AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.265
Data decisione, Autorità: 13.02.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00265
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 1995
in materia di: IC/IFD 95/96 int.
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nata il __________ 1972, nubile, domiciliata a __________, conclusa la formazione di assistente geriatrica, dopo un breve periodo di disoccupazione, ha svolto, a partire dal 24 gennaio 1994, l'attività di ausiliaria nel settore cure presso il __________ __________ di . Dal 1° dicembre 1994, è nuovamente rimasta disoccupata. Dalla fine di maggio del 1995, quindi, è stata assunta dalla __________ - __________ di __________, presso la quale è ora apprendista di commercio, con un contratto di due anni.
In data 19 maggio 1995, la contribuente chiedeva all' Ufficio di tassazione di __________ -__________ di poter beneficiare di una tassazione intermedia, in considerazione della drastica riduzione di stipendio. L'autorità fiscale respingeva l'istanza, con decisione del 3 agosto 1995, negando che vi fosse uno dei motivi previsti dalla legge per intraprendere una tassazione intermedia.
Quest'ultima decisione veniva impugnata dalla contribuente con reclamo del 5 agosto 1995, con cui ella sosteneva di aver subìto un mutamento duraturo ed essenziale dell'attività lucrativa in seguito a cambiamento di professione. L' Ufficio di tassazione respingeva peraltro il reclamo, con decisione del 17 novembre 1995: premesso che «secondo la giurisprudenza, vi è mutamento di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una profonda modificazione dello stesso stato professionale» e che un altro presupposto è rappresentato dal carattere durevole della modificazione, l'autorità concludeva che «nel caso in esame, viste le norme sopraindicate, in questa sede si ritiene non si avverino i presupposti per l'effettuazione di una tassazione intermedia».
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula la concessione di una tassazione intermedia a partire dal maggio 1995. Ripercorse in modo sommario le difficoltà incontrate nella ricerca di un impiego, la ricorrente lamenta la mancanza di una motivazione nella decisione impugnata. Asserisce quindi di avere senz'altro cambiato professione, essendo passata da aspirante assistente geriatrica a apprendista di commercio, e di avere altrettanto chiaramente subìto una riduzione essenziale del salario.
Deve essere preliminarmente esaminata la censura della ricorrente, con cui si lamenta la carenza di motivazione della decisione impugnata. Per giurisprudenza costante, infatti, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, é corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
3.1.
Adìta dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT 1994; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD). La decisione deve essere motivata (art.208 cpv. 2; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
L'art. 4 CF impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89).
3.2.
Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).
Basta quindi che le spiegazioni esposte nella sentenza consentano di afferrare gli elementi sui quali l'autorità giudicante si è basata. L'autorità non è quindi tenuta a prendere posizioni su tutte le obiezioni e le censure sollevate, segnatamente su quelle prive di ogni fondamento. Può limitarsi agli elementi essenziali della decisione (cfr. Imboden/Rhinow, op. cit., n. 85, B III b-c, p. 535).
In particolare, una decisione che non prende posizione su tutte le eccezioni di forma sollevate dal contribuente, ma che tuttavia non gli ha impedito di far valere nuovamente in sede di ricorso le censure d'ordine, senza pregiudizio alcuno quanto alle possibilità di impugnativa, non è censurabile di essere carente di motivazione (cfr. CDT n. 1-2 del 9 febbraio 1987 in re E.F., cons. 6).
3.3.
La motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione. Solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249).
3.4.
Nel caso in esame, con il suo reclamo all'autorità fiscale, la ricorrente chiedeva di poter beneficiare di una tassazione intermedia ai sensi degli articoli 55 lett. c LT 1994 e 45 lett. b LIFD, ritenendo che ne fossero integrati i relativi presupposti, cioè che fosse intervenuto «un mutamento duraturo ed essenziale delle basi dell'attività lucrativa» e che questo fosse legato ad un «cambiamento di professione».
Nella sua decisione, tuttavia, l'autorità fiscale si è limitata ad esporre i requisiti cui la giurisprudenza subordina la concessione di una tassazione intermedia fondata sulle citate disposizioni, osservando cioè che «secondo la giurisprudenza, vi è mutamento di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una profonda modificazione dello stesso stato professionale»; e precisando ulteriormente che «per poter dare luogo alla tassazione intermedia la modificazione dev'essere durevole (deve raggiungere un periodo di almeno due anni)». Fatte queste ineccepibili considerazioni giuridiche, l'autorità amministrativa ha però concluso lapidariamente che «nel caso in esame, viste le norme sopraindicate, in questa sede si ritiene non si avverino i presupposti per l'effettuazione di una tassazione intermedia», senza peraltro precisare quale dei requisiti enunciati facesse difetto.
La suddetta motivazione non permette, in altre parole, di stabilire se la tassazione intermedia richiesta è stata negata perché l'autorità di tassazione ha ritenuto non esservi stato un cambiamento di professione oppure perché la variazione del reddito non è sufficiente o ancora perché non è dato il requisito temporale della durevolezza. Tale chiarimento è peraltro indispensabile, per consentire al contribuente di esercitare nel migliore dei modi il proprio diritto di ricorso e di valutare, prima di tutto, l'opportunità di avvalersene.
3.5.
In considerazione del carattere formale del diritto alla motivazione, la decisione impugnata è dunque annullata. Gli atti sono conseguentemente rinviati all'Ufficio di tassazione, affinché proceda ad emettere una nuova decisione nella quale siano indicate le ragioni per cui, nel caso concreto, si ritiene non siano integrati i presupposti per una tassazione intermedia.
Da una nota interna, reperita nell'incarto fiscale, si evince che l'autorità ha messo in dubbio l'esistenza del requisito della durevolezza, essendo trascorso dal momento del preteso cambiamento di professione della contribuente un lasso di tempo alquanto contenuto. A tale proposito, pare comunque il caso di rilevare già in questa sede che il requisito della durevolezza comporta necessariamente una previsione, tanto è vero che la stessa Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) stabilisce che in casi di dubbio si deve procedere ad una tassazione provvisoria (cfr. AFC, Istruzioni sull'applicazione degli articoli 42 e 96 [tassazione intermedia] del decreto concernente l'imposta federale diretta [DIFD], edizione 1985, p. 7). Nel caso in esame, la ricorrente ha prodotto copia di un contratto di tirocinio della durata di due anni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati all'autorità di tassazione, per una nuova decisione motivata.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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