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Numero d'incarto:
80.1995.277
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00277
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 21 dicembre 1995
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
L' Ufficio di
tassazione di __________ -__________ ha esposto a __________ __________ per il
periodo fiscale 1995-96 un reddito d'altra fonte di fr. 30'000.-- di media
annua (cfr. notifica della tassazione del 10 luglio 1995). Il reclamo,
presentato il 31 agosto 1995, veniva dichiarato tardivo dall' Ufficio di
tassazione con decisione del 27 novembre 1995.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede in accoglimento del ricorso che
le sia restituito il termine per contestare nel merito la notifica della
tassazione, segnatamente il reddito espostole e l'aliquota applicatale.
Afferma, tra l'altro, di essersi sposata con __________ __________, cittadino
israeliano e di vivere con il marito e i due figli.
-
Pendente il ricorso,
il giudice delegato ha sentito le parti e ha invitato, da un lato, il
rappresentante della ricorrente a produrre all' Ufficio di tassazione una
dichiarazione attestante la residenza in Israele e, dall'altro, l'autorità di
tassazione ha pronunciarsi preliminarmente sulla cessazione
dell'assoggettamento, che, se accertata, avrebbe reso privo d'oggetto il
ricorso.
-
Con scritto del 19
aprile 1996 l' Ufficio di tassazione di __________ ha comunicato a questa
Camera di considerare cessato l'assoggettamento fiscale della ricorrente in Canton
Ticino sin dal 22 agosto 1991.
In simili condizioni il
ricorso presentato contro la decisione su reclamo in materia di IC/IFD 1995-96
diviene privo d'oggetto e va pertanto stralciato dai ruoli.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Contro il presente giudizio
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD).
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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