AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.263
Data decisione, Autorità: 13.02.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00263
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 1995
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, __________ __________, 2. __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, non avendo i signori __________ __________ e __________ __________, domiciliati a , inoltrato tempestivamente il questionario per le indivisioni, cui erano tenuti in quanto comproprietari di un appartamento in PPP nel Comune di domicilio, l' Ufficio di tassazione di __________ - intimava loro, in data 12 ottobre 1995, una diffida raccomandata, con cui gli attribuiva un ultimo termine di dieci giorni;
che, con decisione del 9 novembre 1995, non avendo ancora ricevuto il formulario richiesto, l'autorità fiscale infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 50.–;
che la multa veniva poi confermata con decisione del 29 novembre 1995, successiva ad un reclamo con cui i contribuenti rilevavano che i propri numeri di controllo differivano da quello indicato sul questionario ed argomentavano di non far parte di alcuna comunione ereditaria;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ e __________ __________ postulano l'annullamento della multa disciplinare, ribadendo che il numero di controllo che figura sul questionario delle indivisioni (n. ...) non si riferisce a nessuno di essi bensì ad un parente della signora __________, domiciliato in __________;
che l'art. 202 LT 1994, in materia di imposta cantonale, e l'art. 128 LIFD, in materia di imposta federale diretta, stabiliscono che i soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza;
che su tale presupposto l'autorità fiscale ha preteso dai ricorrenti l'inoltro dell'apposito modulo n. 134, cioè del Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà;
che, secondo gli art. 198 cpv. 3 LT 1994 e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;
che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);
che, nel caso concreto, si è già rilevato come i ricorrenti abbiano violato l'obbligo di collaborazione cui erano tenuti in qualità di comproprietari o proprietari in comune, omettendo di inoltrare, debitamente compilato, il modulo 134;
che, tuttavia, il formulario per le indivisioni, così come la diffida e la multa, sono stati inviati al solo signor __________ __________ e non separatamente ai due comproprietari, obbligati a prestare la propria collaborazione all'autorità fiscale;
che, in simili circostanze, non si giustifica di infliggere una qualsivoglia sanzione a uno dei due ricorrenti, cioè alla signora __________ __________, cui non è mai stata direttamente richiesta la collaborazione prevista dagli articoli 202 LT 1994 e 128 LIFD;
che, comunque, in virtù dei principi generali del diritto penale, applicabili anche alle contravvenzioni fiscali, in nessun modo avrebbe potuto giustificarsi l'inflizione di un'unica multa a più persone, senza tener conto della rispettiva posizione penale e della responsabilità soggettiva di ciascuno;
che, pertanto, la multa, inflitta ai ricorrenti, deve essere annullata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
La decisione su reclamo del 29 novembre 1995 e la multa disciplinare del 9 novembre 1995 sono annullate.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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