AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.37
Data decisione, Autorità: 14.04.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00037
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 1995
in materia di: IC/IGD 91/92
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 17 maggio 1993 l' Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1991-92, contro la quale i contribuenti presentavano reclamo per iscritto il 12 luglio 1993. Il reclamo veniva dichiarato tardivo con decisione del 16 gennaio 1995, notificata per lettera raccomandata.
Con ricorso del 25 febbraio 1995 __________ e __________ __________ chiedono l'annullamento della decisione con la quale l' UT ha dichiarato irricevibile il reclamo. Allega la fotocopia di una busta dell' Ufficio di tassazione di Locarno che reca il timbro postale del 27 gennaio 1995.
D'ufficio questa Camera ha esperito ulteriori indagini sulle modalità e la data d'intimazione della decisione su reclamo.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (ASA 45 p. 471; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). Quando un invio raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella buca lettere un avviso di ritiro. L'invio si considera però notificato non al momento del deposito dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all'ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno considerato come notificato l'ultimo giorno di giacenza (DTF 100 III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.).
Ne viene che il termine di trenta giorni per presentare ricorso ha iniziato a decorrere da questo giorno ed è scaduto mercoledì 22 febbraio 1995. Il ricorso, datato e spedito il 27 febbraio è quindi tardivo.
Vero è che i ricorrenti allegano al ricorso una busta dell' Ufficio di tassazione che reca il timbro postale del 27 gennaio 1995. Come ha però potuto essere accertato da questa Camera, si tratta della busta che conteneva la copia della decisione su reclamo che è stata nuovamente inviata a __________ e __________ __________ per lettera semplice. Questo nuovo invio non fa tuttavia decorrere un nuovo termine. Diversamente si finirebbe per restituire al contribuente negligente, senza che ve ne sia motivo giuridico, il termine di impugnazione.
Né i ricorrenti possono in nessun modo sostenere di essere stati tratti in inganno dalla cortesia usata nei loro confronti dall' Ufficio di tassazione, che ha loro reintimato la decisione su reclamo. La fotocopia della decisione da loro prodotta, ancorché "singolarmente" limitata alla seconda pagina, reca in modo chiaro sia la data di spedizione del 16 gennaio 1995 sia la modalità di intimazione, vale a dire per lettera raccomandata. Anzi, l'atteggiamento processuale dei ricorrenti non appare, tutto ben considerato, privo di una certa ingannevole astuzia.
Ne viene quindi, nel presente caso, che anche un'eventuale richiesta di restituzione del termine di reclamo deve essere considerata tardiva in considerazione della tardività stessa del presente ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
c. nelle spese di verifica di fr. --.--
per un totale di fr. 300.--
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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