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Numero d'incarto:
80.1995.278
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00278
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 23 dicembre 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella tassazione
IC/IFD 1993-94 l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ ha esposto a
__________ __________ __________ un reddito del lavoro di fr. 126'285.--,
corrispondente al salario lordo annuo medio ricevuto dalla ditta __________
__________ __________ __________ di __________. Al contribuente, per contro l'
Ufficio di tassazione non ha esposto alcun reddito aziendale per l'attività
accessoria svolta (cfr. notifica della tassazione del 31 ottobre 1994).
La notifica di tassazione
è poi stata sostanzialmente confermata in sede di reclamo, ove è unicamente
stato aumentato l'importo della deduzione per spese professionali, che è stato
portato da fr. 6'800.-- a fr. 10'100.-- (cfr. decisione su reclamo del 27 novembre
1995).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ __________ chiede l'ulteriore
deduzione dal reddito del lavoro delle spese sopportate per attrezzare un
centro personale di calcolo a __________, che gli è servito per svolgere il
lavoro per la __________ __________ __________ __________ dal 1989 al 1995.
Chiede inoltre la deduzione di fr. 2'443,50 per risarcimento danni e spese
legali sopportate in relazione alla cattura, in collaborazione con l'autorità
di polizia, di uno spacciatore libanese.
-
All'udienza del 29
febbraio 1996 il ricorrente è stato sentito in merito alla modalità del lavoro
svolto al proprio domicilio di Lugano per conto della __________ __________
__________ __________ di __________ e sull'attività accessoria per terzi. Dopo
discussione, su proposta del giudice delegato, si è convenuto di dedurre dall'
IFD 1993-94 un importo di fr. 3'600.-- di media annua per gli spazi che tiene a
disposizione al proprio domicilio per svolgere l'attività a favore della
datrice di lavoro (cfr. anche lettera del 22 dicembre 1995 della __________
__________ __________ __________), stante la conferma di tutti gli altri
elementi della tassazione IFD 1993-94 e della tassazione IC 1993-94.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza:
-
la
decisione su reclamo IFD 1993-94 del 27 novembre 1995 è modificata nel senso
che la deduzione per spese professionali è aumentata di fr. 3'600.--, mentre
che per il resto è confermata.
-
la tassazione IC 1993-94
è integralmente confermata.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giustizia.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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