lavoro è stabilito in fr. 35'000.-- di media annua. Per il resto è
confermata.
§§ Gli atti del procedimento
vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né spese
né tasse di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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