AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.270
Data decisione, Autorità: 29.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00270
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 1995
in materia di: ipoteca legale
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 28 maggio 1993, l'Ufficio cantonale di esazione notificava a __________ __________, quale proprietario della part. n. __________ RFD di __________, un conteggio con cui il Canton Ticino faceva valere un'ipoteca legale a garanzia dell'imposta cantonale 1988, dovuta dalla __________ __________ __________, di __________, per un ammontare di complessivi fr. 73'933.–;
che allo stesso proprietario della part. n. __________ RFD di __________, il Comune di __________ notificava un analogo conteggio, per l'imposta comunale 1988, per un ammontare di fr. 47'911.70;
che i suddetti importi venivano ridotti a fr. 26'207.– per l'imposta cantonale e fr. 16'889.30 per quella comunale, in seguito a reclamo di __________ __________, con due decisioni del 13 e del 16 dicembre 1994;
che la Camera di diritto tributario respingeva, con sentenza del 22 marzo 1995 (CDT n. ..__________), un ricorso interposto da __________ __________ contro le due decisioni su reclamo emesse dalle autorità cantonale e comunale;
che, in data 11 maggio 1995, __________ __________ impugnava la decisione di questa Camera con ricorso per riforma al Tribunale federale;
che, con sentenza del 9 agosto 1995, la II Corte civile del Tribunale federale ha accolto il ricorso per riforma, annullando la sentenza della Camera di diritto tributario e rinviando a quest'ultima gli atti, per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi;
che, nella sua decisione, l'Alta Corte, dopo aver affermato che contestazioni in punto alla forma e al requisito della relazione particolare dell'imposta con il fondo, sanciti dal diritto civile federale soggiacciono alle vie di ricorso per riforma (STF del 9 agosto 1995 in re R.B., consid.1 con riferimenti) e dopo aver evocato la precedente e la vigente normativa cantonale in materia di ipoteca legale (STF del 9 agosto 1995 in re R.B., consid. 2), ha affermato che, se l'imposta sul maggior valore immobiliare manifesta un legame particolare con l'immobile, non così l'imposta sugli utili immobiliari delle persone giuridiche secondo l'art. 67 LT-1976;
che, infatti, secondo il Tribunale federale, l'imposta in questione «non sorge con il trapasso dell'immobile a registro fondiario, ma piuttosto, come la normale imposta sull'utile, con la chiusura dei conti a fine esercizio annuale; essa inoltre non colpisce tutti i proprietari, ma soltanto le persone giuridiche, le quali però – come tutti i proprietari – già devono sopportare l'imposta sul maggior valore immobiliare. Già per questi motivi sembrerebbe di poter escludere un rapporto sufficientemente stretto e diretto tra l'imposta e il fondo. Per questa ragione, tra l'altro, uno degli autori abbondantemente citato da entrambe le parti (Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, tesi, Zurigo, 1988, pag. 41 n. 3.1.4.2 i.f) conclude che è escluso il beneficio dell'ipoteca legale per le imposte ordinaria, anche qualora le stesse colpiscano un guadagno conseguito con la vendita di immobili societari (...)»
che tali considerazioni inducono l'Alta Corte a concludere che:
«nel caso in esame, invece, l'ipoteca legale è nata senza iscrizione al momento in cui è sorta l'imposta ordinaria ed è stata comunicata al nuovo proprietario del pegno quattro anni dopo la mutazione a registro fondiario. Mentre per l'imposta sul maggior valore immobiliare l'ipoteca legale sorge con il trapasso di proprietà a registro fondiario (DTF 84 II 102 i.f.; Rep. 1986, pag. 52 consid. 4a i.f.), per l'imposta sull'utile della persona giuridica il momento in cui sorge l'imposta, e quindi l'ipoteca legale (cfr. Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, § 157 n. 4) non ha alcun riferimento con il fondo e il suo trapasso a registro fondiario, ma si situa al momento della chiusura dell'esercizio annuale o addirittura al momento della scadenza dell'imposta ordinaria stabilito dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 217 cpv. 1 vLT (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, pag. 174)»
«non possono evidentemente indurre a un'applicazione estensiva e generalizzata dell'ipoteca legale a tutte le imposte che in qualche modo manifestano un legame con il fondo, ma consigliano, semmai, ulteriore prudenza nella sua applicazione ai fini della tutela della sicurezza giuridica».
(STF del 9 agosto 1995 in re R.B., consid. 3).
che, alla luce della decisione menzionata, la decisione della Camera di diritto tributario, annullata dalla II Corte civile del Tribunale federale, deve essere riformata nel senso che l'istituto dell'ipoteca legale non tutela l'incasso, da parte dello Stato, di quell'imposta sull'utile ordinario delle persone giuridiche, che deriva da ammortamenti precedentemente effettuati o concessi ma che viene alla luce solo per effetto della vendita dell'immobile;
che le decisioni del Canton Ticino e del Comune di __________, impugnate dal ricorrente con ricorso alla Camera di diritto tributario, devono pertanto essere annullate nella misura in cui estendono la garanzia dell'ipoteca legale all'imposta sull'utile immobiliare;
che l'accoglimento del gravame comporta la rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali e l'attribuzione di un'indennità a titolo di ripetibili al ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 185 cpv. 5 LT 1976 e 231 cpv. 5 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 14 dicembre 1995 della Divisione delle contribuzioni e del 16 dicembre 1995 del Comune di __________ sono annullate nella misura in cui estendono la garanzia dell'ipoteca legale all'imposta sull'utile immobiliare dell'esercizio 1988 della fallita __________ __________ __________.
Al ricorrente viene riconosciuta un'indennità, a titolo di ripetibili, di complessivi fr. 1'600.–, così suddivisa: fr. 1'000.– a carico del Canton Ticino e fr. 600.– a carico del Comune di __________.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976 e 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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